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Ordinanza — n. 12626/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court rejects taxpayer appeal, ruling notification cure applies to executive tax assessment notices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12626/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision that upheld an executive tax assessment notice. The taxpayer argued that the notification cure for reaching the intended purpose did not apply to 'imprecise' executive notices, claiming they lacked the nature of a provocation to oppose. The court ruled that the notification cure applies generally to all tax notices, including executive ones, and therefore the lower court correctly rejected the taxpayer's procedural objections.

Regesto Legislator

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Art. 156, third paragraph, of the Civil Procedure Code; Art. 29 of D.L. n. 78/2010: The notification cure for reaching the intended purpose applies generally to tax notices, including executive assessment notices, and cannot be excluded based on their specific nature.

Parole chiave

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notification cure tax assessment notice executive notice imprecise act reaching the purpose Civil Procedure Code tax litigation decisione di tassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 156, third paragraph, of the Civil Procedure Code
civ., la contribuente contesta la violazione dell’art. 156 cod.
Art. 29 of D.L. n. 78/2010
civ., e dell’art. 29 del Dl n.
Art. 360, first paragraph, n. 3, of the Civil Procedure Code
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di
art. 156 cod. proc. civ
civ., la contribuente contesta la violazione dell’art. 156 cod. proc. civ., e dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. V, 19.5.2018, n. 11043
L’istituto si applica infatti a proposito della notificazione dell’avviso di accertamento, atto impositivo (cfr., tra le altre, Cass. sez. V, 19.5.2018, n. 11043; Cass.
Cass. sez. V, 21.9.2016, n. 18480
11043; Cass. sez. V, 21.9.2016, n. 18480) e, del pari, in relazione alla notificazione della cartella di pagamento, atto esattivo (cfr., tra le altre, Cass.
Cass. sez. VI-V, 5.3.2019, n. 6417
Cass. sez. V, 30.10.2018, n. 27561
6417; Cass. sez. V, 30.10.2018, n. 27561).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Romano Natasa Raffaella Claudia, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa su foglio allegato al ricorso, dall’Avv. Giuseppe Pucci che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, al viale Mazzini n. 114/B in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3760, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia l’11.5.2016, e pubblicata il 24.6.2016; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto:Irpef, Iva, Irap 200 8 - Avviso di accertamento esecutivo - C.d. atto impoesattivo- Notificazione - Raggiungimento dello scopo - Applicabilità - * Principio di diritto.

1. A seguito di verifica fiscale era notificato il 25.9.2013 a Romano Natasa Raffaella Claudia, esercente attività di intermediazione commerciale di macchinari, impianti industriali e navi, l’avviso di accertamento esecutivo n. T9D012D02054/2013, mediante il quale era rettificato il reddito dichiarato ai fini Irpef, Iva ed Irap, con riferimento all’anno 2008. In particolare erano contestate le operazioni commerciali relative a fatture emesse dalla Econocom Locazioni Italia Spa.

2. La contribuente impugnava l’atto impoesattivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, proponendo contestazioni procedimentali, in particolare sostenendo l’inesistenza della notificazione, ed anche di merito. Le difese proposte dalla contribuente erano ritenute fondate dalla CTP, che accoglieva il suo ricorso ed annullava l’atto impugnato.

3. L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dai primi giudici, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che accoglieva il gravame e riformava la decisione della CTP, ritenendo che la notificazione dell’atto impoesattivo si fosse regolarmente perfezionata in conseguenza del raggiungimento dello scopo, e rigettando nel merito le censure proposte dalla contribuente.

4. Ha introdotto ricorso per cassazione Romano Natasa, affidandosi ad uno strumento d’impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente contesta la violazione dell’art. 156 cod. proc. civ., e dell’art. 29 del Dl n. 78 del 2010, non essendo applicabile la sanatoria della notificazione per il raggiungimento dello scopo agli avvisi di accertamento esecutivi (c.d. impoesattivi).

2. La ricorrente contesta che non è applicabile la sanatoria della notificazione dell’avviso di accertamento quando, essendo esso esecutivo, ha natura di atto impoesattivo. 2.1. Risulta opportuno premettere che, pacificamente, in data 25.9.2013, a seguito di invio a mezzo posta, è stato consegnato al portiere dello stabile della contribuente l’avviso di accertamento esecutivo per cui è causa. Non vi è prova che sia stata spedita e consegnata la raccomandata informativa. La ricorrente ha impugnato l’avviso di accertamento in questione innanzi alla CTP di Milano il 22.11.2013, pertanto entro il termine di sessanta giorni riconosciuto dalla legge. 2.2.

La CTR scrive, riportandosi ad una pronuncia di questa Corte (Cass. sez. V, 13.3.2015, n. 5057) che l’avviso di accertamento non è un elemento (costitutivo) dell’atto di imposizione fiscale, bensì “una mera condizione di efficacia”, in conseguenza “la sua nullità è sanata, a norma dell’art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., per effetto del raggiungimento dello scopo” (sent. CTR, p. 3). 2.3. Censura nel suo ricorso la contribuente che la CTR ha operato riferimento a precedenti inconferenti. Il giudice dell’appello, infatti, non ha tenuto conto che non in relazione alla notificazione di un ordinario avviso di accertamento si dibatte in questa causa, bensì in ordine ad un avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell’art. 29 del Dl n. 78 del 2010, un c.d. atto impoesattivo, cui non può attribuirsi la natura di provocatio ad opponendum.

A seguito della notificazione dell’avviso di accertamento esecutivo al contribuente non viene poi notificata una cartella di pagamento, che possa essere impugnata contestandosi anche la notificazione del presupposto avviso di accertamento. In conseguenza nell’ipotesi dell’atto impoesattivo, la sua notificazione assume valore costitutivo, e deve perciò essere valutata con particolare rigore, non potendosi ipotizzare che la notificazione nulla in conseguenza del mancato rispetto delle procedure legali possa essere sanata in conseguenza del raggiungimento dello scopo. 2.4.

Invero l’istituto della sanatoria del vizio per il raggiungimento dello scopo, disciplinato all’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., trova applicazione generale anche in materia tributaria senza distinzione, in tema di notificazione, tra atti impositivi ed atti esattivi. L’istituto si applica infatti a proposito della notificazione dell’avviso di accertamento, atto impositivo (cfr., tra le altre, Cass. sez. V, 19.5.2018, n. 11043; Cass. sez. V, 21.9.2016, n. 18480) e, del pari, in relazione alla notificazione della cartella di pagamento, atto esattivo (cfr., tra le altre, Cass. sez.

VI-V, 5.3.2019, n. 6417; Cass. sez. V, 30.10.2018, n. 27561). Non sussiste alcuna ragione, pertanto, la quale induca a ritenere che l’atto impoesattivo, il quale cumula la funzione impositiva con quella esattiva, debba seguire una diversa disciplina. In definitiva il ricorso introdotto da Romano Natasa risulta infondato, e deve perciò essere rigettato. 2.4.1. La novità della questione esaminata suggerisce di indicare il principio di diritto secondo cui: “L’istituto della sanatoria dei vizi della notificazione in conseguenza del raggiungimento dello scopo riceve applicazione generalizzata anche nella materia tributaria, pertanto con riferimento alla notificazione dell’avviso di accertamento, atto impositivo, della cartella di pagamento, atto esattivo, ed anche dell’avviso di accertamento esecutivo, c.d. atto impoesattivo”.

3. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della causa. 3.1. Risultano integrati i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo. La Corte,

P.Q.M.

rigetta il ricorso proposto da Romano Natasa Raffaella Claudia, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle Entrate, e le liquida in complessivi Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di