Cassation court remands case regarding tax liability of dissolved company's partners to lower court pending Supreme Court ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court remanded the case to the lower court pending a ruling from the Supreme Court on a pending question regarding the cancellation of a company. The lower courts had rejected the tax authority's appeal, holding that the notification of sanctions to the company's partners was invalid because the company was already dissolved. The court decided to remand the case to allow the lower courts to apply the new legal framework once the Supreme Court resolves the specific issue of liability for dissolved entities.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 e 36 del d.lgs 546/92; Art. 132 n.4 cod. proc. civ.: The court must remand the case to the lower court when a specific legal question regarding the liability of partners of a dissolved company is currently pending before the Supreme Court.
Parole chiave
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iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 496/2023 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro NAPOLIROSARIA, LAUS FILIPPO, DELLA CALCE ROBERTO, tutti rap- presentatie difesi dall’Avv. Oreste Cantillo (Pec: orestecantillo@or- dineavvocatiroma.org),elettivamente domiciliat i presso l o studio del difensorein Roma, lungotevere dei Mellini 17 ; Oggetto:resp. soci, am- ministratori,liquidatori ex artt.2495 c.c. e 28 comma4d.lgs. 175/2014 –controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell a Campania,sez. staccata di Salerno , n. 4721 / 1 2 /20 2 2 depositata il 13 giugno2022, non notificata.
Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 4 marzo 2024 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Cam- pania,sez. staccata di Salerno , è stato rigettato l’ appell o dall’Agen- ziadelle Entrate avverso l a sentenz a della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno n. 5604 / 5 /201 8 che aveva accolto i l ricors o introduttivo proposto da Rosaria Napoli , Emiliano Ruozzo e Filippo Laus.
2. Oggetto del giudizio è l’atto di irrogazione sanzioni n. TF9IR0600021per l’anno 20 11 pari al 25% dei costi indebitamente dedottidalla società Light srl , cancellata dal registro delle imprese in data 10.10.2012, in ragione dell’emissione per l’anno d’imposta 2011di fatture per operazioni inesistenti in relazione alla compra- venditadi autovetture contestata con avviso di accertamento sepa- ratamenteimpugnato. 3.L’atto di irrogazione sanzioni emesso dal l’Amministrazione finan- ziaria ha attin to i contribuenti quali autori della violazione , ideatori delsistema elusivo/evasivo e amministratori/liquidatori di fatto della societàe responsabili ex art.36 del d.P.R. n.602/1973 e Rosaria Na- poli anche quale legale rappresentante e socia unica della Light srl exart. 2495 cod. civ. . 4.Il giudice di prime cure ha ritenuto che l'avviso di accertamento a monte, notificato alla società, in conseguenza dell’estinzione della societàa seguito della sua cancellazione dal registro delle imprese, senzapossibilità di applicare l'art. 28, co. 4, del d.lgs. 175 del 2014 qualetitolo di responsabilità dei contribuenti in quanto norma priva dieffetti retroattivi, ed ha escluso l’ulteriore titolo di responsabilità diliquidatore della società e x art.36 del d.P.R. n.602/1973.
La deci- sioneè stata sostanzialmente confermata dal giudice d’appello. 5.Avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso per cassa- zionel’Agenzia delle Entrate , affidato a d un unico motiv o di ricorso , cuireplicano i contribuenti con controricorso , illustrato con memoria . Consideratoche: 6.Con il primo motivo di ricorso , ai fini dell'art. 360 comma 1 n. 4 cod.proc. civ., l’Agenzia ricorrente denuncia la v iolazione e falsa ap- plicazionedell’art. 1 e dell’art. 36 del d.lgs 546/92 in combinato di- sposto con l’art. 132 n.4 cod. proc. civ. dell’art. 118 disp att. cod. proc.civ. da parte della sentenza impugnata quanto alla fattispecie concreta in cui l’atto di irrogazione sanzioni è stato notificato non alla società estinta ma a Rosaria Napoli, Emiliano Ruozzo e Filippo Laus,quali autori della violazione , ideatori del sistema elusivo/eva- sivoe amministratori/liquidatori di fatto della società e responsabili exart.36 del d.P.R. n.602/1973 e Rosaria Napoli anche quale legale rappresentantee socia unica della Light srl ex art. 2495 cod. civ. . 7.La controversia dev’essere rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisionedelle Sezioni Unite della Corte sulla questione attualmente pendente con riferimento alla cancellazione della società e a lla re- sponsabilitàdei soci ex art. 2495 cod