Court declares tax litigation extinguished due to procedural listing under new 2023 law reducing court times.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the entry of the case into a specific procedural list. The plaintiff, Luca Tenan, challenged a decision by the Revenue Agency based on a 2021 judgment, while the Agency argued the case was definitively resolved under new legislative provisions. The court ruled that the statutory requirement for listing the case in the designated register automatically extinguished the proceedings, leaving no room for further substantive review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The automatic inclusion of a case in the statutory list for extinguishing proceedings pursuant to the new tax reform law terminates the legal action, barring further appeals unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8132/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; contro TENAN LUCA, rappresentato e difeso dagli Avv. D’AYALA VALVA FRANCESCO e FIORENTINI LICIA, avverso SENTENZA della COMM. TRIB. REG. VENETO n. 1119/05/2021 depositata il 23/09/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PRO