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Ordinanza — n. 12619/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes regional tax court decision for insufficient reasoning on notification validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12619/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court accepted the appeal filed by Conti Immobiliare s.r.l. against a Regional Tax Commission decision that dismissed their challenge to an IMU tax assessment. The Regional Court had rejected the appeal based on the late appearance of the opposing party, yet its reasoning regarding the validity of the notification was contradictory and failed to explain why the notification was deemed valid despite the procedural irregularities. Consequently, the Court of Cassation found the lower court's motivation insufficient and unconstitutional, quashing the decision and remanding the case for a new examination.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, no. 4 of the Code of Civil Procedure; Art. 132 of the Code of Civil Procedure; Art. 111, para. 6 of the Constitution: A court judgment is quashed when its reasoning is obscure, contradictory, or fails to provide the minimum constitutional explanation required to identify the logical path followed in reaching the decision.

Parole chiave

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insufficient reasoning tax appeal notification validity procedural nullity constitutional motivation remand for retrial tax administration società immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, no. 4 of the Code of Civil Procedure
Con l’unico motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num.
Art. 132 of the Code of Civil Procedure
Art. 111, para. 6 of the Constitution
Art. 32, para. 2, no. 4 of D.Lgs. 31 December 1992, no. 546
Art. 14 of the Code of Administrative Procedure
«Questa Commissione ritiene che sarebbe stato onere del concessionario per l'esazione dell'impostadocumentare la tempestiva interruzione della prescrizione mediante contestazione nel termine di cui all'art. 14 u.c.d.lgs.
art 32 comma 2 D.Lgs. 504/92
Tale accadimento non consente l'esame della documentazione prodotta in quanto pervenuta oltre il termine dell'art 32 comma 2 D.Lgs. 504/92.Tale termine viene sanzionato con la decadenza, essendo peraltro irrilevante l'eventuale acquiescienza dell'altra parte.
artt. 132 cod. proc. civ
civ., la nullità della sentenzaper violazione degli artt. 132 cod. proc. civ., 32, comma 2, n.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8794/2023R.G. proposto da Conti Immobiliare s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandro Pasquini, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale di quest’ultimo, avvpasquinialessandro@cnfpec.it –ricorrente – contro Comune di Massa , in persona del commissario straordinario , rappresentato e difeso Avv.ti Francesca Panesie Manuela Pellegrini ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell’Avv. Domenico Iaria,in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 18 , avvpanesi.comunedimassa@postacert.toscana.it, avvpellegrini.comunedimassa@postacert.toscana.it - –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d ella Toscana,n. 1105/2022 depositata il 6 ottobre 2022 ;

Oggetto: Imu Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 aprile 2024 dal Consigliere Stefania Billi. RITENUTO CHE La controversia ha ad oggetto un ricorso avverso un avviso di accertamento(n. 16964) notificato dal Comune di Massa (d’ora in poi controricorrente) alla Conti Immobiliare s.r.l. (d’ora in poi ricorrente) peril pagamento dell’Imu dell’anno 201 2 . La CTP ha rigettato i l ricorso relativamente sul presupposto della validità della notifica degli atti in contestazione. La CTR ha rigettato l’appello proposto dall’odiern a ricorrente per inesistenza della notifica sulla base della seguente motivazione:

«Questa Commissione ritiene che sarebbe stato onere del concessionario per l'esazione dell'impostadocumentare la tempestiva interruzione della prescrizione mediante contestazione nel termine di cui all'art. 14 u.c.d.lgs. 504/92.Tuttavia la parte resistente ha prodotto in atti la correttezza del procedimento notificatorio. Tale circostanza certifica il fatto della conoscenza da parte della Societa' contribuente del procedimento esattivo a suo carico. Questa Commissione rileva altresi' la tardiva costituzione della parte resistente. Tale accadimento non consente l'esame della documentazione prodotta in quanto pervenuta oltre il termine dell'art 32 comma 2 D.Lgs. 504/92.Tale termine viene sanzionato con la decadenza, essendo peraltro irrilevante l'eventuale acquiescienza dell'altra parte.

La conseguenza processuale di tali inad empienze temporali pertanto fanno ritenere questa Commissione che i motivi proposti dalla parte ricorrente nell'appellonon possano essere accolti compensando altresi' le spese». Il ricorrente propone ricorso fondato su un motivo , la controparte propone controricorso.Ai sensi dell’art. 380 bis c od . p roc . c iv . , i l c onsigliere d elegato ha proposto la definizione anticipata del giudizio per manifesta infondatezza. Il ricorrente ha proposto istanza di decisione del ricorso. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenzaper violazione degli artt. 132 cod. proc. civ., 32, comma 2, n. 4 del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546 e 111 , sesto comma, Cost. per motivazione apparente, perplessa e insuscettibile di consentire l’identificazione del percorso logico seguito. 1.1.

Il motivo è fondato. La sentenza impugnata reca una motivazione del tutto incomprensibilee per certi versi anche contraddittoria , come si desume dal testo integrale sopra riportato. Se è vero che in essa viene affermato che è stata raggiunta la prova dell’avvenuta notifica degli atti impugnati(anche se è uno solo), prosegue rilevando come la tardiva costituzione dell’odierno controricorrente, all’epoca appellato, abbia determinato la decadenza dello stesso dalla possibilità di produrre documenti. In proposito anche lo stesso ricorrente riconosce che la questione della tardività esula del tutto dalle questioni sollevate nel giudizio.

Ciò che sembra, poi, contraddittorio è che, pur ritenendo tardiva e, dunque inutilizzabile la produzione dell’odierno controricorrente, ha ritenutoche tale decadenza determinasse il mancato accoglimento dei motivi proposti dalla parte ricorrente nell'appello.La motivazione è al di sotto della soglia posta dal minimo costituzionale richiesto per la motivazione, in quanto non consente di comprendere le ragioni per le quali è stata ritenuta valida la notifica. Un’esplicazione si imponeva ancora di più nella presente fattispecie, in cui, come ha rappresentato la ricorrente , la produzione documentale della controparte imponeva una presa di posizione chiara su quale documento fosse da ritenere attendibile, ai fini dell’accertamento della validità della notifica.

Agli atti risultava, infatti, una copia di avviso di ricevimento della raccomanda n. 61641285193-3 recante la data del 28.12.2017 (doc. 6, sub all. A), nonché una pagina , n. 114 , estratta dalla distinta analitica delle raccomandate da spedire (doc. 7, sub all. A), su cui è stampigliato, in calce, un timbro datario recante la medesima data del 28.12.2017 (rispettivamente doc. 1 e doc. 2 allegati alle controdeduzioni difensive depositate dal Comune nel giudizio di primo grado, in data 5 settembre 2018).

2. Ne consegue l’accoglimento del ricorso . La cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per l’esame delle questioni dedotte dal ricorrente nel ricorso introduttivo e ribadite in sede di appello. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Toscana, in diversa composizione, an