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Ordinanza — n. 12617/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax notice, ruling notification via public index valid despite missing local registry entry.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12617/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the lower tribunal's rejection of the appeal, finding the notification via public electronic index valid. The appellant argued the notification was invalid because the municipality lacked a specific local registry entry, while the lower court relied on a 2020 decree requiring such registration. The supreme court rejected this distinction, holding that the general public index remains legally sufficient for tax notifications regardless of local registry status.

Regesto Legislator

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Art. 28, comma 1, lett. c) del d.l. 16 luglio 2020, n. 76; The use of electronic addresses listed in the public index remains legally valid for tax notifications even if the entity has not registered a specific address in the local public registry.

Parole chiave

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tax notification validity electronic address index public registry requirement tributary procedure rules PEC address sufficiency notification existence lower court error notificazione postale irregolare

Disposizioni normative citate

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Art. 28, comma 1, lett. c) del d.l. 16 luglio 2020, n. 76
La CTR ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’odierno ricorrente per inesistenza della notifica sulla base delle seguenti ragioni: - a i sensi dell’ art. 28, comma 1, lett.
Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163
Decreto direttoriale del M.E.F. del 4 agosto 2015
Decreto direttoriale del M.E.F. del 15 dicembre 2016
c) del successivo decreto direttoriale del M.E.F. del 15 dicembre 2016, il processo tributario telematico è entrato in vigore nella regione Sicilia a far data dal 15 giugno 2017 ( in motivazione Cass., Sez.
art. 327 cod. proc. civ
Deve preliminarmente essere esaminata l’eccezione di inammissibilità dell’appello, in quanto proposto oltre il termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6-5, 26.6.2020, n. 12739
del 15 dicembre 2016, il processo tributario telematico è entrato in vigore nella regione Sicilia a far data dal 15 giugno 2017 ( in motivazione Cass., Sez. 6-5, 26.6.2020, n. 12739, Sez.
Cass., Sez. 5, n. 15776 del 06/06/2023
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6646/2023R.G. proposto da Bruccheri Angelo Pietro, rappresentato e difes o da sé medesimo , elettivamente domiciliato presso il proprio domicilio digitale , avv.bruccheriangelopietro@pec.giuffre.it –ricorrente – contro Comune di Serradifalco, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Onofrio Campione, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale di quest’ultimo, antonio.campione@legalmail.it –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributariaregionaled ella Sicilia , sezione distaccata Caltanissetta n. 2321 / 202 3 depositata il 9 marzo 2023;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 aprile 2024 dal Consigliere Stefania Billi. Oggetto: tarsu/tia RITENUTO CHE La controversia ha ad oggetto un ricorso avverso un avviso di accertamento( n. 266 ) notificato dal Comune di Serradifalco (d’ora in poi controricorrente) a Angelo Pietro Bruccheri(d’ora in poi ricorrente) peril pagamento della TARSU/TIA dell’anno 201 3 . La CTP ha accolto il ricorso relativamente alla censura circa l’omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi. La CTR ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’odierno ricorrente per inesistenza della notifica sulla base delle seguenti ragioni: - a i sensi dell’ art. 28, comma 1, lett.

c) del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. in legge 11 settembre 2020, n. 120 (“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”) le p.e.c. registrate presso l’I.P.A. ( l'Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi.)sono utilizzabili a condizione che l’ente non abbia provveduto a registrare la propria p.e.c. presso il c.d. Registro PP.AA., per cui l’utilizzazione degli indirizzi p.e.c. contenuti sull’I.P.A. è giuridicamente possibile nel solo caso che l’ente nonabbia mai registrato alcun indirizzo p.e.c. sul c.d.

Registro PP.AA. ed in tal senso nella relazione dinotificazione il difensore che procede alla notifica dell’appello tributario (o del ricorso introduttivo di primo grado) deve preliminarmente accertare l’assenza di indirizzo p.e.c. nel c.d. Registro PP.AA. e dichiarare tale eseguito accertamento nella stessa relazione di notificazione quale conditio juris di validità dell’indirizzo p.e.c. estratto dall’I.P.A. e della adottata procedura di notificazione a mezzo p.e.c.; - tale meccanismo è entrato in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sulla G.U. avvenuta il 16.07.2020 (G.U. n. 178) per cui alla data di notificazione dell’appello avvenuta in data 23.06.2020 il registro IPA non era tout court considerato “pubblico registro” con la conseguenza che la notifica sull’indirizzo presente su I.P.A. (comune.serradifalco@pec.it) è inesistente.

Ilricorrente propone ricorso fondato su un motivo, la controparte resta intimata. Ai sensi dell’art. 380 bis c od . p roc . c iv . , i l c onsigliere d elegato ha proposto la definizione anticipata del giudizio per manifesta infondatezza. Il ricorrente ha proposto istanza di decisione del ricorso. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.16 ter del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179e dell’art. 16 bis del d.lgs. 31 dicembre 1 9 92, n. 546, nonchédegli artt. 5, 7, e 9 del d.m. 23 dicembre 2013, n.163.Sostiene il ricorrente che la notifica del processo tributario è regolata dall’art. 16 bisdel d.l. n. 546 del 1992, secondo cui le notifiche devono essere effettuate con le modalità telematiche contenute nel d.m. n. 163 del 2013.

Tale d.m. prescrive che le notificazioni siano eseguite mediante la trascrizione dei documenti informatici all’indirizzo p.e.c. di cui all ’art.

7. Quest’ultima norma dispone, al quinto comma, che per gli enti impositori, l’indirizzo di p.e.c. per le notifiche è quello individuato nell’art. 47, comma 3, del d.lgs. n. 82 pubblicato nell’IPA. Ad avviso del ricorrente, quindi, la sentenza impugnata ha errato laddove non ha ritenuto di applicare l’art. 16 bisdel d.lgs. n. 546 del 1992, da ritenersi prevalentein quanto relativo alla disciplina applicabile al rito tributario.1.1. Deve preliminarmente essere esaminata l’eccezione di inammissibilità dell’appello, in quanto proposto oltre il termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ.

L’eccezione di tardività dell’appello è inammissibile, in quanto non indica né la data di pubblicazione della sentenza di primo grado, non consentendo al Collegio la verifica di tale doglianza. 1.2. Il motivo è fondato. Prevede l’art. 16 bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 , Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici,nella versione vigente dal 24/10/2018 al 15/09/2022e, dunque, applicabile alla presente fattispecie, che:«Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163,e dei successivi decreti di attuazione » ( Comma sostituito dall'articolo 16, comma 1, lettera a), numero 4), del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136).

Il citato d.m.n. 163 del 2013 dispone che: « 1. Le notificazioni e le comunicazioni telematiche sono eseguite mediante la trasmissione dei documenti informatici all'indirizzo di PEC di cui all'articolo 7. Le comunicazioni tra gli uffici delle pubbliche amministrazioni possono essere eseguite anche mediante i sistemi di cooperazione applicativa di cui al Capo VIII del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.». Ai sensi dell’art. 7, comma 5, del medesimo decreto , rubrica t o, Indirizzo di posta elettronica certificata, «Per gli enti impositori, l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma 1 è quello individuato dall'articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nell'IPA».La Circolaren. 2/DF dell’11 maggio 2016 - Processo tributario telematico – linee guida , in relazione al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio2014 e del decreto del Direttore Generale delle Finanze del 4 agosto 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 184 del 10 agosto 2015, in proposito ha previsto che:

«Gli atti e i documenti notificati devono possedere i requisiti già elencati nel paragrafo 5. In ordine all’individuazione degli indirizzi di posta elettronica certificata degli entiimpositori, dei concessionari e delle società di riscossione, dei professionisti e delle imprese, occorre far riferimento agli elenchi pubblici esistenti rispettivamente nell’IPA (www.indicepa.gov.it) e nell’INI-PEC (www.inipec.gov.it)». Secondo quanto previsto dall’art. 16 del decretodirettoriale del M.E.F. del 4 agosto 2015 emanato in attuazione dell’art. 3, comma 3, del D.M. n. 163 del 2013, nonché dall’art.2, comma 1, lett.

c) del successivo decreto direttoriale del M.E.F. del 15 dicembre 2016, il processo tributario telematico è entrato in vigore nella regione Sicilia a far data dal 15 giugno 2017 ( in motivazione Cass., Sez. 6-5, 26.6.2020, n. 12739, Sez. 5, n. 15776 del 06/06/2023,Rv. 668232 - 01 ) . Neconsegue che, nel caso in esame la notificazione dell’appello avvenuta in data 23.06.2020 all’indirizzo risultante dal registro IPAnon è inesistente, ma è da ritenere correttamente eseguita. Né può trovare applicazione la normativa richiamata nella sentenza impugnata, in virtù del principio di specialità del processo tributario.

2. Ne consegue l’accoglimento del ricorso . La cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per l’esame delle ulteriori ragioni di impugnazione dell’avviso dedotte dal ricorrentenel ricorso introduttivo e ribadite in sede di appello. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di