Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12612/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal, ruling lower court correctly applied legal interest rates during judicial suspension.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12612/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione rejected the taxpayer's appeal against a tax authority decision regarding interest rates during a judicial suspension period. The taxpayer argued that the appellate court violated the principle of correspondence between the request and the ruling by applying a lower legal interest rate instead of the higher administrative rate requested. The court held that the lower court did not grant more than requested and correctly applied established case law permitting legal interest rates during judicial suspensions prior to specific legislative changes.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 47 d.lgs. n. 546/1992; Art. 1282 c.c.: During judicial suspension of a tax assessment, the tax authority is entitled to collect interest calculated at the legal rate, not the administrative rate, unless specific legislative provisions have taken effect.

Parole chiave

Generato dall'IA
judicial suspension tax interest rates extrapetition principle tax collection Corte di Cassazione d.lgs. 546/1992 art. 1282 c.c. calcolo degli interessi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 47 d.lgs. n. 546/1992
2015/004671 per il recupero degli interessi di sospensione era stato reso esecutivo in data 23/11/2015, prima dell’entrata in vigore (avvenuta in data 1 gennaio 2016) della novella legislativa che ha introdotto nell’art. 47 del d.lgs.
Art. 1282 c.c.
3 c.p.c.”,la contribuente censura la sentenza d’appello perché sarebbe stata pronunciata in violazione dell’art. 1282 c.c. 2.1.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
1282c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”,la contribuente censura la sentenza d’appello perché sarebbe stata pronunciata in violazione dell’art.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 112 c.p
Considerato che: 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 1282 c.c
3 c.p.c.”,la contribuente censura la sentenza d’appello perché sarebbe stata pronunciata in violazione dell’art. 1282 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3537 del 11/11/1974
Cass., sez. T, n. 28018/2022
156 del 2015”(Cass., sez. T, n. 28018/2022; Cass., sez.
Cass., sez. T, n. 20361/2020
28018/2022; Cass., sez. T, n. 20361/2020).
sez. T, n. 28018/2022
156 del 2015”(Cass., sez. T, n. 28018/2022; Cass., sez.
sez. T, n. 20361/2020
28018/2022; Cass., sez. T, n. 20361/2020).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 16551 / 20 20 R.G. propost o da : Beltapharm s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difes a , in virtù di procura speciale in calce a l ricorso , dall’Avv. Antonino Palmeri, con domicilio digitale indicato in ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, CARTELLA DI PAGAMENTO r.g. n. 16551/2020a.c.4/ 4 /202 4 Cons. est. Angelo Napolitano presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

–intimata – Avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG. LOMBARDIA , n. 4010/2019, depositatain data 16/10/2019; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camera di consiglio del 4 aprile 2024 ; Rilevato che: Con cartella esattoriale n. 06820150123964712, notificata in data 20 gennaio 2016, l’Agenzia delle Entrate iscrisse a ruolo interessi nella misura del 4,5%, maturati a seguito della cessazione della sospensione giudiziale dell’avviso di accertamento n. T9503C300712/2013, relativo all’anno d’imposta 2008.

La cartella impugnata precisa che il ruolo n. 2015/004671 per il recupero degli interessi di sospensione era stato reso esecutivo in data 23/11/2015, prima dell’entrata in vigore (avvenuta in data 1 gennaio 2016) della novella legislativa che ha introdotto nell’art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992, ad opera dell’art. 9, comma 1, lett. r), n. 4), del d.lgs. n. 156 del 2015, il comma 8-bis, a tenore del quale “durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa”. In seguito a ricorso tributario, la società Beltapharm s.p.a. (d’ora in poi, anche “la società”o “la contribuente”) aveva impugnato e chiesto la sospensione cautelare ai sensi dell’art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’anno d’imposta 2008.

In data 13 febbraio 2014, la C.T.P. di Milano con ordinanza dispose la sospensione cautelare dell’avviso di accertamento. r.g. n. 16551/2020a.c.4/ 4 /202 4 Cons. est. Angelo Napolitano La disposta sospensione cessò per effetto della pubblicazione della sentenza di primo grado, che respinse il ricorso contro l’avviso di accertamento, sentenza riformata parzialmente in senso favorevole alla contribuente. Quest’ultima propose ricorso alla C.T.P. di Milano contro la cartella che sulla somma risultante dall’avviso di accertamento, come rideterminata giudizialmente, richiese gli interessi per il periodo della sospensione cautelare.

La C.T.P. accolse il ricorso della contribuente, sostanzialmente aderendo alla tesi che prima dell’entrata in vigore dell’art. 47, comma 8-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, per il periodo di sospensione giudiziale non maturassero interessi a favore dell’amministrazione. La C.T.R, in riforma della sentenza di primo grado, statuì che per il periodo disospensione giudiziaria anteriore all’1 gennaio 2016 (data di entrata in vigore dell’art. 47, comma 8-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992), sull’imposta definitivamente accertata maturassero interessi in misura del tasso legale.

Contro la sentenza d’appello la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. Considerato che: 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 112 c.p.c. Vizio di ultrapetizione e/o extrapetizione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, la contribuente si duole del fatto che, mentre nell’atto di appello l’Ufficio aveva richiesto, per il periodo di sospensione giudiziale, l’applicazione dell’art. 47, comma 8-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 (e dunque l’applicazione degli interessi nella misura prevista per la sospensione amministrativa), sulla base della asserita portata retroattivadel richiamato comma, la C.T.R. gli ha riconosciuto “solo” r.g. n. 16551/2020a.c.4/ 4 /202 4 Cons. est.

Angelo Napolitano gli interessi nella misura del tasso legale, in questo modo violando il principio della necessaria corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. 1.1. Il motivo è infondato. Questa Corte, gi à con una risalente pronuncia , ha affermato che “ il vizio di extrapetizione sussiste solo quando il giudice abbia attribuito alla parte un bene diverso o maggiore di quello richiesto, non già quando abbia pronunciato nei limiti del petitum, sia pure sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dalle parti”(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3537 del 11/11/1974).

Orbene, nel caso di specie, l’Ufficio aveva richiesto l’applicazione degli interessi, per il periodo di sospensione giudiziale, pari a quelli previsti in pendenza di sospensione amministrativa (successivamente revocata), richiesta alla quale la C.T.R. ha risposto accordando gli interessi nella minore misura del tasso legale, con la conseguenza che nessuna extrapetizione o ultrapetizione può essere imputata alla pronuncia d’appello.

2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1282c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”,la contribuente censura la sentenza d’appello perché sarebbe stata pronunciata in violazione dell’art. 1282 c.c. 2.1. Il motivo è infondato. E’ consolidato l’orientamento di questa Suprema Corte secondo il quale “in tema di riscossione coattiva delle imposte, nel caso di sospensione giudiziale dell'atto impositivo, ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992, poi revocata, l'amministrazione finanziaria ha diritto a percepire gli interessi conseguenti al ritardato versamento delle somme dovute da calcolarsi nella misura legale, e in quella del 4,5% solo a seguito dell'entrata in vigore del comma 8 bis, aggiunto al menzionato art. 47 dall'art. 9, comma 1, lett. r), n. 4, del d.lgs. n. 156 del 2015”(Cass., sez. T, n. 28018/2022; Cass., sez. T, n. 20361/2020). r.g. n. 16551/2020a.c.4/ 4 /202 4 Cons. est. Angelo Napolitano 3. In definitiva,il ricorso deve essere rigettato.

4. Considerato che l’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricors