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Ordinanza — n. 12610/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses revocation appeal as inadmissible due to lack of interest in one of multiple distinct legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12610/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the revocation appeal inadmissible, ruling that the taxpayer's request lacked legal interest. The Agency of Revenue argued the Court of Cassation missed a specific ground regarding the autonomy of the cassation petition, but the Court found its decision relied on two distinct rationes decidendi. Since the appeal only attacked one of these independent grounds while the other was already established by a prior judgment, the court held the request was legally insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 36, comma 1, lett. a) and Art. 36, comma 1, lett. b) of the Code of Administrative Procedure; A revocation appeal is inadmissible for lack of interest when it attacks only one of multiple distinct legal grounds upon which the contested decision was based, provided the other grounds remain unaffected.

Parole chiave

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revocation appeal lack of legal interest multiple rationes decidendi autonomy of cassation petition judicial precedent administrative procedure code inadmissibility motivi di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, r.g.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4678 del 14/02/2022
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 2 9314 / 20 1 6 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro S.R.L. Cooperativa Agricola Ferro Fiumarella , in persona del legale rappresentante pro tempore; REVOCAZIONE r.g. n. 29314/2016a.c.4/ 4 /202 4 Cons. est. Angelo Napolitano –intimata – Avverso la sentenza della CORTE DI CASSAZIONE , n. 9542 /16 , depositatain data 11/5/2016;

Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camera di consiglio del 4 aprile 2024; Rilevato che: Con sentenza depositata in data 13/12/2007, la C.T.R. di Palermo confermò l’annullamento di un avviso di rettifica iva per il 1997. La società S.R.L. Cooperativa Agricola Ferro Fiumarella aveva lamentato l’omessa motivazione dell’avviso, oltre che altri vizi. La sentenza di primo grado, favorevole alla società, fu confermata in secondo grado. Il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate fu rigettato da questa Corte.

Contro la sentenza di rigetto del ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per revocazione , deducendo che per un errore di percezione del contenuto del ricorso per cassazione la S.C. non si sarebbe accorta che quest’ultimo soddisfaceva in pieno il requisito dell’autosufficienza e della specificità, avendo localizzato il punto dell’atto di appellocon il quale la sentenza di primo grado era stata impugnata (anche) perché la C.T.P. non aveva tenuto conto che “non tutta la documentazione extracontabile acquisita era stata rinvenuta nell’abitazione di Maurizio Ferro, essendo stata reperita una parte di essa anche nei locali della società”e che altra documentazione era stata reperita in esito ad un accesso domiciliare debitamente autorizzato.

Pertanto, avendo proposto un ricorso per cassazione specifico ed autosufficiente, l’Agenzia delle Entrate chiede ora la revocazione della r.g. n. 29314/2016a.c.4/ 4 /202 4 Cons. est. Angelo Napolitano sentenza pronunciata da questa Corte e la decisione favorevole dell’originario ricorso. La società contribuente è rimasta intimata. Considerato che: Il ricorso è inammissibile. La motivazione della sentenza impugnata per revocazione si basa su due distinte rationes decidendi: la prima, di merito; l’altra, di rito. A pag. 3 della sentenza impugnata, infatti, si legge:

“su questo specifico punto, è intervenuta già, tra le stesse parti, e relativamente ad Irpef e Ilor, ma comunque per lo stesso accertamento, la sentenza n. 11672 del 2013, che costituisce giudicato sulla questione della inutilizzabilità della documentazione extracontabile relativa all’anno 1997”. La sentenza impugnata, dunque, prima di ritenere il ricorso carente di specificità ed autosufficienza, ha rilevato l’esistenza di un giudicato esterno sulla inutilizzabilità della documentazione extracontabile relativa all’anno 1997, ritenendo dunque che la stessa documentazione extracontabile non potesse essere utilizzata ai fini dell’accertamento della maggiore Iva per il 1997.

La detta statuizione non è stata attinta dal ricorso per revocazione, sicché deve richiamarsil’orientamento consolidato di legittimità in base al quale, in presenza di plurime autonome rationes decidendi, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso che attinga una sola di esse (da ultimo,proprio con riferimento al ricorso per revocazione dei provvedimenti della Suprema Corte, cfr. Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 4678 del 14/02/2022). Non si devono regolare le spese del presente giudizio, in assenza di attività difensiva della società intimata.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, r.g. n. 29314/2016a.c.4/ 4 /202 4 Cons. est. Angelo Napolitano da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso a