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Decreto — n. 12599/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure: Court declares lawsuit extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 12599/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil lawsuit extinguished following the lower court's ruling on the tax authority's appeal. The case involved a dispute over the automatic termination of litigation procedures mandated by specific articles of the 2023 tax decree. The court upheld the decision that the process ended by operation of law, leaving costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a tax decree mandates the automatic extinction of proceedings upon listing in a specific register, the litigation terminates by operation of law without the need for a separate judicial declaration.

Parole chiave

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automatic extinction of proceedings tax decree 2023 civil procedure termination litigation costs allocation administrative listing effect procedura giudiziaria tributaria crescita in giudicato della tassazione esecuzione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
1007/22 /202 2 depositata il 11/04/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16707/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; contro DE TRANE ALESSANDRA, DE TRANE GINETTA, rappresentate e difesedall’Avv. LEO LEONARDO, avverso SENTENZA della COMM. TRIB. REG. PUGLIA SEZ. STACCATA LECCE n. 1007/22 /202 2 depositata il 11/04/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCE