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Decreto — n. 12587/2024 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new procedural law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 12587/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the registration of the case in a specific list under the new procedural law. The Agency of Revenue argued that this registration, pursuant to Article 1 of Law No. 197/2022, confirmed the regular conclusion of the dispute and the absence of any denial. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving the advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 198, comma 1, della medesima disposizione: The registration of a case in the specified list automatically extinguishes the proceedings, barring further action unless parties request a hearing.

Parole chiave

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tax litigation extinction procedural law 2022 automatic termination costs allocation Corte di Cassazione tempestività tributaria procedura giudiziaria tributaria assoggettamento fiscale limitato

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 198, comma 1, della legge n. 197 del 2022
Art. 391, comma 3, del codice di procedura civile
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6859/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; contro PRIMED SRL, rappresentata e difesa dall’Avv. FUMAROLA STEFANO, avverso SENTENZA della COMM. TRIB. REG. PUGLIA n. 1519/28/2020 depositata il 31/07/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PRO