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Ordinanza — n. 12542/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses revocation appeal but corrects a clerical error in the order regarding the deceased's name.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12542/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court declared the revocation appeal inadmissible because the applicant failed to demonstrate how the alleged procedural error affected the substantive outcome of the tax dispute. While rejecting the main request to overturn the lower court's decision, the court accepted the applicant's request to correct a clerical error in the order where the deceased's name was misspelled. Consequently, the revocation was dismissed, but the order was amended to reflect the correct name, and the applicant was condemned to pay litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: The revocation appeal is inadmissible if the applicant fails to link the alleged procedural error to the substantive decision, but a clerical error in the order's text may be corrected upon request.

Parole chiave

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revocation appeal inadmissibility clerical error correction procedural error substantiation litigation costs allocation order amendment procedure ritiro della domanda di revisione revisione d'imposta errore di calcolo

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R.
art. 37 d.P.R. n. 131/1986
Pertanto, tale decisione non poteva rappresentare il presupposto giuridico per l'applicazione dell'imposta di registro, ai sensi dell'art. 37 d.P.R. n. 131/1986.
art. 391 - bis cod. proc. civ
Il motivo contiene due richieste, una di revocazione e una di correzione di errore materiale; occorre appena precisa che è ammissibile il ricorso con il quale la parte chieda, ex art. 391 - bis cod. proc. civ., contestualmente la revocazione ovvero la correzione di errori materiali della sentenza impugnata(Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. 27/09/2021, n. 26161
Cass. 8/07/2020, n. 14244
Cass. 1/06/2018, n. 14126
Cass. 1/06/2018, n. 14126; Cass., Sez .
Cass., Sez. U. 6/07/2015, n. 13863
Cass. 22/05/2015, n. 10553
13863;Cass. 22/05/2015, n. 10553).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.555/2019 R.G. proposto da : GRANITO NICANDRO, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Nebbia, in forza di procura speciale allegata alla istanza di estinzione del giudizio, ed elettivamente domiciliato presso l’avv. Lidia Sgotto Ciabattini in Roma al piazzale Clodio n. 32A; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata presso la medesima in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – per la revocazione dell’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 12023/2018 depositata in data 16/05/2018; revocazione udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2024dal consigliere dott. Federico Lume. Rilevato che:

1. L'Agenzia delle Entrate, in sede di registrazione della sentenza civile n. 543/2009 pronunciata dal Tribunale di Campobasso(sentenza che aveva condannato Nicandro Granito e gli altri eredi di Matteo Granito alla demolizione di un fabbricato costruito su suolo demaniale e al risarcimento dei danni in favore della parte pubblica, v. pagina 2 del controricorso nel giudizio n. RG 27010/2016), em ise nei confronti di Granito Nicandro avviso di liquidazione d'imposta di registro, ai sensi dell'art. 8, Tariffa parte 1, allegata al d.P.R. 131/1986. Il suddetto atto sostituiva l'avviso relativo alla registrazione della predetta sentenza civile, avverso il quale era stato proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso che, accogliendolo, aveva ritenuto inesistenteil presupposto della solidarietà ex art. 57 d. P . R . n. 131/1986.

2. Avverso l'avviso di liquidazione di imposta propose ricorso il contribuente eccependone l'infondatezza,in ragione della sospensione provvisoria dell'esecutività della sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Campobasso, e l'illegittimità, in relazione a lla pretesa di pagamento dell'intera imposta, essendo la quota ereditaria del Nicandro pari ad un terzo dei beni caduti in successione. La C.T.P. di Campobasso rigettò il ricorso proposto dal contribuente, ritenendo la sospensione dell'esecutività pronunciata dalla Corte d'Appello efficace solo inter partes e non anche dell'Amministrazione finanziaria.

La C.T.P. dichiarò del pari priva di fondamento la censura concernente la quota ereditaria, in quanto la sentenza di condanna era stata emessa in un unico contesto processuale verso tutti i soggetti obbligati in solido al pagamento, ex art. 57, comma 1, d.P.R. n. 131/1986.3. Accogliendo l'appello proposto dal contribuente, la C.T.R. del Molise ritenneinvece che la sentenza del Tribunale di Campobasso , in virtù della intervenuta sospensione dell’efficacia esecutiva, non producesse alcun effetto giuridico tra le parti e nei confronti di terzi.

Pertanto, tale decisione non poteva rappresentare il presupposto giuridico per l'applicazione dell'imposta di registro, ai sensi dell'art. 37 d.P.R. n. 131/1986.

4. L'Agenzia delle Entrate propose ricorso, affidato ad un motivo, per la cassazione della sentenza della C.T.R. indicata in epigrafe. Costituitosi il contribuente, la Corte accolse il ricorso con ordinanza n. 18023/2018, cassando la sentenza impugnata, decidendo nel merito e rigettando il ricorso introduttivo. In particolare, ritenne inammissibile l’eccezione di estraneità alla lite, in relazione al giudicato formatosi per effetto della sentenza resa dalla stessa Corte, n. 26420/2014, che avrebbe escluso la qualità di erede del contribuente , sul presupposto che esso era maturato in pendenza del giudizio di appello e quindi non poteva essere allegato per la prima volta in cassazione; nel merito ritenne che la C.T.R.avesse errato nel dare rilevanza alla sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza disposta dalla Corte d’appello e, decidendo nel merito, rigettò il ricorso del contribuente.

5. Contro tale decisione Nicandro Granito propone ricorso per revocazione. L’Agenzia resiste con controricorso. Il ricorrente ha depositato rinuncia al patrocinio a spese dello Stato e, mutato il difensore costituito, istanza di estinzione. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 23/02/2024. Considerato che:1. Il ricorrente, con l’unico motivo, deduce errore di fatto revocatorio exart. 395 n. 4 cod. proc. civ. ed errore materiale ex art. 391-biscod. proc. civ. Sotto il primo profilo, deduce che la Corte ha errato nel ritenere inammissibile l’eccezione di estraneità alla lite, dovuta alla pronuncia di questa Corte n. 2640/2014 ( recte n. 26420/2014) , che aveva escluso la titolarità del bene oggetto di causa in capo al contribuente, sull’errato presupposto che il giudicato fosse stato dedotto per la prima volta in cassazione, e fosse quindi inammissibile in quanto formatosi nel corso del giudizio di merito, mentre invece la sentenza della Corte di cassazione era stata depositata all’udienza di discussione davanti alla C.T.R.del 9/05/2016, a conferma della bontà delle deduzioni spese nel relativo giudizio ove erano state già prodotte le sentenze di merito; per cui in realtà egli aveva riproposto l’eccezione in forza dell’ordinanza della Cassazione non esaminata dalla C.T.R. e definitivamente confermativa della sua non titolarità sul bene immobile oggetto della sentenza registrata.Chiede quindi di voler eliminare dalla ordinanza impugnata il detto errore di fatto e quindi correggere l’inammissibilità erroneamente dichiarata.

Sotto il secondo profilo, deduce invece che a pagina 3, penultimo rigo, vi sia un errore materiale laddove il dante causa delle parti è indicato in Matteo Nicandro non Matteo Granito, chiedendone la correzione. Il motivo contiene due richieste, una di revocazione e una di correzione di errore materiale; occorre appena precisa che è ammissibile il ricorso con il quale la parte chieda, ex art. 391 - bis cod. proc. civ., contestualmente la revocazione ovvero la correzione di errori materiali della sentenza impugnata(Cass. 30/07/1999 , n. 8295 ).

2. Il ricorrente ha depositato:- in data 27/07/2022 provvedimento di sgravio firmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate di Campobasso che certifica l’avvenuto sgravio delle somme iscritte a ruolo motivato dalla sentenza C.T.P. 335/03/2010; tale documento non pare assumere alcuna rilevanza ai fini della decisione in mancanza di alcuna deduzione difensiva al riguardoe di alcuna richiesta avente origine dal medesimo; - in data 7/02/2024 un ’ istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, sul presupposto che l’obbligazione tributaria dedotta è stata nelle more estinta in conseguenza della definizione agevolata exart. 6 d.l. n. 119 del 2018 conv. in l. n. 136 del 2018 ad opera del coobbligato Granito Alfredo Pio, allegando la domanda di definizione agevolata in relazione alla controversia iscritta al NRG 14657/2018 e la ricevuta della sua presentazionein data 20/05/2019.

Occorre a tal proposito evidenziare che l’art. 6, comma 14, d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n, 136 del 2019,prevede espressamente che la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente; nel giudizio in esame il perfezionamento del condono del coobbligato è però un mero presupposto fattuale, un fatto sopravvenuto, esternoal giudizio, del quale quindi la parte interessata deve dare prova compiuta, prova che,però, nel caso di specie è assente .

Il ricorrente hainfatti prodotto unicamente la domanda di definizione agevolata di Alfredo Pio Granito con la prova della sua presentazione telematica all’Agenzia delle entrate, che però è priva della prova del pagamento della prima ed unica rata , pagamento che sarebbe avvenuto in data 10/04/2029; l'art. 6, comma 6, del d.l. n. 119 del 2018 prevede che la definizione si perfezioni con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31 maggio 2019; nessun elemento si ricava peraltro dall’esito del giudizio n. RG 14657/2018, cui la domanda fa riferimento, posto che esso è stato deciso con ordinanza n. 14147/2019, depositata in data 27/05/2019, di accoglimento del ricorso erariale, con rinvio al giudice dell’appello, e ove non si fa cenno alla intervenuta definizione.

Pertanto, il ricorso deve essere esaminato nel merito.

3. Ai fini della decisione occorre far appl i cazione del principio per cui il ricorso per revocazione è soggetto, a pena di inammissibilità, alle stesse regole formali e sostanziali del ricorso per cassazione, tra le quali vi è il principio di specificità proprio del ricorso per cassazione; ne discende che esso è inammissibile quando contenga solo la domanda di revocazione della sentenza, idonea a provocare la fase rescindente del giudizio, ma non contenga la domanda di decisione sull'originario ricorso, riproponendone gli argomenti, in quanto un ricorso siffatto non è idoneo ad attivare la eventuale successiva fase rescissoria.

La domanda di revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto deve, cioè, contenere a pena del l'inammissibilità , oltre all'indicazione del motivo della revocazioneprescritta dall'art. 398 secondo comma, cod . proc . civ ., l'esposizione delle ragioni per cui l'errore presenta i requisiti previsti dall'art. 395 cod. proc . civ . ma anche l'esposizione dei fatti di causa prevista dall'art . 366 , primo comma,n. 3 cod. proc . civ ., al fine di rendere agevole la comprensione della questione controversa e dei profili di censura formulati, in immediato coordinamento con il contenuto della sentenza impugnata (Cass. 19/10/2022, n. 30720, ove la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione in quanto privo di qualsivoglia indicazione relativa all'originario ricorso per Cassazione;

Cass. 01/06/2018, n. 14126, ove la Corte hadichiarato inammissibile il ricorso evidenziando che l'esposizione dei fatti di causa non può riteners i validamente effettuata mediante il semplice rinvio al precedente ricorso per Cassazione; Cass. 27/09/2021, n. 26161, che ha precisato che il mancato rispetto di tali requisiti espone il ricorrente al rischio di declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, non consentendo la valorizzazione dello scopo del processo,volto da un lato ad assicurare l'effettiva tutela del diritto di difesa, ai sensi dell’art. 24 C ost . e nell'ambito dei principi del giusto processo di cui all'art . 111 , secondo comma, Cost.e in coerenza con l'articolo 6 Cedu e, dall'altro , a evitare di gravare lo Statoe le parti di oneri processuali superf lu i ; ancora Cass.8/07/2020, n. 14244;

Cass. 1/06/2018, n. 14126; Cass., Sez . U. 6/07/2015, n. 13863;Cass. 22/05/2015, n. 10553). Nella specie, il ricorrente, dopo aver trascritto l'ordinanza impugnata, ha individuato l’errore revocatorio, consistente nell’aver ritenuto che l’eccezione di estraneità alla lite in forza del giudicato fosse inammissibile in quanto da dedurre nel giudizio di merito, evidenziando che ciò in realtà era effettivamente avvenuto poiché la sentenza della Cassazione era stata depositata all’udienza di discussionedavanti alla CTR; premesso che la questione non è relativa all’esistenza di un giudicato sulmedesimo oggetto del presente ricorso, il ricorrente non ha però fatto alcun riferimento alla rilevanza di tale errore(e sul fatto che sarebbe dimostrato dalla sentenza, la circostanza cioè di non essere erede di Granito Matteo) nella originaria vicenda processuale (che ha oggetto imposta di registro in relazione ad una sentenza emessa in un giudizio del quale egli è parte), al fine di consentire alla Corte di decidere sulla fase rescissoria, neanche riproducendo i motivi della controparte, che di quel giudizio era la ricorrente; si è invece limitato a chiedere di voler eliminare dalla ordinanza impugnata il detto errore di fatto e quindi correggere l’inammissibilità erroneamente dichiarata, senza alcuna indicazione di come tale ammissib ilità inciderebbe sulla decisione del ricorso erariale, né ha chiesto la decisione sull’originario ricorso , non assumendo alcuna esplicita posizione al riguardo.4.

La seconda richiesta, relativa alla correzione di errore materiale, cui non si è opposta la difesa erariale, deve essere invece accolta , in quanto a pagina 3 dell’ordinanza di questa, rigo 30, ove è scritto Nicandro Matteo deve effettivamente leggersi e intendersi Granito Matteo.

5. La soccombenza sulla domanda di revocazione determina la condanna al pagamento delle spese di lite.

P.Q.M.

dichiara inammissibile larevocazione; accoglie l’istanza di correzione di errore materiale e per l’effetto dispone che a pagina 3 dell’ordinanza di questa Corte n.12023/2018 depositata in data 16/05/2018, al rigo 30, ove è scritto Nicandro Matteodebba leggersi e intendersi   Granito Matteo   , mandando alla cancelleria per le prescritte annotazioni; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, spese che liquida in euro 2.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente d