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Ordinanza — n. 12528/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax agency appeal, upholding lower court's finding that tax penalties and interest are time-barred. The court rejects arguments for extended prescription periods, ruling that interest on tax debts and administrative penalties prescribed under five years. The decision affirms the lower court's annulment of the tax notice regarding expired claims. The court rejects the tax agency's appeal, upholding the lower court's decision that tax penalties and interest are time-barred. The court dismisses arguments for extended prescription periods, ruling that interest on tax debts and administrative penalties prescribed under five years. The decision affirms the lower court's annulment of the tax notice regarding expired claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12528/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional court ruling that declared certain tax debts and penalties time-barred. The lower court had found that the five-year prescription period had expired for sanctions and interest related to unpaid invoices, while the agency argued for a ten-year period for interest and a different rule for sanctions. The court rejected these arguments, establishing that interest on tax debts and administrative penalties derived from non-judicial acts prescribe within five years, thereby validating the lower court's annulment of the tax notice.

Regesto Legislator

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Art. 2948, n. 4 cod. civ.; Art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997; Interest on tax debts and administrative penalties prescribed within five years, regardless of the nature of the principal obligation or the source of the penalty's definitiveness.

Parole chiave

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prescription period tax debt interest administrative penalties time bar tax collection law cooperativa di credito opposizione al precetto esecutivo credito nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 2948, n. 4 cod. civ.
civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2948, n.
Art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997
Quanto alle sanzionil'art. 20, comma 3, del d.lgs.
Art. 2953 cod. civ.
Questa Corte ha più volte ribadito sul punto che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod.
art. 2953 cod. civ
Questa Corte ha più volte ribadito sul punto che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. 27/02/2024, n. 5220
civ.che prescinde sia dalla tipologia degliinteressi sia dalla nat ura dell'obbligazione principale ( tra le più recenti Cass. 27/02/2024, n. 5220;
Cass. 24/01/2023, n. 2095
Cass. 24/01/2023, n. 2095, Cass.08/03/2022, n.
Cass. 08/03/2022, n. 7486
Cass. 26/02/2024, n. 4969
Cass. 09/08/2016 n. 16730
Cass. 09/08/2016 n. 16730).
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8366/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE domiciliateex lege in Roma , Via dei Portoghesi,12, presso l’Avvoca tura generale dello Stato che lerappresenta e difende, –ricorrenti – Contro SAN MARZANO SUD SOC. COOP. AGRICOLA IN LIQUIDAZIONE, –intimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA, n. 7176 / 20 21 , depositata l’08/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 aprile2024 dal consigliere Rosanna Angarano . AVVISO INTIMAZIONE CARTELLA PAGAMENTO Cons. est. Rosanna Angarano 2 Rilevato che:

1. L ’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate riscossione ricorrono nei confronti della San Marzano Sud soc. coop. agricola in liquidazione, che non ha svolto attività difensiva,avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. i n parziale accoglimento dell’appello della contribuente,a fronte dell’impugnazione di un avviso di intimazione relativo a tre cartelle di pagamento, ha ritenuto cessata la materia del contendere quanto ad una di dette ultime ed ha dichiaratoestinti per prescrizione i crediti relativi alle sanzioni ed agli interessi portati dalle restanti cartelle; per l’effetto, ha annullato in parte qua l’intimazione stessa. Considerato che:

1. Con l’unico motivo le ricorrenti denuncia no , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2948, n. 4, cod. civ. e dell’art. 20 d.lgs. 18 dicembre1997, n. 472. Censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto prescritto il credito portato da alcune delle cartelle impugnate, limitatamente agli interessi ed alle sanzioni, per decorso del termine quinquennale tra la data del 21 agosto 2012 cui risaliva l’ultimo atto interruttivo successivo alla notifica delle cartelle, consistente nella revoca della rateizzazione,e la data del 13 settembre 2019 di notifica dell’intimazione.

Quanto al credito per interessi, le ricorrenti assumono che non si applicherebbe il termine di prescrizione breve di cui all’art. 2948 n. 4 cod. civ.,relativo ai debiti da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più breve; in quanto il termine sarebbe quello applicabile al credito cui afferiscono, ovvero , nella fattispecie, il termine decennale. Quanto al credito per le sanzioni, assumono che non troverebbeapplicazione il più breve termine di cinque anni di cui all’art. Cons. est. Rosanna Angarano 3 20 d.lgs. n. 472 del 1997 che riguarderebbe l’ipotesi di atti di contestazione o irrogazione di sanzioni non collegate ai tributi.

2. Il motivo è infondato. 2.1. E’ principio consolidato che g li interessi relativi alle obbligazionitributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l'obbligazione diinteressi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto allaprescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, cod. civ.che prescinde sia dalla tipologia degliinteressi sia dalla nat ura dell'obbligazione principale ( tra le più recenti Cass. 27/02/2024, n. 5220;

Cass. 24/01/2023, n. 2095, Cass.08/03/2022, n. 7486) 2.2. Quanto alle sanzionil'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, stabilisce espressamente e chiaramente che «il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni». Questa Corte ha più volte ribadito sul punto che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ.che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta actio iudicati ; se , invece, come nella fattispecie in esame, la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall’art. 20 cit.; (Cass.26/02/2024, n. 4969Cass. n. 1980 del 2022 cit.

Cass. 09/08/2016 n. 16730).

3. In definitiva il ricorso dev’essere rigettato. Cons. est. Rosanna Angarano 4 4. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva della società contribuente.

5. Non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/