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Ordinanza — n. 12522/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to revocation of appealed second-instance judgment causing loss of standing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12522/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appealed second-instance judgment was revoked before the final ruling. The appellant argued for violation of procedural articles regarding specific grounds and motivation, while the respondent noted the revocation of the lower court's decision. The Court ruled that the revocation extinguished the subject matter of the dispute, resulting in a lack of standing to continue the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 4 c.p.c.; Art. 132 cod. proc. civ.; Art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; Art. 36 d.lgs. 546/1992: The revocation of the appealed judgment prior to the cassation decision causes the cessation of the subject matter of the dispute, rendering the appeal inadmissible due to the lack of standing.

Parole chiave

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cessation of subject matter lack of standing revocation of judgment inadmissibility of appeal sudden loss of interest revisione della rendita invalidità impugnabilità della decisione di rinvio revisione della tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 4 c.p.c.
la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
4, c.p.c., dell’art. 53 del d.lgs.
Art. 132 cod. proc. civ.
Art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
artt. 132 cod.proc.civ
5, c.p.c., degli artt. 132 cod.proc.civ., 118 disp.att.cod.proc.civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, 28 aprile 2017, n. 10553
Cass., Sez. 3, 2 aprile 2021, n. 9201
anche,più recentemente , Cass., Sez. 3, 2 aprile 2021, n. 9201).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 980/2023 R.G. proposto da: RATTI ELISA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato RAPANA' GIUSEPPE (RPNGPP68R24D969E), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BAGNATO ANTONIO (BGNNTN62B01B354B) -ricorrente- contro COMUNE DI AGRATE BRIANZA, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parioli, presso lo studio dell’avvocato GIGLIO ANTONELLA (GGLNNL58P45L682T), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ARIGO' LUCA (RGALCU67H26F257J) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 2149/2022 depositata il 24/05/2022, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI. FATTI DI CAUSA 1.Elisa Ratti ha impugnato l’avviso di accertamento per l’i.m.u. (annualità 2013), del Comune di Agrate Brianza.

2. Il ricorso è stato rigettato in primo grado.

3. L’appello è stato dichiarato inammissibile («l’appello non contiene specifici motivi di appello, ma si limita a riportare una collettanea di decisioni giurisprudenziali non sempre pertinenti»).

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente.

5. Si è costituito con controricorso il Comune, che ha depositato successiva memoria, in cui ha dato atto dell’intervenuta revocazione della sentenza impugnata n. 2149 del 2022 della Commissione tributaria della Regione Lombardia ed ha depositato la relativa sentenza della Corte di Giustizia T ributaria di secondo grado della Regione Lombardia n. 3334 del 15 febbraio 2023.

6. La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 23 aprile 2024. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.La ricorrente ha dedotto:

1) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, contenendo l’appello (integralmente trascritto nel ricorso per cassazione) censure specifiche;

2) e 3) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5, c.p.c., degli artt. 132 cod.proc.civ., 118 disp.att.cod.proc.civ. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992, stante l’inesistenza ed illogicità della motivazione, che richiama una sentenza diversa da quella impugnata, un avviso di accertamento diverso da quello oggetto del giudizio (n. 706 invece di 913) ed indica un valore della controversia diverso da quello effettivo. 2.Preso atto della sopravvenuta revocazione della sentenza impugnata (dedotta dal controricorrente, che ha depositato la relativa sentenza), va dichiara ta l’intervenuta cessazione della materia del contendere.

Come affermato dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. U, 28 aprile 2017, n. 10553), la revoca della sentenza d'appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere, che dà luogo all'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione a quest'ultimo - e d alla domanda originariamente formulata - che l'interesse va valutato, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione possa essere a sua volta impugnata per cassazione, giacché la sua caducazione costituisce una mera possibilità mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, per essere venuta meno la pronuncia che ne costituiva l'oggetto (v. anche,più recentemente , Cass., Sez. 3, 2 aprile 2021, n. 9201).

3. Essendo quindi cessata la materia del contendere per l'intervenuta revocazione della sentenza della Commissione Tributaria della Regione Lombardia n. 2149 del 24 maggio 2022, qui impugnata, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. La sopravvenienza della ragione di inammissibilità del ricorso consente la compensazione delle spese del giudizio e determina l'insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte: dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di in