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Ordinanza — n. 12520/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal regarding IRPEF refund denial due to lack of proof for specific exit plan dates.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12520/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a tax authority refusal to refund excess IRPEF payments related to an early job exit from ENEL. The taxpayer argued that the separation occurred under valid exit plans adopted in 1999 and 2002, but the lower courts found the evidence insufficient to prove the exact dates of these plans. The court ruled that the appeal was inadmissible because it improperly sought a factual revision rather than correcting a legal error, and the documentary evidence failed to establish a certain date for the exit plan covering the 2007 separation.

Regesto Legislator

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Art. 36, l. n. 248/2006; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002: The appellate court's refusal to recognize a specific tax incentive is not subject to cassation review if the taxpayer failed to prove the existence and certain date of the required exit plan, as the appeal constitutes an impermissible request to revise factual findings.

Parole chiave

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IRPEF refund denial exit plan evidence tax incentive eligibility factual revision inadmissibility employment separation date rimborso dell'imposta preventiva rimborso dei contributi agli stranieri indennità d'espatrio

Disposizioni normative citate

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Art. 36, l. n. 248/2006
Ragioni della decisione 1.Col primo motivo si deduce violazione dell’art. 36, l.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art.
Art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228
115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Rosario PATIERNO, con avv. Fabrizio Freni e Virginia Paone; -ricorrente - Contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 4447/31/15 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania pubblicata il 19 maggio 2015; udita la relazione svolta dal Consigliere Alberto Crivelli;

Fatti di causa Il contribuente ricorreva avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’amministrazione alla sua istanza di rimborso dell’eccedenza IRPEF versata dal datore sull’indennità corrisposta qual incentivo all’esodo per il recesso anticipato dal rapporto di lavoro con ENEL s.p.a. avvenuto nel 2007. Riteneva infatti lo stesso che tale recesso fosse avvenuto in applicazione del piano di esodo adottato Oggetto:notifica cartelle anteriormente all’entrata in vigore della l. n. 248/2006. Tanto la CTP quanto la CTR, quest’ultima adìta dal contribuente in sede d’appello, rigettavano la domanda dello stesso, che quindi propone ricorso in cassazione affidato a tre motivi.

L’Agenzia resiste con controricorso, mentre successivamente il ricorrente ha presentato memorie. Ragioni della decisione 1.Col primo motivo si deduce violazione dell’art. 36, l. n. 248/2006, nella parte in cui la sentenza d’appello non ha riconosciuto che la fattispecie fosse sussumibile nella previsione dell’indicata norma, posto che era stato adottato dall’ENEL un piano di esodo del 30 giugno 1999 e poi altro del 15 aprile 2002, poi prorogato per gli esodi avvenuti entro il 2011. 1.1.Il motivo è inammissibile, perché non tanto il giudice d’appello ha misconosciuto la sussistenza di piani d’esodo, quanto piuttosto ha escluso che la parte ricorrente, com’era suo onere, avesse provato la data certa degli stessi, anzi dai documenti prodotti si sarebbe evinto che i piani d’esodo riguardavano periodi differenti, deducendone che non era provato che l’accordo di risoluzione anticipata del rapporto intervenuto tra l’ENEL e il ricorrente nel settembre 2007 possa essere inquadrato nell’ambito dei suddetti piani.

Ne deriva quindi che non tanto si tratta di censura relativa ad un errore di sussunzione, quanto di una inammissibile richiesta di revisione dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice del merito in ordine all’esistenza dei presupposti di fatto per l’incentivo invocato.

2. Col secondo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo, consistente nel mancato esame del documento denominato “proroga del piano di incentivo all’esodo nei confronti del personale del gruppo ENEL per il periodo temporale dicembre 2006-dicembre 2011”. 2.1. Anche tale censura è inammissibile, perché non si indica dove sia stata eccepita siffatta questione, in quale momento processuale sia stato tale atto prodotto, e in qual guisa esso si collegasse alla specifica risoluzione del rapporto di lavoro, e d’altronde anche tale documento avrebbe consistenza di mera “comunicazione al personale” considerata di per sé insufficiente dalla CTR a provare la sussistenza di un piano d’esodo avente data certa.

3. Col terzo motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo, consistente nel fatto che l’ENEL aveva nel prospetto paga indicato la voce “conteggio di liquidazione articolo (2) anticipazioni lorde” con dicitura “prg.acc.indiv inc.esodo”. 3.1. Il motivo è infondato, perché semmai da tali incomplete e incerte indicazioni si dovesse dedurre che l’ENEL abbia inteso alludere ad un esodo del dipendente, posto che pacificamente il contratto venne anticipatamente risolto, non risulta affatto che tale elemento sia decisivo, avendo chiarito la CTR come a dover essere provato è un atto di data certa anteriore al luglio 2006 costituente un piano d’esodo e il collegamento fra tale piano e la risoluzione anticipata, ma qui si tratta della risoluzione del singolo rapporto di lavoro avvenuta nel settembre 2007.

4. Il ricorso deve dunque essere rigettato, con aggravio di spese in capo al ricorrente soccombente. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico del ricorrente ed in favore dell’Agenzia le spese del presente giudizio, che liquida in € 2300,00 oltre spese prenotate a debito. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, un ulteriore