Italian court dismisses tax appeal due to extrajudicial settlement and withdrawal of the lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the tax dispute between a shipping company and Italian customs authorities extinguished following an extrajudicial settlement. The regional tax commission had previously rejected the company's claim for a docking tax refund, arguing that higher rates for large vessels were justified by increased public authority costs. The company had withdrawn its appeal after reaching a settlement, leading the court to terminate the proceedings with cost allocation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAReg. CEE 4055/1986; When a party withdraws a tax appeal following an extrajudicial settlement, the court must declare the proceedings extinguished without examining the merits of the regulatory compliance arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27800/2019 R.G. proposto da Ignazio Messina C. spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dagli avv. Giuliano Berruti ed Antonio Paolo Maria Tola, con domicilio eletto in Roma, via delle Quattro Fontane n. 161, presso lo studio dei difensori; –ricorrente – contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Capitaneria di Porto di Napoli, in persona del Ministro pro tempore, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che li rappresenta e difende;
–controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campanian. 1562/8/2019, depositata il 20 febbraio 2019 . Oggetto: tassa di ancoraggio Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 marzo 2024 dal Consigliere Enrico Manzon; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mauro Vitiello , che ha conclus o chiedendo dichiararsi estinto il giudizio; uditi gli Avv. Iolanda Boccia e Mattia Cherubini. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello principale proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli avverso la sentenza n. 11210/46/17 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso di Ignazio Messina C. spa a socio unico contro il diniego di rimborso di tassa di ancoraggio 2009/2014.
La CTR osservava in particolare, nel merito della controversia ed assorbentemente, che non sussisteva la violazione del Regolamento CEE 4055/1986 affermata dalla società contribuente, posto che la maggiorazione di aliquota del tributo de quo prevista per le navi oltre un certo tonnellaggio con destinazione/provenienza verso/da Paesi extra UE deve considerarsi giustificata dai maggiori oneri delle Pubbliche Autorità italiane imposti dal loro ancoraggio (controlli doganali, personali e sanitari), secondo una logica non compensativa, ma contributiva alle maggiori spese pubbliche occorrenti.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso la società contribuente deducendo quattro motivi, con subordinata richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.Resistono con controricorso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, la Capitaneria di Porto di Napoli ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Considerato che: Nelle more del giudizio la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e dai difensori, con il quale dà atto dell'avvenuta conciliazione extraprocessuale della controversia.
Il giudizio deve pertanto dichiararsi estinto, con compensazione delle spese, tenuto conto della ragione che ha provocato tale evento processuale. PQM La Corte dichiara estinto