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Ordinanza — n. 12502/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12502/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12502/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3064/2019 R.G. proposto da Ignazio Messina C. spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dagli avv. Giuliano Berruti ed Antonio Paolo Maria Tola, con domicilio eletto in Roma, via delle Quattro Fontane n. 161, presso lo studio dei difensori; –ricorrente – contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Capitaneria di Porto di Salerno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che li rappresenta e difende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12502/2024 — snciv · Corte di Cassazione: –controricorrenti – Oggetto: tassa di ancoraggio Autorità di sistema portuale del mar Tirreno centrale-Ufficio territoriale portuale di Salerno -intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno,n. 5757/4/2018, depositata il13 giugno 2018. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 marzo 2024 dal Consigliere Enrico Manzon; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mauro Vitiello , che ha conclus o chiedendo dichiararsi estinto il giudizio; uditi gli Avv.

Parole chiave

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imposta sulle imbarcazioni ricupero di diritti doganali procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento libertà di navigazione dazi doganali non pagati regime doganale sospensivo
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3064/2019 R.G. proposto da Ignazio Messina C. spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dagli avv. Giuliano Berruti ed Antonio Paolo Maria Tola, con domicilio eletto in Roma, via delle Quattro Fontane n. 161, presso lo studio dei difensori; –ricorrente – contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Capitaneria di Porto di Salerno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che li rappresenta e difende;

–controricorrenti – Oggetto: tassa di ancoraggio Autorità di sistema portuale del mar Tirreno centrale-Ufficio territoriale portuale di Salerno -intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno,n. 5757/4/2018, depositata il13 giugno 2018. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 marzo 2024 dal Consigliere Enrico Manzon; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mauro Vitiello , che ha conclus o chiedendo dichiararsi estinto il giudizio; uditi gli Avv.

Iolanda Boccia e Mattia Cherubini. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, respingeva l’appello proposto da Ignazio Messina C. spa a socio unico avverso la sentenza n. 1247/10/16 della Commissione tributaria provinciale di Salerno che ne aveva respinto il ricorso contro il diniego di rimborso della tassa di ancoraggio per il periodo 26 maggio 2009/29 maggio 2014. La CTR osservava in particolare: -che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli non poteva considerarsi legittimata passiva, avendo una competenza limitata alla riscossione del tributo de quo; -che ugualmente era carente la legittimazione passiva dell’autorità portuale, essendo mera beneficiaria di detto tributo; -che il ricorso introduttivo della lite doveva considerarsi inammissibile, come affermato dai primi giudici, essendosi impugnato un atto equiparabile ad un diniego di autotutela, non, come affermato dalla società contribuente, da qualificarsi come diniego di rimborso del tributo in oggetto, che invece rientrerebbe negli atti impugnabili ex art. 19, d.lgs. 546/1992; -che nel merito non doveva comunque ravvisarsi alcun contrasto tra la normativa interna disciplinante la contestata maggiorazione della tassa di ancoraggio per le navi oltre le 350 tonnellate dirette a/provenienti da Paesi extra UE, tenuto conto dell’archiviazione della procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea e della pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione sul rinvio pregiudiziale della Commissione tributaria provinciale di Genova, che inibiva comunque un rinvio pregiudiziale ulteriore.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso la società contribuente deducendo cinque motivi, con subordinata richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte UE. Resistono con controricorso l’Agenzia delle dogane e dei monopolie il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Capitaneria di Porto di Salerno. L'Autorità di sistema portuale del mar Tirreno centrale-Ufficio territoriale portuale di Salerno è rimasta intimata. Considerato che: Nelle more del giudizio la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e dai difensori, con il quale dà atto dell'avvenuta conciliazione extraprocessuale della controversia.

Il giudizio deve pertanto dichiararsi estinto, con compensazione delle spese, tenuto conto della ragione che ha provocato tale evento processuale. PQM