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Ordinanza — n. 12501/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to extrajudicial settlement and withdrawal of the lawsuit by the taxpayer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12501/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the regional tax commission's decision extinguished following the taxpayer's formal withdrawal. The underlying dispute concerned a refund denial for anchoring taxes on vessels traveling to or from non-EU countries, where the tax authority argued the higher rates were justified by the vessels' origin. The court ruled that the proceedings terminated because the parties reached an extrajudicial settlement, leading to the withdrawal of the legal action.

Regesto Legislator

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Art. 19, d.lgs. 546/1992; Art. 164, c.p.c.: When a party withdraws the appeal due to an extrajudicial settlement, the proceedings are extinguished without substantive review of the tax dispute.

Parole chiave

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anchoring tax refund extrajudicial settlement withdrawal of appeal extinction of proceedings tax commission decision non-EU vessel origin Cassazione ordinanza imposta sulle imbarcazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 19, d.lgs. 546/1992
La CTR osservava in particolare: -in rito, che, diversamente da quanto opinato dai primi giudici, l’atto impugnato doveva considerarsi impugnabile, trattandosi di un diniego di rimborso e quindi rientrante nelle previsioni di cui all’art. 19, d.lgs.
Art. 164, c.p.c.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27067/2018 R.G. proposto da Ignazio Messina C. spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dagli avv. Giuliano Berruti ed Antonio Paolo Maria Tola, con domicilio eletto in Roma, via delle Quattro Fontane n. 161, presso lo studio dei difensori; –ricorrente – contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Capitaneria di Porto di La Spezia, in persona del ministro pro tempore, Autorità di sistema portuale del mar ligure orientale-porto di La Spezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che li rappresenta e difende;

–controricorrenti – Oggetto: tassa di ancoraggio avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Ligurian. 658/3/18, depositata il 24 maggio 2018 . Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 marzo 2024 dal Consigliere Enrico Manzon; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mauro Vitiello , che ha conclus o chiedendo dichiararsi estinto il giudizio; uditi gli Avv.Iolanda Boccia e Mattia Cherubini. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Liguria respingeva l’appello proposto da Ignazio Messina C. spa a socio unico avverso la sentenza n. 1094/2/15 della Commissione tributaria provinciale di La Spezia che ne aveva respinto il ricorso contro il diniego di rimborso della differenza pagata sulla tassa di ancoraggio per imbarcazioni viaggianti da/verso Paesi extra UE.

La CTR osservava in particolare: -in rito, che, diversamente da quanto opinato dai primi giudici, l’atto impugnato doveva considerarsi impugnabile, trattandosi di un diniego di rimborso e quindi rientrante nelle previsioni di cui all’art. 19, d.lgs. 546/1992; che sussisteva la legittimazione passiva dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in quanto soggetto percettore del tributo de quo; -che non vi era alcun contrasto tra la disciplina italiana del tributo e quella unionale, posto che la maggior tassazione in base al tonnellaggio della nave ed alla sua provenienza fuori dell’ambito territoriale della UE giustificavano la prima in relazione alla seconda, tenuto conto dei maggiori oneri inerenti all’ancoraggio di dette navi.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso la società contribuente deducendo tre motivi e formulando richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’UE subordinata al loro mancato accoglimento. Resistono con controricorso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Capitaneria di Porto di La Spezia e l’Autorità di sistema portuale del mar ligure orientale-porto di La Spezia. Considerato che: Nelle more del giudizio la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e dai difensori, con il quale dà atto dell'avvenuta conciliazione extraprocessuale della controversia.

Il giudizio deve pertanto dichiararsi estinto, con compensazione delle spese, tenuto conto della ragione che ha provocato tale evento processuale. PQM La Corte d