Ordinanza — n. 12461/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAnciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18420/2023R.G. proposto da: IMMOBILIARE SCOPPITTO MICHELE FIGLIS.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio n. 17/A, presso lo studio dell’Avv. MICHELE CLEMENTE, rappresentata e difesa dagli A vv.ti PASQUALE ROBERTI (C.F. RBRPQL65B12F631U) e PASQUALE LANZETTA ( C.F. LNZPQL82E05D643O), giusta procura speciale in calce all’originario controricorso –ricorrente – contro COMUNE DI MONTE SANT’ANGELO (C.F. 83000870713), in persona del Sindaco pro tempore Oggetto: tributi - correzione errore materiale N.18420/23 R.G.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 93 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 12461/2024 — snciv · Corte di Cassazione: CONSIDERATO CHE in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma (Cass., Sez. V, 30 dicembre 2019, n. 34728; Cass., Sez. VI, 17 maggio 2017, n. 12437); nel qual caso, il procedimento di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, cod. proc. civ., consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del N.18420/23 R.G.
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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18420/2023R.G. proposto da: IMMOBILIARE SCOPPITTO MICHELE FIGLIS.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio n. 17/A, presso lo studio dell’Avv. MICHELE CLEMENTE, rappresentata e difesa dagli A vv.ti PASQUALE ROBERTI (C.F. RBRPQL65B12F631U) e PASQUALE LANZETTA ( C.F. LNZPQL82E05D643O), giusta procura speciale in calce all’originario controricorso –ricorrente – contro COMUNE DI MONTE SANT’ANGELO (C.F. 83000870713), in persona del Sindaco pro tempore Oggetto: tributi - correzione errore materiale N.18420/23 R.G.
Est. F. D’Aquino - intimato – avverso l’ordinanza n. 26486/2023della Corte Suprema di Cassazione depositata in data 13 settembre 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2024 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino. RILEVATO CHE La Corte di Cassazione, con la ordinanza in epigrafe, ha rigettato il ricorso proposto dal Comune di Monte Sant’Angelo nei confronti dell’attuale ricorrente, già controricorrente, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali; che i difensori dei controricorrenti si sono dichiarati nel controricorso antistatari, avendo dichiarato di avere anticipato le spese del giudizio e di non avere riscosso i compensi, con applicazione dell’art. 93 cod. proc. civ.; che il controricorrente propone istanza di correzione materiale nella parte in cui l’ordinanza non ha provveduto sulla domanda di distrazione delle spese in favore dei difensori; che il Comune di Monte Sant’Angelo non si è costituitonel presente procedimento;
CONSIDERATO CHE in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma (Cass., Sez. V, 30 dicembre 2019, n. 34728; Cass., Sez. VI, 17 maggio 2017, n. 12437); nel qual caso, il procedimento di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, cod. proc. civ., consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del N.18420/23 R.G.
Est. F. D’Aquino processo, in quanto garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-biscod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. Sez. U., 7 luglio 2010, n. 16037); che nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali in quanto non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente (Cass., Sez. VI, 4 gennaio 2016, n. 14;
Cass., Sez. VI, 17 settembre 2013, n. 21213); P. Q. M. La Corte, dispone che nella ordinanza di questa Corte n. 26486/2023, pubblicata in data 13 settembre 2023 , siano apportate le seguenti correzioni di errore materiale: nella parte motiva, a pag. 7, punto 6.1, dopo le parole «ed euro 260.000,00» siano aggiunte le parole «da distrarsi in favore dei difensori dei controricorrenti Avv. Pasquale Roberti e Avv. Pasquale Lanzetta, che ne hanno fatto richiesta»; nel dispositivo, a pag. 7, al quinto rigo del dispositivo , dopo le parole «accessori di legge», sia aggiunta la frase «ordina la distrazione delle spese stesse a favore dei difensori dei controricorrenti Avv.
Pasquale Roberti e Avv. Pasquale Lanzetta». Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull'