Cassation court dismisses tax agency appeal confirming civil procedure extinction due to timely declaration filing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the tax agency's appeal against a lower court ruling that declared the civil procedure extinct. The lower court found that the tax authority's inclusion of the case in a specific list for extinguishing litigation, pursuant to the 2023 decree, legally terminated the proceedings without a formal denial. Consequently, the court upheld the extinction of the process and the allocation of costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200, d.l. n. 13/2023; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The specific statutory list for extinguishing litigation procedures operates as a definitive termination mechanism, precluding further judicial intervention unless parties explicitly request a hearing under the residual clause.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.692/2023 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro PILLIRONE MAURO, PILLIRONE AUGUSTO ANTONIO, G.P. CARBURANTI DEI FRATELLI MAURO E AUGUSTO PILLIRONE SNC, rappresentati e difesi dagli avvocati AMICO SALVATORE e MINEO GIANLUCA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.Sicilia SEZ.DIST. CATANIA n.9203/15/2022 depositata il 31/10/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCES