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Ordinanza — n. 12453/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to taxpayer's adherence to the simplified tax dispute settlement procedure under Law 197/2022.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12453/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished after the taxpayer formally adhered to the simplified settlement procedure under Law 197/2022. Although the taxpayer had previously challenged the tax authority's assessment regarding undeclared capital gains on a developable land, she subsequently submitted a request for debt forgiveness and proof of full payment. The court ruled that this procedural adherence automatically terminated the proceedings, rendering the substantive arguments regarding the tax assessment moot.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 197 e 198 della legge n. 197 del 2022; When a taxpayer adheres to the simplified tax dispute settlement procedure by submitting a request for debt forgiveness and proof of payment, the judicial proceedings are declared extinguished regardless of the merits of the original tax appeal.

Parole chiave

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simplified tax dispute settlement Law 197/2022 extinguishment of proceedings tax debt forgiveness capital gains tax tax authority assessment procedural extinction contributi di urbanizzazione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 197 e 198 della legge n. 197 del 2022
Parte contribuente ha infatti presentato all’Agenzia delle Entrate, con atto tramesso il 18.5.2023, istanza di condono con estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della legge n.
Art. 20, comma 1, lett. c), del Dl 30 marzo 2023, n. 34
1, commi 197 e 198, della predetta legge, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560
L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni della norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass.
Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485
19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass.
Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140
25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass.
Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400
10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Terracciano Silvana, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. Antonio Mancini del Foro di Rieti, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, alla via della Consulta n. 50 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 21, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 20.12.2021, e pubblicata il 3.1.2022; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio;

Oggetto: Irpef 2012 -Plusvalenza da cessione di terreno edificabile - Adesione a definizione agevolata - L. 197/2022 - Estinzione del giudizio. raccolte le conclusioni del P.M., s.Procuratore Generale Tommaso Basile, che ha domandato dichiararsi l’estinzione del giudizio; ascoltate le conclusioni rassegnate, nessuno essendo comparso per per la ricorrente, dall’Avv.to dello Stato Davide Pintus per la controricorrente, il quale ha domandato pronunciarsi l’estinzione del giudizio; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate notificava a Terracciano Silvana l’avviso di accertamento n. TK7013402554, emesso ai fini Irpef e con riferimento all’anno 2012, in conseguenza della plusvalenza non dichiarata ottenuta mediante la vendita di un terreno edificabile, per l’importo di Euro 567.114,30.

2. La contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma proponendo plurime censure, di legittimità e di merito. La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo che “la cessione ha riguardato un’attività produttiva del proprietario o possessore non l’avvenuta destinazione edificatoria del terreno in sede di pianificazione urbanistica” (sent. CTR, p. III), e l’avviso di accertamento rimaneva annullato.

3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la pronuncia sfavorevole conseguita dalla CTP, innanzi alla Commissione Tributaria del Lazio, e la contribuente proponeva ricorso incidentale condizionato. La CTR riteneva corretto l’operato dell’Amministrazione finanziaria, perché era stata realizzata una plusvalenza non dichiarata mediante la cessione di un terreno edificabile. Quindi il giudice dell’appello riformava la decisione di primo grado e, respinto il ricorso incidentale, riaffermava la piena validità ed efficacia dell’atto impositivo.

4. Ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi a sei strumenti di impugnazione. L’Agenzia delle Entrate resiste mediante controricorso. 4.1. Silvana Terracciano ha quindi depositato istanza di trattazione urgente e poi memoria, datata 4.12.2023, con la quale ha spiegato di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi della legge n. 197 del 2022, producendo documentazione e domandando dichiararsi l’estinzione del giudizio, istanza ribadita con memoria datata 8.4.2024. L’Amministrazione finanziaria ha depositato memoria datata 7.3.2024, con la quale ha chiesto di pronunciare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Ragioni della decisione 1. Non sussistono le condizioni perché siano esaminati nel merito i motivi di ricorso proposti dalla ricorrente.

2. Parte contribuente ha infatti presentato all’Agenzia delle Entrate, con atto tramesso il 18.5.2023, istanza di condono con estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197 del 2022, ricevuta dall’Amministrazione finanziaria con protocollo 23051815165347825, ed ha depositato anche copia di quietanza dell’integrale versamento degli oneri (Euro 221.942,00), in data 10/5/2023. La contribuente ha prodotto pure provvedimento di sgravio emesso dall’Ente impositore in conseguenza dell’avvenuto pagamento. 2.1.

Ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta legge, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), del Dl 30 marzo 2023, n. 34, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare “presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata” e, in tal caso, “il processo è dichiarato estinto … Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”, ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art. 1 cit. 2.2.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato ‘memoria di adesione alla definizione’, attestando il positivo completamento della procedura condonistica e domandando pronunciarsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. 2.3. Deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del giudizio in conseguenza della cessazione della materia del contendere, e le spese del processo estinto restano a carico di chi le ha anticipate. 2.4. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione.

L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni della norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400). La Corte di Cassazione,

P.Q.M.

dichiara estinto i