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Ordinanza — n. 12434/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court annuls tax court judgment for omitting ruling on doubled tax assessment terms due to potential criminal facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12434/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court annulled the lower tax court's decision because it failed to address the taxpayer's complaint regarding the doubling of tax assessment terms. The taxpayer argued that specific elements suggested criminal facts, which legally required the tax authority to double the time limits for issuing the assessment notice. The court found the lower court's silence on this specific issue constituted an omission of ruling, necessitating the case's remittal to the second-instance tax court.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c. n. 4; Art. 112 c.p.c.: When a specific ground of appeal regarding the doubling of tax assessment terms is raised due to potential criminal facts, the court must explicitly rule on it; failure to do so constitutes an omission of ruling warranting annulment.

Parole chiave

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omission of ruling doubled tax assessment criminal facts tax administration procedure annulment of judgment contratto di sponsoring contributi per le attività di vigilanza controllo degli aiuti di Stato

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c. n. 4
Art. 112 c.p.c.
Art. 2627 c.c.
Art. 2628 c.c.
Art. 2629 c.c.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26893/2016 R.G. proposto da : FASTDEV SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI PAOLO (PNRPLA60L14H501O) rappresentato e difeso dall'avvocato ROSSI ROBERTO (RSSRRT61R17F205R) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 2144/2016 depositata il12/04/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024dal Co:MARCELLO MARIA FRACANZANI. FATTI DI CAUSA La contribuente società Fastdev s.r.l. si occupa dello sviluppo di software altamente specializzato nel settore della bulloneria, promuovendo la sua immagine e il proprio prodotto mediante pubblicità su riviste specializzate e sponsorizzazione di gare automobilistiche con applicazione del proprio logo sulle automobili concorrenti. A seguito di indagini della Guardia di finanza sulle società Gemina e PFN emergeva un sistema di fatturazione per attività oggettivamente inesistente, relativa ad indagine di mercato, e ad attività parzialmente inesistente, concretandosi nella sovrafatturazione dell'attività di sponsorizzazione.

I gradi di merito erano sfavorevoli alla parte contribuente, in ragione della genericità della fatturazione e quindi dell'incertezza dei costi portati a deduzione, nonché sull'assenza di prova per l'effettiva esecuzione dei servizi pubblicitari, oltre che sull’inattendibilità dei relativi contratti, vuoi perché privi di sottoscrizione, vuoi perché privi di data certa. Ricorre la parte contribuente affidandosi a tre motivi, cui replica con tempestivo controricorso il patrono erariale. CONSIDERATO Vengono proposti tre mezzi di ricorso. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell'articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione falsa applicazione degli articoli 2627, 2628 e 2629 del codice civile.

Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell'articolo 360 numero 5 del codice di procedura civile per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Nella sostanza, con i due primi motivi esposti congiuntamente si lamenta l'indebito rovesciamento dell'onere della prova laddove spetterebbe all'Ufficio dimostrare la fittizietà dell'operazione; parimenti, vi sarebbe omesso esame di fatto controverso consistente nel mancato scrutinio del materiale probatorio offerto dalla parte privata. Con il terzo motivo si prospetta censura ai sensi dell'articolo 360 numero 4 del codice di procedura civile, per nullità della sentenza del procedimento ai sensi dell'articolo 112 dello stesso codice e per omessa pronuncia un motivo di gravame specifico.

In altri termini si lamenta che a fronte di specifica censura non sia stata data risposta in ordine al raddoppiamento dei termini per l'adozione dell'atto impositivo in presenza di elementi che possono costituire fatto di rilevanza penale. Il motivo è fondato ed assorbente, laddove a fronte di completa riproduzione degli stralci degli atti processuali dei gradi di merito dove la doglianza era stata proposta, l’esame della sentenza in scrutinio non consente di rilevare -neppure ricorrendo ad una lettura coordinata di parte espositiva di parte motiva- alcuna statuizione in materia di raddoppiamento dei termini.

Si configura quindi la lamentata omissione di pronuncia, sicché la sentenza merita annullamento con rinvio al giudice di merito perché affronti il profilo preliminare tempestivamente proposto. In definitiva, il ricorso è fondato e merita accoglimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Lombardia, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazi