Italian Supreme Court corrects a material error in an order regarding attorney fee allocation to a private party's representative.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court granted a request for correction of a material error in a previous order concerning the allocation of litigation costs. The appellant argued that the original ruling failed to order the deduction of expenses for the private party's representative, who qualified as an antistatary. The court found the error factual and procedural, noting that the request for such deduction had been ritually proposed, and thus ordered the immediate correction of the operative part of the decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: A material error in a judicial order regarding the allocation of costs to a qualified private party's representative constitutes a ground for correction, mandating the amendment of the decision to reflect the ritually proposed request.
Parole chiave
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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17037/2023 R.G. proposto da : TERZO MILLENNIO MODA SRL, elettivamente domiciliato in CATANIA VIA ALCIDE DE GASPERI 173, presso lo studio dell’avvocato GARAO GERMANO GIUSEPPE (GRAGMN65L13G580A) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimato- avverso ORDINANZAdi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 5546/2023depositata il 22/02/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024dal Co:MARCELLO MARIA FRACANZANI. FATTI DI CAUSA La contribuente Terzo Millennio Moda s.r.l. risultava vittoriosa nel giudizio iscritto avanti a questa Corte con il numero di ruolo 21212/2021, esitato con ordinanza numero 5546 del 2023, che vedeva la soccombenza dell'Agenzia delle entrate anche ai fini delle spese liquidate a favore della società contribuente.
Viene proposto ricorso per correzione dell'errore materiale essendo stata presentata in sede di controricorso rituale domanda di distrazione a favore del patrono della parte privata, qualificatosi come antistatario. CONSIDERATO con l'unico motivo di ricorso si rappresenta l'errore materiale nella prefata ordinanza di questa Corte numero 5546/2023, ove non ha disposto la distrazione delle spese a favore del legale patrocinatore della parte privata, qualificatosi come antistatario. Esaminato il ricorso rgn. 21212/2021, risulta ritualmente proposta l’istanza di distrazione, donde il presente ricorso è fondato e dev’essere disposta la correzione dell’errore materiale, aggiungendo in dispositivo tale distrazione, con annotazione a margine dell’originale dell’ordinanza di questa Corte n. 5546/2023.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; dispone che nel dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 5546/2023, dopo le parole “come per legge”, sia aggiunto “con distrazione a favore del difensore qualificatosi antistatario”. Dispone l’annotazione delle presente correzione a margine dell’originale delle predetta ord