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Ordinanza — n. 12382/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects a prior ruling to add attorney fee deductions for the losing party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12382/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court granted a request to correct a material error in a previous judgment regarding the omission of attorney fee deductions. The appellant, Sarasin S.R.L., argued that the prior decision failed to explicitly order the deduction of fees for their appointed lawyers, despite the lawyers having requested it during the proceedings. The court ruled that the remedy for such omissions is the material error correction procedure rather than a new appeal, thereby allowing the addition of the specific deduction clause to the original text.

Regesto Legislator

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Art. 287, 288, 391-bis c.p.c.; In the absence of explicit legislative provision, the remedy for omitted attorney fee deductions is the material error correction procedure, not ordinary appeals, ensuring the rapid execution of the defense lawyer's claim.

Parole chiave

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material error correction attorney fee deduction Corte di Cassazione omitted pronouncement procedural remedy recupero delle spese esecutive rimborso delle spese spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
Art. 391-bis c.p.c.
Art. 93 c.p.c.
La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod.
d.lgs. n. 149/2022
All’esito della novella di cui al d.lgs. n. 149/2022, non trova più applicazione il procedimento di cui alla precedente formulazione dell’art.
art. 380-bis cod. proc. civ
149/2022, non trova più applicazione il procedimento di cui alla precedente formulazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ., svolgendosi, invece, il procedimento secondo la forma camerale di cui all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., n. 16037/2010
Questa Corte (vedi Cass., Sez. U., n. 16037/2010; conf.
Cass. n. 12962/2012
Cass. n. 12184/2020
Cass. n. 12184/2020; Cass.
Cass. n. 14/2016
12184/2020; Cass. n. 14/2016; Cass.
Cass. n. 21213/2013
14/2016; Cass. n. 21213/2013).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5521/20 23 R.G. proposto da : SARASIN S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore, legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio dal Prof. Avv. Lorenzo del Federico e dall’Avv. Piero Sanvitale ed elettivamente domiciliata presso lo studio loro e dell’Avv. Laura Rosa in Roma, via F. Denza n. 20, come da procura speciale in atti; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata – per la correzione dell’errore materiale di cui alla sentenza della Corte di cassazione n. 1626/2023 pubblicata in data 19/01/2023;

Correzione errore materiale udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal relatore consigliere Federico Lume. Rilevato che 1. Con sentenza n. 1626/2023 resa nel giudizio iscritto al n. RG 4287/2020 depositata in data 19/01/2023 questa Corte rigettava il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate contro la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, depositata il 17 giugno 2019, condannando l’Agenzia al pagamento delle spese di lite in favore della società Sarasin s.r.l. in liquidazione , spese liquidate in euro 11.900,00 per compensi, spese forfettarie nella misura del 15 per cento, euro 200,00 per esborsi, oltreaccessori di legge.

2. Con istanza notificata in data 28/02/2024 e depositata in data 1/03/2024 la società Sarasin s.r.l. ha evidenziato l’errore materiale contenuto nella predettasentenza per omessa distrazione delle spese in favore deidifensori, chiedendone la correzione.

3. L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva.

4. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 21/03/2024. Considerato che:

1. Questa Corte (vedi Cass., Sez. U., n. 16037/2010; conf. Cass.n. 12962/2012) ha già enunciato il principio di diritto secondo cui In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-biscod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.

2. All’esito della novella di cui al d.lgs. n. 149/2022, non trova più applicazione il procedimento di cui alla precedente formulazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ., svolgendosi, invece, il procedimento secondo la forma camerale di cui all’art. 380-bis.1. cod. proc. civ., in combinato disposto con gli artt. 287 e ss. cod. proc. civ.; il decreto di fissazione risulta comunicato ad entrambe le parti.

3. Il Collegio osserva chesia nel controricorso del 21/01/2020 che nella memoria depositatain data 6/12/2022 i difensor i di Sarasin s.r.l. hanno concluso: con vittoria di spese di cui si chiede la distrazione in favore dei difensori antistatari. Si può conclusivamente senz’altro provvedere con ordinanza nel senso chiesto in ricorso, dal momento che la sentenza manca della statuizione sulla distrazione, pronuncia che risulta essere stata domandata nel corso del definito giudizio di legittimità.

4. Nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in ragione della speciale natura del procedimento di correzione degli errori materiali, in cui non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente e comunque non essendosi l’intimata opposta (v. Cass. n. 12184/2020; Cass. n. 14/2016; Cass. n. 21213/2013).

P.Q.M.

dispone che nella sentenza di questa Corte n. 1626/2023, resa nel giudizio iscritto al n. RG 4287/2020 e depositata in data 19/01/2023, alla pagina 19 al rigo 4dopo le parole «agli accessori di legge» sia da intendere aggiunta la locuzione «con distrazione in favoredegli avv.ti Lorenzo del Federico e Piero Sanvitale».Manda alla cancelleria per l’annotazione della presente ordinanza sull’origin