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Ordinanza — n. 12312/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation corrects an order omitting lawyer's fee deduction via material error procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12312/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a material error in its own order regarding the deduction of legal fees. The petitioner argued that the court failed to order the deduction of costs in favor of the appointed lawyer, despite a clear request in the record. The court ruled that such omissions must be fixed through the specific material error procedure rather than ordinary appeals, ensuring the lawyer's right to enforceable title is respected.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 287, 288 c.p.c.: When a court order omits the deduction of costs in favor of a lawyer despite a request, the remedy is the material error procedure, not ordinary appeal.

Parole chiave

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material error correction lawyer fee deduction Corte di Cassazione costs enforcement procedural remedy spese di difesa spese accessorie mancato anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
Francesco Maione ha presentato istanza per correzione di errore materiale ex art. 391-bis cod.
Art. 287 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
Art. 93, comma 2 c.p.c.
civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; 6.la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod.
art. 391-bis cod. proc. civ
Francesco Maione ha presentato istanza per correzione di errore materiale ex art. 391-bis cod. proc. civ.; 2.L’istanza è diretta ad ottenere la correzione materiale dell’ordinanza n.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. 07/07/2010, n. 16037
Cass. 10/01/2011, n. 293
16037; Cass. 10/01/2011, n. 293; 11/04/2014, n.
Cass. 11/04/2014, n. 8578
Sez. U. 27/06/2002, n. 9438
Cass. 04/05/2009, n. 10203
9438; Cass. 04/05/2009, n. 10203; Cass.
Cass. 17/09/2013, n. 21213
10203; Cass. 17/09/2013, n. 21213);
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZADI CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso iscritto al n. 15153/2023R.G. proposto da: LAURA MANCINI, rappresentata e difesa dall’Avvocato Francesco Maione, giusta procura in calce al controricorso per cassazione –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE –intimata – avverso l’ordinanza n. 13455/2023 della Corte Suprema di Cassazione, depositata il 17.5.2023; uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 marzo 2024 dal Consigliere Annachiara Massafra. Rilevato che 1.L’Avv. Francesco Maione ha presentato istanza per correzione di errore materiale ex art. 391-bis cod. proc. civ.; 2.L’istanza è diretta ad ottenere la correzione materiale dell’ordinanza n. 13455/2023 di questa Corte con la quale è stato rigettato il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 1491/06/2016, depositata il 13 giugno 2016;

3. l’errore di cui si dice affetta l’ordinanza è contenuto nella parte in cui la S.C., nel pronunciare condanna della ricorrente Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese in favore di Laura Mancini, che aveva in quel giudizio depositato controricorso, ha omesso di disporne la distrazione in favore del predetto difensore, che ne aveva fatto richiesta nel proprio atto; 4.risulta dagli atti che l’avvocato Maione avesse formulato richiesta di distrazione delle spese in suo favore; 5.in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; 6.la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ.

— che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese — consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. Sez. U.07/07/2010, n. 16037; Cass. 10/01/2011, n. 293; 11/04/2014, n. 8578); 7.deve quindi disporsi la correzione dell’ordinanza de qua nei termini di cui al dispositivo; 8.non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Sez.

U. 27/06/2002, n. 9438; Cass. 04/05/2009, n. 10203; Cass. 17/09/2013, n. 21213);

P.Q.M.

dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 13455/2023, depositata il 17 maggio 2023, venga corretta, nel dispositivo, con l'aggiunta, dopo l'espressione "ed accessori di legge " e prima del punto, di quanto segue: « con distrazione in favore del procuratore