Court allows appeal against low litigation costs, ruling tariffs remain binding for state expense regulation despite client fee flexibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation accepted the taxpayer's appeal against a lower court's award of litigation costs below statutory minimums. The appellant argued that post-2014 reforms made tariff parameters merely indicative for professional fees, not binding for state expense calculations. The court rejected this distinction, holding that while clients may negotiate fees, the tariff tables remain mandatory for judicial expense allocation under the principle of losing party payment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 D.M. 5 aprile 2014 n.55; Art. 15 d.lgs. n. 546/1992; The tariff tables for litigation costs retain mandatory binding force for judicial expense allocation under the losing party principle, even if they are not strictly binding for private professional fee negotiations between lawyer and client.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7923/2022 R.G. proposto da : DESIDERI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in Romapresso lo studio dell’avvocato FONTANELLA GIANLUCA (FNTGLC76T06H501U) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI ROMA -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 918/2022 , depositata il28/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2024dal Co:MARCELLO MARIA FRACANZANI. FATTI DI CAUSA Il contribuente è risultato integralmente vittorioso nella sentenza in epigrafe che, non di meno, ha disposto la rifusione a suo favore delle spese di lite, liquidandole al di sotto dei minimi tariffari, anche intesi nella formulazione dell’adeguato compenso, più coerente con la disciplina delle libertà di stabilimento e circolazione, pilastro eurounitario, donde ricorre affidandosi ad unico motivo.
La controparte non ha svolto attività difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE Viene proposto unico motivo di ricorso con cui si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 4 del D.M. 5 aprile 2014 n.55 del Ministero della Giustizia, come modificato dal D.M. n. 37/2018 e delle tabelle 1-2-dei parametri ad esso collegate, art. 15 d.lgs. n. 546/1992, in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c.. È stato affermato che in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità deiminimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi (cass.
VI – 2 n. 10343/2020). Peraltro, a norma dell'art. 2, commi 1 e 2, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla legge n. 248 del 2006, l'abolizione deiminimi tariffari può operare nei rapporti tra professionista e cliente, ma l'esistenza della tariffa mantiene la propria efficacia quando il giudice debba procedere alla regolamentazione delle spese di giudizio in applicazione del criterio della soccombenza (crf. Cass. VI-2 n. 26706/2019).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per il Lazio – Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese de