Cassation court allows appeal against tax tribunal awarding litigation costs below minimum tariff rates.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the lower tribunal's decision awarding litigation costs below minimum tariff rates. The taxpayer argued that post-2014 regulations made tariff parameters merely indicative rather than binding. The court ruled that while minimums are abolished for client-professor relations, they remain mandatory for judicial cost allocation under the principle of losing party pays.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 D.M. 5 aprile 2014 n.55; Art. 15 d.lgs. n. 546/1992; Art. 360 n. 3 c.p.c.: The abolition of mandatory minimum tariff rates for professional fees does not eliminate their binding force when judicial costs are allocated based on the principle of losing party pays.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7876/2022 R.G. proposto da : OLIVIERI RAFFAELE, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato FONTANELLA GIANLUCA (FNTGLC76T06H501U) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 564/2022 depositata il09/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2024dal Co:MARCELLO MARIA FRACANZANI. FATTI DI CAUSA Il contribuente è risultato integralmente vittorioso nella sentenza indicata in epigrafe con cui , non di meno, la Commissione tributaria regionale ha disposto la rifusione a suo favore delle spese di lite, liquidandole al di sotto dei minimi tariffari, anche intesi nella formulazione dell’adeguato compenso, più coerente con la disciplina delle libertà di stabilimento e circolazione, pilastro eurounitario, donde ricorre affidandosi ad unico motivo.
L’Agenzia delle entrate-Riscossione non ha svolto attività difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE Viene proposto unico motivo di ricorso con cui si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 4 del D.M. 5 aprile 2014 n.55 del Ministero della Giustizia, come modificato dal D.M. n. 37/2018 e delle tabelle 1-2-dei parametri ad esso collegate, art. 15 d.lgs. n. 546/1992, in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c.. È stato affermato che in tema di liquidazione delle spese processuali successivamenteal d.m. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità deiminimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi (Cass.
VI –2 n. 10343/2020). Peraltro, a norma dell'art. 2, commi 1 e 2, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla legge n. 248 del 2006, l'abolizione deiminimi tariffari può operare nei rapporti tra professionista e cliente, ma l'esistenza della tariffa mantiene la propria efficacia quando il giudice debba procedere alla regolamentazione delle spese di giudizio in applicazione del criterio della soccombenza (cfr. Cass. VI-2 n. 26706/2019).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per il Lazio – Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del