Decreto — n. 12272/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24215/2020R.G. proposto da PROVEN SRL, rappresentata e difesa dagli Avv. TOSI LORIS e VERINO MARIO ETTORE; contro COMUNE DI VENEZIA, rappresentato e difeso dagli Avv. PAOLETTI NICOLO’, IANNOTTA ANTONIO e ONGARO NICOLETTA; nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA UFFICIO TERRITORIO; avverso la sentenza COMM. TRIB. REG. VENETO n. 167 / 01 /202 0 depositata il 19 / 0 2 / 202 0 , pronunciata con riferimento all’atto impositivocontestato; rilevatala regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenzadi diniego ai sensi del comma 11 dell a medesima disposizione ; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che,ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 12272/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 24215/2020R.G. proposto da PROVEN SRL, rappresentata e difesa dagli Avv. TOSI LORIS e VERINO MARIO ETTORE; contro COMUNE DI VENEZIA, rappresentato e difeso dagli Avv. PAOLETTI NICOLO’, IANNOTTA ANTONIO e ONGARO NICOLETTA; nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA UFFICIO TERRITORIO; avverso la sentenza COMM. TRIB. REG. VENETO n. 167 / 01 /202 0 depositata il 19 / 0 2 / 202 0 , pronunciata con riferimento all’atto impositivocontestato; rilevatala regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenzadi diniego ai sensi del comma 11 dell a medesima disposizione ; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che,ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Testo completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24215/2020R.G. proposto da PROVEN SRL, rappresentata e difesa dagli Avv. TOSI LORIS e VERINO MARIO ETTORE; contro COMUNE DI VENEZIA, rappresentato e difeso dagli Avv. PAOLETTI NICOLO’, IANNOTTA ANTONIO e ONGARO NICOLETTA; nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA UFFICIO TERRITORIO; avverso la sentenza COMM. TRIB. REG. VENETO n. 167 / 01 /202 0 depositata il 19 / 0 2 / 202 0 , pronunciata con riferimento all’atto impositivocontestato; rilevatala regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenzadi diniego ai sensi del comma 11 dell a medesima disposizione ; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che,ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO I