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Ordinanza — n. 12253/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, overturning regional court on income assessment method choice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12253/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court accepted the tax agency's appeal against the Regional Tax Court's decision regarding unreported income. The agency argued that the Regional Court erred by rejecting the tax authority's chosen assessment method in favor of a sector study. The court ruled that the tax authority retains exclusive discretion to select the appropriate assessment method and that the Regional Court's reliance on simple presumptions without evaluating contrary evidence was legally flawed.

Regesto Legislator

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Art. 39, comma 1, lett. d) d.P.R. n. 600/1973; Art. 2727, 2729 c.c.: The tax authority alone determines the assessment method, and the Regional Court cannot substitute its own criteria or dismiss the authority's findings based on simple presumptions without specific evaluation of contrary evidence.

Parole chiave

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tax assessment method inductive income verification Regional Tax Court burden of proof reversal simple presumptions tax agency discretion Cassation review ricalcolo del reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 39, comma 1, lett. d) d.P.R. n. 600 del 1973
con il secondo d'impugnazione, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 39, primo comma, lett.
Art. 2727 c.c.
Art. 2729 c.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 27804 del 2018
Cass. n. 27804 del 2018; Cass.
Cass. n. 29140 del 2021
27804 del 2018; Cass. n. 29140 del 2021; citate in Cass.
Cass. n. 37881/2022
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.172/2022 R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – E Palmiero Angeloelettivamente domiciliato in Benevento alla via Verdi n.1, presso l’avv. Guido Pirincipe, che lo rappresenta e difende, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo pec : avvguidoprincipe@puntopec.it - controricorrente - avverso la sentenza n.4895/21della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata in data 9 giugno 2021e non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2024dal consigliere Andreina Giudicepietro . tributi r.g. n.172/2022 Cons. est. Andreina Giudicepietro RILEVATO CHE la parte contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2013 con il quale l’amministrazione finanziaria gli contestava la differenza di compensi non dichiarati nell’ambito della sua attività di consulente del lavoro; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva in parte il ricorso del contribuente e la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello dell'Ufficio affermando che l'Ufficio finanziario non avesse prescelto un criterio condivisibile per determinare l’esubero del reddito e che fosse preferibile quello adottato dal giudice di primo grado, basato sui risultati dello studio di settore; l'Agenzia delle entrate propone ricorso affidato a due motiv i di impugnazione, a cui la parte contribuente resiste con controricorso; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 17 aprile 2024, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 ;

CONSIDERATO CHE 1.1.con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.; la ricorrente deduce che la C.t.r. ha erroneamente negato che gli elementi posti a base dell’accertamento dell’ufficio costituissero presunzioni gravi, precise e concordanti; 1.2. con il secondo d'impugnazione, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata sostituito al metodo di accertamento dell’ufficio, peraltro ritenuto legittimo dai giudici, altro r.g. n.172/2022 Cons. est.

Andreina Giudicepietro criterio di determinazione, così negando la possibilità di scelta dell’amministrazione finanziaria; 2.1. i motivi, da esaminare congiuntamente perchè connessi, sono fondati e vanno accolti; come rilevato dalla difesa dell’Agenzia ricorrente, rimane riservata in via esclusiva alla Amministrazione finanziaria la scelta del metodo di accertamento e conseguentemente l’individuazione degli elementi che, nello specifico caso concreto, appaiono da ritenersi maggiormente idonei a fare emergere la effettiva capacità reddituale del contribuente; nella specie, il giudice di appello ha ritenuto di confermare la sentenza di primo grado sulla legittimità dell’accertamento analitico - induttivo dell’amministrazione finanziaria per la sussistenza dei presupposti legittimanti e l’insussistenza della prova contraria daparte del contribuente; tuttavia la C.t.r., nonostante avesse ritenuto legittimo il metodo di accertamento adottato dal fisco, ha disatteso la determinazione dei maggiori ricavi così ottenuta , ritenendo che il criterio utilizzato dall’amministrazione per la loro quantificazione fosse fondato su dati empirici e sull’ id quod plerumque accidit e sostenendo che il criterio dei risultati ottenibili con l’applicazione dello studio di settore fosse più attendibile; con ciò senza considerare che in tema di accertamento induttivo dei redditi d'impresa, consentito dall'art. 39, comma 1, lett.

d) del d.P.R. n. 600 del 1973 sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili, l'atto di rettifica, qualora l'ufficio abbia sufficientemente motivato, specificando gli indici di inattendibilitàdei dati relativi ad alcune poste di bilancio e dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacit à contributiva non dichiarata, ̀ assistito da presunzione di legittimitàcirca l'operato degli accertatori, r.g. n.172/2022 Cons. est. Andreina Giudicepietro nel senso che null'altro l'ufficio ̀ tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrare la regolaritàdelle operazioni effettuate (cfr.

Cass. n. 27804 del 2018; Cass. n. 29140 del 2021; citate in Cass. n.37881/2022); nella specie, l’ufficio, nella determinazione del reddito, aveva utilizzato i dati ricavabili dalle registrazioni contabili dello stesso professionista, sulla base della differenza tra la tariffa minima determinata dall’Ufficio e quella applicata dal contribuente o non contabilizzata per tutta una serie di prestazioni per le quali era stata omessa la fatturazione; la determinazione dell’ufficio si basava su elementi presuntivi risultanti dalla contabilità del contribuente e disattesi dalla C.t.r. senza alcuna specifica valutazione in ordine alla sussistenza della prova contraria, applicando le risultanze dello studio di settore, chealtro non sono che presunzioni semplici, derivanti da una procedura accertativa del tutto diversa e standardizzata; alla luce delle considerazioni sopra esposte, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio;

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimi