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Ordinanza — n. 12249/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of motivation due to erroneous citation of a different case file number.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12249/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal filed by the Tax Agency against a second-instance tax court judgment. The appellant argued the lower court's decision was null due to a complete lack of motivation, citing errors in the case file number, party roles, and the specific legal act under review. The court found the appeal valid because the judgment actually contained the reasoning of a completely different case, rendering the decision substantively unmotivated and legally void.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.: A judgment is null if the reasoning provided does not correspond to the actual facts and legal grounds of the case, such as when the text cites a different case file number or applies reasoning from a distinct proceeding.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of motivation nullity of judgment erroneous case number tax collection proceedings cassation review procedural nullity substantive reasoning

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., con riferimento alla motivazione apparentefornita dalla C.G.T.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Consideratoche: - il solo motivo di impugnazione dedotto censura la pronuncia gravatadenunciando la violazione del combinato disposto dell’art. 132,comma 2, n.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art.
Art. 36, comma 2, n. 4, d. lgs. n. 546 del 1992
e dell’art. 36,comma 2, n.
art. 118 disp. att. c.p
4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c.

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Testo completo

la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 1743 9 /20 2 3 proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale delloStato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui uffici èdomiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – Contro RICCIANTONIA rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso dall’avv. Stefania Montanaro con la quale - ai fini del presente giudizio – è elettivamente domiciliata presso il suo studio in Taranto,al C.so Umberto 150 (PEC: montanaro.stefania@oravta.pec.it ) - c ontroricorrent e - Oggetto: motivazione inesitente della sentenza impugnata Cons.Est.

Roberto Succio - 2 avversola sentenza della Co rte di giustizia tributaria di secondo grado dellaPuglia n. 139 / 28 / 2 3 depositata i n data 23 / 0 1 /20 2 3 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di c onsiglio non partecipatadel 1 6 / 0 2 /202 4 dal Consigliere Relatore Roberto Succio ; Rilevatoche: - Ricci Antonia adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Tarantoper l’annullamento del preavviso di iscrizione ipotecaria n. 10676201600000164000 notificatole lamentando la carenza di motivazione della stessa nonché l’omessa notifica degli atti sottesi.

A sostegno dell’azione, controparte eccepiva anche la propria carenza di legittimazione passiva in ordine ai crediti intimaticon il preavviso opposto, trattandosi di debenze contratte dal defunto marito, rappresentando di non avere accettato la relativaeredità; - la CTP accoglieva il ricorso; - appellava il Riscossore; - con la pronuncia gravata il giudice dell’appello ha accolto l’impugnazione di Ricci Antonia riformando la pronuncia impugnatae accogliendo il di lei originario ricorso; - ricorre a questa Corte Agenzia delle Entrate - riscossione con atto affidatoa un solo motivo; - la contribuente resiste con controricorso;

Consideratoche: - il solo motivo di impugnazione dedotto censura la pronuncia gravatadenunciando la violazione del combinato disposto dell’art. 132,comma 2, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 36,comma 2, n. 4, del d. lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., con riferimento alla motivazione apparentefornita dalla C.G.T. di secondo grado; - nella prospettazione di parte ricorrente, la decisione resa dal Collegio di appello nel giudizio iscritto al n. di R.G. 2063/2017, Cons.Est. Roberto Succio - 3 incardinatodall’Agente della riscossione avverso la pronuncia della CommissioneTributaria Provinciale di Taranto n. 519/02/2017, è nulla,ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., attesa la discordanza tra l’oggettodel contendere, correttamente indicato nell’intestazione dellapronuncia, e la motivazione resa, evidentemente attinente a diversafattispecie; nel concreto, si sostiene in ricorso, Il Giudice disecondo grado, con la pronuncia oggetto del presente giudizio, puravendo, nell’intestazione della stessa, riassunto correttamente ilnumero di iscrizione a ruolo della causa, le parti processuali, la sentenzaimpugnata e l’atto in contestazione ha totalmente errato ad indicare, nella motivazione della sentenza, il numero di R.G. (1023/2017, in luogo di 2063/2017), la posizione delle parti processuali (l’appellante era l’Ente di esazione, totalmente soccombente in primo grado), l’atto opposto con il ricorso introduttivo (intimazione di pagamento in luogo di preavviso di ipoteca), la sentenza oggetto di gravame (indicata nella n. 2510/2016,invece della n. 519/2017); - inoltre, venendo al contenuto della pronuncia, parte ricorrente sostieneche il giudice dell’appello ha sostanzialmente pubblicato la motivazione di un’altra sentenza resa tra le stesse parti; in particolare, ha riproposto erroneamente le motivazioni già pubblicate nella diversa controversia definita con sentenza dalla CommissioneTributaria Regionale della Puglia n. 2164/28/2022, depositata il 05/08/2022, con cui era stato accolto il gravame proposto dalla Ricci avverso la pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto n. 2510/04/2016, che aveva annullato, a sua volta, l’avviso di intimazione n. 10620169000187311000, ossia un atto evidentemente esulante rispetto all’oggetto del giudizio odierno che ha riguardo il preavvisodi iscrizione ipotecaria n. 10676201600000164000 ; - il m otivo è fondato;

Cons.Est. Roberto Succio - 4 - dalla sentenza impugnata e da quanto trascritto in ricorso per cassazionesi evince come – al di là degli errori formali presenti nella prima pagina della pronuncia - essa contiene nella parte relativaallo svolgimento del processo e alle ragioni della decisione riferimentiad altro giudizio, del tutto diverso da quello nel quale era qui chiamata a pronunciarsi. Infine, anche il dispositivo – manifestamente erroneo pure per quanto riguarda la veste processualedi appellante e appellato – è parimenti del tutto privo dicollegamento con i fatti e gli atti del processo; - di qui la nullità della sentenza per completa assenza della motivazione; - in accoglimento del ricorso, la pronuncia gravata è quindi cassata conrinvio al giudice dell’appello per nuovo esame; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza i mpugnata e rinvia alla Corte di giustizia tri