Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12241/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against tax collection notice, ruling debt transfer contracts lack external effect against the tax authority.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12241/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal by MALLARDO C. S.r.l. against a tax collection notice issued by the Revenue Agency. The company argued that a debt transfer agreement with another entity extinguished the tax debt, but the lower court found no proof of the transferred debt's existence. The Supreme Court upheld this decision, establishing that such private agreements cannot have external effect against the tax authority and do not release the debtor until the transferred debt is actually paid.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 54-bis d.P.R. n. 633/1973; Art. 8 l. 277/1942: A debt transfer agreement between taxpayers lacks external effect against the tax authority and does not generate a passive succession of the tax obligation, meaning the transferor remains liable until the debt is satisfied.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax debt transfer external effect tax authority liability debt compensation revenue agency notice estinzione del debito compensazione nel fallimento soddisfacimento del credito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 54-bis d.P.R. n. 633/1973
civ., violazione o falsa ap- plicazione dell’art. 54-bis d.P.R.
Art. 8 l. 277/1942
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 8 l.
Art. 360, first paragraph, no. 3, cod. proc. civ.
Con il primo motivo del proprio ricorso si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n.
artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. V, 1° marzo 2023, n. 6207
Cass., Sez. VI, 10 dicembre 2021, n. 39331
Cass., Sez. VI, 20 febbraio 2017, n. 4360
Cass., Sez. VI, 20 febbraio 2017, n. 4360; Cass., Sez.
Cass., Sez. VI, 31 maggio 2016, n. 11292
4360; Cass., Sez. VI, 31 maggio 2016, n. 11292).
Cass., Sez. V, 8 aprile 2024, n. 9353
Cass., Sez. III, 21 febbraio 2020, n. 4589
9353; Cass., Sez. III, 21 febbraio 2020, n. 4589).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13270/2023R.G. proposto da: MALLARDO C. S.r.l. ( C.F. 04787990631), in persona del legale Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. LUCIANO PENNACCHIO ( C . F . PNNLCN73C01F839I) con domicilio digitale PEC e con domicilio eletto in Roma in Viale Mazzini, 13 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Di- rettore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Porto- ghesi, 12 Oggetto: tributi– accollo – cartella –efficacia esterna -esclusione N.13270/23 R.G.

Est. F. D’Aquino - controricorrente – contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (c.f. 13756881002),in persona del Direttore pro tempore - intimata – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, n. 7711/08/22, depositata in data 5 dicembre 2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2024 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino. RILEVATO CHE 1.La società contribuente MALLARDO C. S.r.l. ha impugnato una cartella di pagamento relativa a IVA del periodo di imposta 2016 , de- ducendo – per quanto qui ancora rileva - l’estinzione del credito per compensazione, in quanto la compensazione era stata effettuat a in virtù di contratto di accollo stipulato tra la società contribuente e la società Cedi Puglia S.r.l.

2. La CTP di Napoli ha rigettato il ricorso.

3. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, con sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello della società contri- buente. Ha ritenuto il giudice di appello –per quanto qui ancora rileva -che non vi era prova che il debito IVA oggetto di accollo da parte della società Cedi Puglia S.r.l. fosse sussistente, ciò in disparte la mancata liberazione dell’accollante dal debito finché lo stesso non fosse stato soddisfatto.

4. Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a due motivie ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con con- troricorso l’Ufficio. L’Agente della Riscossione non si è costituito in giu- dizio. CONSIDERATO CHE N.13270/23 R.G. Est. F. D’Aquino 1. Con il primo motivo del proprio ricorso si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa ap- plicazione dell’art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1973, n. 633, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che possa essere utilizzata la cartella di pagamento a seguito di un controllo formale o «cartolare» per contestare la legittimità dello strumento dell’accollo del debito. Os- serva parte ricorrente che un controllo formale riguarda forme di con- trollo puramente «numerico» dei dati esposti in dichiarazione e non possa estendersi al punto di sindacare la legittimità dell’utilizzo dello strumento dell’accollo.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 8 l. 27 luglio 2000, n. 212, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto inutilizzabile lo strumento dell’accollo del debito. Osserva parte ricorrente che la disposizione in oggetto consente l’utilizzo, ai fini sati- sfattivied estintivi, di questo strumento in relazione ai debiti di imposta altrui. Osserva, in particolare, il ricorrente che il debitore accolla to (l’odierno ricorrente), nella parte in cui consente che un terzo accol- lante assuma il suo debito, compensandolo con propri crediti verso l’Agenzia in veste di accollatario, consentirebbe all’accollato di benefi- ciare dell’istituto estintivo di cui si avvantaggerebbe l’accollante. Ag- giunge che l’efficacia estintiva e la piena legittimità dello strumento dell’accollo sarebbero confermate dalla normativa successiva (art. 1 d.l. 26 ottobre 2019, n. 124).

3. Il primo motivo è infondato, posto che in tema di accollo del debito tributario, la cartella di pagamento, ancorché emessa dopo l'i- scrizione a ruolo straordinario ex art. 11, terzo comma, d.P.R. n. 602/1973, conseguente al mancato pagamento da parte dell'accollante dei debiti di imposta dell'accollato mediante compensazione con i cre- diti fiscali dell'accollante, risultati inesistenti, è legittima e N.13270/23 R.G. Est. F. D’Aquino correttamente motivata mediante l'esplicito richiamo alla comunica- zione di irregolarità, consegnata a seguito di controllo ai sensi degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600 / 1973 e 54 - bis d.P.R. n. 633 / 1972 (Cass., Sez.V, 1° marzo 2023, n. 6207) , comunicazione ( di cui dà atto il ri- corrente) avvenuta, come accertato dal giudice di appello (« esito del controllo automatico risulta, peraltro, comunicato alla Società»).

Tale conclusione riposa sulla circostanza, evidenziata dal giudice di appello, secondo cui l'attività dell'Ufficio accertatore, correlata alla contesta- zione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest'ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bisd.P.R. n. 633/1972, non essendo necessario un pre- vio avviso di recupero(Cass., Sez. VI , 10 dicembre 2021, n. 39331 ;

Cass., Sez. VI, 20 febbraio 2017, n. 4360; Cass., Sez. VI, 31 maggio 2016, n. 11292).

4. Il secondo motivo è inammissibile, non avendo il ricorrente com- piutamente censurato la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il giudice di appello non ha ritenuto, invero, disconoscere in quanto tale il contratto di accollo stipulato dal contribuente («a prescindere dalla giuridica validità ai fini tributari dell’accollo del debito»), bensì l’irrile- vanza, nella specie,della stipulazione del contratto di accollo, in quanto il credito dell’accollante è stato ritenuto insussistente ai fini della com- pensazione(«deve rilevarsi l’assoluta irrilevanza della questione solle- vata in ordine alla validità dell’accollo (…) non essendo dimostrata la sussistenza del credito oggettodell’accordo di accollo»).

5. Il secondo motivo è, in ogni caso, infondato, in quanto (in di- sparte l’omessa impugnazione di una ulteriore ratio decidendi, secondo cui l’accollo non libera l’accollato sino a che l’accollante non ha adem- piuto il proprio debito),la sentenza impugnata ha ritenuto che l’accollo N.13270/23 R.G. Est. F. D’Aquino non può avere efficacia liberatoria, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’accordo tra due contribuenti (accollato e accollante) non può ritenersi liberatorio nei confronti del Fisco, in quanto privo di efficacia esterna, né genera una successione nel lato passivo dell’obbligazione tributaria (Cass., Sez. V, 8 aprile 2024, n. 9353; Cass., Sez. III, 21 febbraio 2020, n. 4589).

6. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soc- combenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del con- tributo unificato. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in com- plessivi € 5.800,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussi- stono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versa- mento di un ulteriore importo a titolo