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Ordinanza — n. 12217/2024 — snciv Generato dall'IA

Tax court annuls ruling for lack of proof regarding external res judicata effect on tax penalties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12217/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The tax authority appealed a lower court decision that annulled tax penalties based on an unproven prior judgment. The taxpayer argued that a previous annulment of the tax assessment rendered the penalties void, but the appellate court rejected this without documentary proof. The Supreme Court dismissed the appeal because the existence of an external res judicata must be rigorously proven with certified court documents, not presumed.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 132 c.p.c.; Art. 111 Cost.; The existence of an external res judicata must be rigorously proven with certified court documents before it can have reflexive effect in a connected proceeding.

Parole chiave

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external res judicata tax penalties procedural proof certified court documents reflexive effect tax incentives administrative appeal esclusione dei nova

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 4 c.p.c.
Art. 132 c.p.c.
Art. 111 Cost.
Art. 8 comma 2 l. n. 388 del 2000
Art. 124 disp. att. c.p.c.
Altresì, più recentemente è stato affermato che la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di fornirne la prova, non soltanto producendo la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp.
art. 124 disp. att. c.p
Altresì, più recentemente è stato affermato che la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di fornirne la prova, non soltanto producendo la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp.

Giurisprudenza citata

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Cass. III, n. 20974/2018
Cass. III, n. 20974/2018).
Cass. I, n. 6868/2022
Cass. III, n. 36258/2023
Cass. V, n. 18994/2018
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10347/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro NUOVO BASKET VIOLA 98 SRL IN FALLIMENTO -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. della CALABRIA - REGGIO CALABRIAn. 822/2021 depositata i l 19/03/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2024dal Co:MARCELLO MARIA FRACANZANI. FATTI DI CAUSA La società contribuente Nuovo Basket Viola 98 s.r.l. era attinta da avviso di accertamento sull'anno d'imposta 2004 per indebita compensazione di un credito di imposta non spettante, ai sensi dell'articolo 8, settimo comma, della legge n.388 del 2000.

Nello specifico, la società contribuente aveva identificato come investimento nuovo l'acquisto di un immobile in realtà esistente già dal 1992 e pertanto non “nuovo” ai sensi della citata legge 388 del 2000, quindi insuscettibile di generare credito d'imposta. Ne seguiva l'erogazione di sanzioni per omesso versamento di ritenute Irpef una volta disconosciuto il credito compensato. La società ricorreva dunque al giudice di prossimità che ne apprezzava le ragioni sull'assunto che,in pari data, era stato accolto il ricorso relativo all'avviso di accertamento per cui la sanzione non potevapiù essere applicata, mancando l'atto presupposto.

L'appello erariale era rigettato, argomentando non esservi riscontro dell'avvenuta impugnazione, comunque non documentata della sentenza di accoglimento del ricorso relativo all'avviso di accertamento da cui si origina l'atto di contestazione ed irrogazione di sanzione di cui trattasi, ritenendo quindi ancora efficace la sentenza di annullamento dell'atto di accertamento presupposto, per cui non dovute restano le sanzioni. Avverso questa sentenza ricorre l’Agenzia delle entrate affidandosi a due mezzi cassatori mentre è rimasta intimata la parte contribuente.

CONSIDERATO Vengono proposti due motivi di ricorso. Con il primo motivo si profila censura ai sensi dell'articolo 360 numero 4 del codice di procedura civile, per aver erroneamente ritenuto la sussistenza di un giudicato mai provato dalla parte contribuente. In altri termini, si lamenta che siano stati accordati effetti riflessi ad un giudicato, la cui esistenza non è stata neppure provata, che viene così ad incidere sul diverso, ancorché collegato, atto di contestazione ed irrogazione di sanzioni. Con il secondo motivo si profila ancora censura ai sensi dell'articolo 360 numero 4 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione degli articoli 132 dello stesso codice di rito e 111 della Carta fondamentale della Repubblica per avere la commissione tributaria regionale reso una pronuncia priva di motivazione o con motivazione puramente apparente.

Nella sostanza, si contesta il carattere dubitativo sull'esistenza della pronuncia di annullamento dell'atto presupposto, da cui viene fatta discendere la legittimità della sentenza di primo grado che ha ritenuto di annullare l'atto di irrogazione di sanzioni. I due motivi, strettamente connessi fra di loro, possono essere trattati congiuntamente e sono fondati. In più occasioni questa Suprema Corte di legittimità ha statuito che l'esistenza del giudicato, cosiddetto esterno, deve essere rigorosamente provata ed accertata prima di poterne valutare l'eventuale efficacia riflessa in un diverso giudizio, collegato per identità di profili sostanziali presupposti.

Non può essere dato spazio ad aspetti presuntivi di ciò che la legge prevede come capace di fare stato fra le parti, gli eredi e gli aventi causa. Sicché anche risulta viziata la motivazione ipotetica che dia per ragionevolmente provato ciò che invece deve essere richiesto come accertato. Sul punto, l’orientamento di questa Suprema Corte di legittimità è costante e rigoroso: affinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo è necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria (cfr.

Cass. III, n. 20974/2018). Altresì, più recentemente è stato affermato che la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di fornirne la prova, non soltanto producendo la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la stessa non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza (così Cass I, n. 6868/2022, ma cfr. anche Cass.

III, n. 36258/2023). Pertanto il ricorso è fondato e merita accoglimento, onde la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice di merito affinché riveda la questione degli incentivi tenendo presente l'orientamento di questa Suprema Corte di legittimità laddove ha ritenuto che in tema di agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate, il beneficio del credito d'imposta ex art. 8, comma 2, della l. n. 388 del 2000 per i soggetti titolari di redditi d'impresa che, nel periodo ivi indicato, abbiano effettuato nuovi investimenti, spetta per i beni, materiali e immateriali, nuovi e fiscalmente amm ortizzabili, ossia strumentali all'esercizio dell'impresa (Cfr.

Cass. V, n. 18994/2018).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Calabria, in diversa composi