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Ordinanza — n. 12204/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses tax appeal, upholding regional court's rejection of late document production by collection agency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12204/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax court decision that partially upheld tax collection notices. The taxpayer argued for the nullity of notices due to missing prerequisite documents, while Equitalia submitted a receipt proving regular notification of a related payment notice. The court ruled that the regional court correctly applied the law allowing new document production in the appeal stage, thereby rejecting the taxpayer's procedural objections.

Regesto Legislator

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Art. 345, comma 3, c.p.c.; Art. 58, comma 2, D.Lgs. 546/1992: The appeal court may admit new documents produced by the opposing party even if not submitted in the first instance, rendering the appeal admissible and the first-instance acts irrevocable.

Parole chiave

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tax appeal procedure new document production irrevocability of acts collection agency notice tax debt prescription Cassation dismissal procedural admissibility procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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Art. 345, comma 3, c.p.c.
5.4 Alla luce del principio di specialità espresso dalla citata norma, questa Corte è costante nell’escludere che la preclusione posta dall’art. 345, comma 3, c.p.c. operi nel grado di appello del giudizio tributario, per essere la materia interamente regolata dall’art.
Art. 58, comma 2, D.Lgs. 546/1992
c.p.c., è prospettata la violazione dell’art. 58 del D.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti della parte che l’ha proposta l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1- quater, del D.P.R.
Art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
111 del 2011, in quanto, per un verso, non poteva configurarsi «condono avente ad oggetto cartelle di pagamento», per altro verso, non risultava acquisita al processo l’attestazione dell’ufficio finanziario richiesta dall’art. 16, comma 8, della citata L.
Art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c.
Tanto premesso, con il primo motivo di gravame, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn.
art. 112 c.p
e 4) c.p.c., è dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 2909 c.c
546 del 1992, dell’art. 2909 c.c.
art. 111 Cost
546 del 1992, del principio di lealtà processuale e di quello della ragionevole durata del processo sancito dall’art. 111 Cost., nonché dell’ onere di immediata e tempestiva contestazione .

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 20613/2022
Cass. n. 20613/2022, Cass.
Cass. n. 29470/2021
20613/2022, Cass. n. 29470/2021, Cass.
Cass. n. 5607/2021
29470/2021, Cass. n. 5607/2021, nonché, con specifico riferimento al deposito in appello della cartella di pagamento prodromica all’avviso di mora impugnato, Cass.
Cass. n. 21909/2015
5607/2021, nonché, con specifico riferimento al deposito in appello della cartella di pagamento prodromica all’avviso di mora impugnato, Cass. n. 21909/2015).
Cass. n. 17921/2021
Cass. n. 17921/2021, Cass.
Cass. n. 29568/2018
17921/2021, Cass. n. 29568/2018, Cass.
Cass. n. 12008/2011
29568/2018, Cass. n. 12008/2011).
Sez. Un. n. 3118/2006
Sez. Un. n. 3118/2006, Cass.
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Testo completo

l ricorso iscritto al n. 2725/2015 R.G. proposto da ANNA MARIA ORSO, elettivamente domiciliata in Roma alla via Val d’Ossola n. 100 presso lo studio dell’avv. Mario Pettorino, rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Pettorino - ricorrente - contro EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Pontefici n. 3 presso lo studio legale Capece-Minutolo-Del Sasso, rappresentata e difesa dall’avv. Fulvio Ceglio - controricorrente - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis - resistente - e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore - intimato - avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA n. 5037/45/14 depositata il 22 maggio 2014 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 23 febbraio 2024 dal Consigliere Danilo CHIECA FATTI DI CAUSA Anna Maria Orso impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli tre distinti avvisi di intimazione di pagamento di somme relative a tributi erariali non assolti, nonchè il conseguente atto di pignoramento ad essa notificati da Equitalia Polis s.p.a. per conto dell’Agenzia delle Entrate.

A fondamento del ricorso deduceva, fra l’altro, per quanto rileva in questa sede, l’inesistenza dell’avanzata pretesa tributaria e la nullità delle predette intimazioni per omessa notifica degli atti presupposti, costituiti dalle cartelle esattoriali. In parziale accoglimento del ricorso, la Commissione adìta annullava gli atti impugnati e le cartelle di pagamento ad essi prodromici, dichiarando dovuta dalla Orso la sola somma di 196,33 euro in relazione alla cartella n. 071/2006/00800769/73, oggetto di sgravio parziale. La decisione veniva in sèguito parzialmente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, la quale, con sentenza n. 5037/45/14 del 22 maggio 2014, accoglieva per quanto di ragione l’appello spiegato da Equitalia Sud s.p.a., incorporante Equitalia Polis s.p.a., respingendo l’originario ricorso della contribuente nella parte relativa alla cartella di pagamento n. 071/2004/00135414/74 e agli atti ad essa precedenti e successivi.

Rilevava il giudice regionale, per quel che qui ancora interessa: - che doveva ritenersi ammissibile la produzione in grado d’appello da parte di Equitalia Sud s.p.a. dell’avviso di ricevimento comprovante l’avvenuta regolare notificazione della suindicata cartella di pagamento n. 071/2004/00135414/74, non rilevando in contrario che l’agente della riscossione si fosse tardivamente costituito nel giudizio di prime cure; - che la produzione di tale avviso comportava l’accoglimento dell’esperito gravame con riguardo alla pretesa tributaria sottostante alla cartella in questione, «giacchè la sua mancata impugnazione rende(va) irretrattabile essa e gli atti ad essa prodromici, evidenziando l’irrilevanza delle contestazioni di merito proposte nel ricorso introduttivo e reiterate in appello» dalla contribuente; - che risultavano prive di pregio le «eccezioni» sollevate dalla parte privata con riferimento agli effetti della sua asserita adesione ai condoni previsti dalla L. n. 289 del 2002 e dal D.L. n. 98 del 2011, convertito in L. n. 111 del 2011, in quanto, per un verso, non poteva configurarsi «condono avente ad oggetto cartelle di pagamento», per altro verso, non risultava acquisita al processo l’attestazione dell’ufficio finanziario richiesta dall’art. 16, comma 8, della citata L. n. 289 ai fini della dichiarazione di chiusura della lite pendente.

Avverso questa sentenza la Orso ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Equitalia Sud s.p.a. ha resistito con controricorso. L’Agenzia delle Entrate si è limitata a depositare un mero atto di costituzione , ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione. Il ricorso è stato notificato anche al Ministero dell’Economia e delle Finanze, rimasto intimato. Per la decisione della causa è stata fissata l’odierna adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.In limine litis , va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, atteso che, nei giudizi tributari introdotti, come quello che qui ci occupa, successivamente al 1° gennaio 2001, data in cui è divenuta operativa l’istituzione delle agenzie fiscali previste dall’art. 57, comma 1, del D. Lgs. n. 300 del 1999, spetta unicamente a queste ultime la legittimazione ”ad causam“ e ”ad processum“ (cfr. Cass. Sez. Un. n. 3118/2006, Cass. n. 29183/2017). 1.1. Fra le predette agenzie rientra anche quelle delle Entrate, la quale «è competente in particolare a svolgere i servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali, entrate anche di natura extratributaria, già di competenza del dipartimento delle entrate del ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori» (art. 62, comma 2, del citato D.

Lgs. n. 300 del 1999).

2. Sempre in via pregiudiziale, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da Equitalia Sud s.p.a., atteso che dalla lettura complessiva dell’atto sono individuabili con sufficiente chiarezza i punti della decisione d’appello investiti da censura e le ragioni per le quali se ne chiede la cassazione.

3. Tanto premesso, con il primo motivo di gravame, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn.

3) e 4) c.p.c., è dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c.. 3.1 Viene rimproverata alla CTR l’inosservanza del giudicato interno asseritamente formatosi, in difetto di specifica impugnazione, sul capo della sentenza di primo grado con il quale era stata dichiarat(a) la legittimità del condono fiscale a cui (avev)a aderito la contribuente, ai sensi dell’art. 9 L. 289/2002 , in relazione alla cartella di pagamento n. 071/2004/00135414/74. 3.2 Si assume, inoltre, che il giudice d’appello sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione, avendo riformato la decisione della CTP per una ragione diversa da quelle poste a base del gravame esperitoda Equitalia Sud s.p.a.. 3.3 Il motivo è infondato. 3.4 Deve, in primo luogo, escludersi che sulla questione di cui si discetta si fosse formato il giudicato interno a sèguito della mancata impugnazione del relativo punto della sentenza ad opera dell’Agenzia delle Entrate, indicata dalla ricorrente come unica parte legittimata a dolersi della pronuncia resa in proposito dalla CTP. 3.5 Invero, la decisione assunta dal primo giudice si fondava sull’implicito riconoscimento dell’ammissibilità dell’impugnazione «recuperatoria» spiegata dalla Orso avverso gli avvisi di intimazione ex art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 ad essa notificati da Equitalia Polis s.p.a. il 14 febbraio 2011 (cd. avvisi di mora), in asserita mancanza della preventiva notificazione della relativa cartella di pagamento, recante il numero 071/2004/00135414/74. 3.6 Appare, pertanto, evidente come l’appello dell’agente della riscossione, siccome volto a dimostrare che la suddetta cartella era stata invece regolarmente notificata, risultasse idoneo a rimettere in discussione la stessa ammissibilità dell’originario ricorso della parte privata, conseguentemente impedendo la formazione del giudicato sulle statuizioni di merito che il giudice provinciale aveva adottato sul presupposto inespresso che le contestazioni sollevate dalla contribuente in ordine alla legittimità della pretesa erariale non fossero precluse dall’acquisita definitività dell’accertamento tributario. 3.7 Occorre, al riguardo, tener presente che il giudicatointerno può formarsi solo su capi di sentenza completamente autonomi perché fondati su distinti presupposti di fatto o di diritto.

Ne discende che non si verifica acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate, quando queste si pongano in nesso conseguenziale con altra e trovino in essa il suo presupposto (cfr. Cass.n. 12649/2020, Cass. n. 18713/2016, Cass. n. 33/2008, Cass. n. 11790/2002). 3.8 Va, inoltre, notato che la CTR ha accolto l’appello di Equitalia Sud s.p.a. in base al decisivo e assorbente rilievo che, una volta documentata - mercè la produzione del relativo avviso di ricevimento- l’avvenuta regolare notificazione della cartella di pagamento n. 071/2004/00135414/74, doveva ritenersi inammissibile, in ragione della sua intempestività, l’impugnazione proposta dalla contribuente avverso i successivi atti (intimazione di pagamento e pignoramento presso terzi) ad essa notificati dall’agente della riscossione, essendo ormai divenuta «irretrattabile» la pretesa tributaria avanzata dall’Amministrazione (pag. 2, paragrafo. 6.2). 3.9 Dopo aver illustrato le ragioni per le quali il gravame appariva meritevole di accoglimento, per completezza espositiva il giudice di secondo grado ha comunque ritenuto opportuno precisare che «le eccezioni concernenti le adesioni ai condoni ex art. 9 l. n. 289 del 2002 e d.l. 98/11, convertito dalla l. 111/11» risultavano «infondate», in quanto: -«non è configurabile condono avente ad oggetto cartelle di pagamento»; -«la Corte di Cassazione, con orientamento consolidato, … espresso in relazione alla l. 289 del 2002, ma estensibile al d.l. 98/11, come convertito, che sul punto richiama le disposizioni della l. 289 del 2002, ha chiarito che, in tema di condono fiscale, la dichiarazione di estinzione del giudizio per chiusura della lite, ai sensi dell’art. 16 l. 27 dicembre 2002 n. 289, è subordinata, come previsto dall’8° comma di tale disposizione, all’attestazione da parte dell’ufficio della regolarità della domanda di definizione e del pagamento integrale di quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la produzione da parte del contribuente di documenti comprovanti l’avvenuta presentazione dell’istanza di condono ed il versamento della somma dovuta , là dove, nel caso in esame, la stessa contribuente riconosce che tali attestazioni di regolarità non sono allegate in atti»(pagg. 2-3, paragrafo 7). 3.10 Fermo restando che i surriportati rilievi in tema di condono devono intendersi svolti solo «ad abundantiam» dal collegio regionale, dalla stessa lettura del ricorso (pag. 6, righi 11-17) si evince che un motivo di appello era stato articolato sul punto da Equitalia Sud s.p.a., onde deve escludersi la sussistenza della dedotta violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato sancito dall’art. 112 c.p.c..

4. Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 10 del D. Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 2909 c.c. e degli artt. 81, 100 e 112 c.p.c.. 4.1 Si ascrive alla Commissione regionale di non aver rilevato d’ufficio la carenza di legittimazione di Equitalia Sud s.p.a. a impugnare il capo della sentenza di primo grado dichiarativo dell’illegittimità della pretesa tributaria sottostante alla cartella di pagamento innanzi richiamata, per intervenuta adesione della contribuente al condono fiscale ex art. 9 della L. n. 289 del 2002, pur trattandosi di statuizione che avrebbe potuto essere censurata soltanto dall’Agenzia delle Entrate, ente titolare del diritto di credito azionato, e non anche dall’agente della riscossione, il quale può assumere la qualità di parte del processo tributario solo quando oggetto della controversia sia la regolarità o la validità degli atti da lui direttamente compiuti. 4.2 Il motivo è infondato. 4.3 Per consolidata giurisprudenza di questo Supremo Collegio, qualora il contribuente impugni un atto della riscossione deducendo la mancata notifica degli atti prodromici, l’azione può esser svolta indifferentemente nei confronti dell’ente impositore o dell’agente della riscossione, senza che fra costoro si realizzi un’ipotesi di litisconsorzio necessario, costituendo l’omessa notifica dell’atto presupposto un vizio procedurale comportante la nullità dell’atto successivo ed essendo rimessa alla sola volontà dell’agente della riscossione, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l’ente impositore, allo scopo di renderlo partecipe della responsabilità della gestione del processo (cfr.

Cass. n. 36141/2023, Cass. n. 10528/2017, Cass. n. 1532/2012, tutte conformi all’arresto delle Sezioni Unite n. 16412/2007). 4.4 Nella presente fattispecie, la Orso ha coinvolto nel processo «ab origine» sia l’ente impositore sia l’agente della riscossione, deducendo che gli avvisi di mora e l’atto di pignoramento da lei impugnati non erano stati preceduti dalla notificazione degli atti prodromici (le cartelle di pagamento). 4.5 Entrambi i soggetti destinatari del ricorso erano legittimati a resistere alle domande della contribuente, e quindi anche a impugnare la decisione di primo grado che li avevi visti parzialmente soccombenti. 4.6 Nessun dubbio può, pertanto, sussistere circa l’ammissibilità, sotto questo aspetto, dell’appello proposto da Equitalia Sud s.p.a..

5. Con il terzo mezzo, anch’esso introdotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c., è prospettata la violazione dell’art. 58 del D. Lgs. n. 546 del 1992, del principio di lealtà processuale e di quello della ragionevole durata del processo sancito dall’art. 111 Cost., nonché dell’ onere di immediata e tempestiva contestazione . 5.1 Si imputa alla CTR di aver illegittimamente ritenuto ammissibile la produzione in appello, da parte di Equitalia Sud s.p.a., dell’avviso di ricevimento comprovante l’avvenuta regolare notifica della cartella di pagamento più volte richiamata, sebbene il menzionato agente della riscossione si fosse tardivamente costituito nel giudizio di primo grado. 5.2 Al pari dei precedenti, anche questo motivo è infondato. 5.3 In base all’art. 1, comma 2, del D.

Lgs. n. 546 del 1992, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria prevale quest’ultima. 5.4 Alla luce del principio di specialità espresso dalla citata norma, questa Corte è costante nell’escludere che la preclusione posta dall’art. 345, comma 3, c.p.c. operi nel grado di appello del giudizio tributario, per essere la materia interamente regolata dall’art. 58, comma 2, del citato D. Lgs., il quale consente alle parti di produrre liberamente nuovi documenti in sede di gravame, quand’anche preesistenti al giudizio di prime cure, senza richiedere che la mancata produzione nel grado pregresso sia stata determinata da causa ad esse non imputabile (cfr.

Cass. n. 20613/2022, Cass. n. 29470/2021, Cass. n. 5607/2021, nonché, con specifico riferimento al deposito in appello della cartella di pagamento prodromica all’avviso di mora impugnato, Cass. n. 21909/2015). 5.5 Ne discende che tale facoltà può essere esercitata persino dalla parte rimastacontumace nel giudizio di primo grado (cfr. Cass. n. 17921/2021, Cass. n. 29568/2018, Cass. n. 12008/2011). 5.6 Ai surriferiti princìpi di diritto si è correttamente uniformata la CTR, sicchè la sollevata censura appare priva di pregio.

6. Con il quarto motivo, ricondotto al paradigma dell’art. 360, comma 1, n.

4) c.p.c., viene infine dedotta l’omessa pronuncia della CTR in ordine alla sollevata eccezione di prescrizione del credito tributario risultante dalla cartella di pagamento in discorso. 6.1 Il motivo è destituito di fondamento, avendo la CTR precisato (pag. 2 della sentenza, paragrafo 6.2) che «la mancata… impugnazione»della cartella di pagamento presupposta «rende(va) irretrattabile essa e gli atti ad essa prodromici, evidenziando l’irrilevanza delle contestazioni di merito proposte nel ricorso introduttivo e reiterate in appello», inclusa, quindi, l’eccezione di prescrizione del credito azionato dall’Amministrazione Finanziaria, della quale era stata fatta menzione nella superiore parte narrativa (pag. 1, primo periodo).

7. In definitiva, il ricorso deve essere respinto. 8 In applicazione del criterio della soccombenza, la Orso deve essere condannata a rifondere alla controricorrente Equitalia Sud s.p.a. le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. 8.1 Nulla va disposto in ordine alle dette spese in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, rimasto intimato, e dell’Agenzia delle Entrate, limitatasi a depositare un mero atto di costituzione , senza svolgere attività difensiva in questa sede.

9. Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti della parte che l’ha proposta l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e lo rigetta nei riguardi di Equitalia Sud s.p.a. e dell’Agenzia delle Entrate; condanna la ricorrente a rifondere a Equitalia Sud s.p.a. le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 2.300 euro, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte