Court dismisses tax agency appeal due to lack of defense and declares case extinguished via simplified settlement procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a lower court ruling that accepted the taxpayer's request for a simplified settlement. The agency argued procedural violations regarding the taxpayer's lack of defense, but the state attorney noted the taxpayer had already submitted a request for the simplified procedure. Consequently, the court declared the proceedings extinguished under the relevant decree laws without addressing the substantive merits of the agency's claims.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 comma 13 d.l. 119/2018; Art. 46 d.lgs. 546/1992: When a taxpayer submits a request for a simplified settlement procedure and no objection is raised, the proceedings are automatically extinguished regardless of pending appeals.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29612/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis ; -ricorrente- contro ORIZZONTI S.R.L.; -intimata- avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PUGLIA n. 1027/2015 depositata il13/05/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2024 dal Consigliere FEDERICO LUME. Rilevato che L'Agenzia delle entrate rettificava la dichiarazione dei redditi della società Orizzonti s.r.l., per l’anno di imposta 2008, recuperando i costi sostenuti in favore dell’Associazione sportiva dilettantistica Pallacanestro Fiore di Puglia.
La CTP di Bariaccoglieva il ricorso della società contribuente . La CTR della Puglia rigettava l’appello principale dell’ufficio e quello incidentale della società. Contro tale decisione propone ricorso l’Agenzia delle entrate in base a due motivi. La società non ha svolto attività difensiva. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza camerale del 4 aprile 2024. Considerato che 1. La difesa erariale propone due motivi. Con il primo motivo, l’Agenzia deduce violazione degli artt. 108, 109, commi 1 e 5, t.u.i.r., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
Con il secondo motivo l’Agenzia deduce violazione degli artt. 9, comma 8, della l. n. 289 del 2002, 2727 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
2. Con memoria depositata in data 31 gennaio 2024, l’Avvocatura dello Stato ha dedotto che la Direzione Provinciale di Barletta-Andria-Trani ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legge 23.10.2018 n. 119, convertito dalla Legge 17.12.2018 n. 136, e che la stessa risulta essere regolare. Alla memoria ha allegato tale nota, chiedendo pronunciarsi l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese. In presenza di tale comunicazione e in assenza di diniego, il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, come conv., e dell’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992.
3. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell’art. 6, comma 13, ult. periodo, del d.l. n. 119 del 2018, come conv.in l. n. 136 del 2018.
P.Q.M.
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