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Ordinanza — n. 12194/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax agency appeal due to lack of defense and declares case extinguished via simplified settlement procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12194/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a lower court ruling that accepted the taxpayer's request for a simplified settlement. The agency argued procedural violations regarding the taxpayer's lack of defense, but the state attorney noted the taxpayer had already submitted a request for the simplified procedure. Consequently, the court declared the proceedings extinguished under the relevant decree laws without addressing the substantive merits of the agency's claims.

Regesto Legislator

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Art. 6 comma 13 d.l. 119/2018; Art. 46 d.lgs. 546/1992: When a taxpayer submits a request for a simplified settlement procedure and no objection is raised, the proceedings are automatically extinguished regardless of pending appeals.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax administrative litigation extinction of proceedings lack of defense state attorney intervention motivi di cassazione difetto di legittimazione dell'associazione revisione della cassa

Disposizioni normative citate

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Art. 108, 109, commi 1 e 5, t.u.i.r.
Art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
108, 109, commi 1 e 5, t.u.i.r., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
Art. 9, comma 8, della l. n. 289 del 2002
Art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018
In presenza di tale comunicazione e in assenza di diniego, il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, come conv., e dell’art.
Art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992
119 del 2018, come conv., e dell’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29612/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis ; -ricorrente- contro ORIZZONTI S.R.L.; -intimata- avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PUGLIA n. 1027/2015 depositata il13/05/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2024 dal Consigliere FEDERICO LUME. Rilevato che L'Agenzia delle entrate rettificava la dichiarazione dei redditi della società Orizzonti s.r.l., per l’anno di imposta 2008, recuperando i costi sostenuti in favore dell’Associazione sportiva dilettantistica Pallacanestro Fiore di Puglia.

La CTP di Bariaccoglieva il ricorso della società contribuente . La CTR della Puglia rigettava l’appello principale dell’ufficio e quello incidentale della società. Contro tale decisione propone ricorso l’Agenzia delle entrate in base a due motivi. La società non ha svolto attività difensiva. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza camerale del 4 aprile 2024. Considerato che 1. La difesa erariale propone due motivi. Con il primo motivo, l’Agenzia deduce violazione degli artt. 108, 109, commi 1 e 5, t.u.i.r., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.

Con il secondo motivo l’Agenzia deduce violazione degli artt. 9, comma 8, della l. n. 289 del 2002, 2727 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.

2. Con memoria depositata in data 31 gennaio 2024, l’Avvocatura dello Stato ha dedotto che la Direzione Provinciale di Barletta-Andria-Trani ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legge 23.10.2018 n. 119, convertito dalla Legge 17.12.2018 n. 136, e che la stessa risulta essere regolare. Alla memoria ha allegato tale nota, chiedendo pronunciarsi l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese. In presenza di tale comunicazione e in assenza di diniego, il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, come conv., e dell’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992.

3. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell’art. 6, comma 13, ult. periodo, del d.l. n. 119 del 2018, come conv.in l. n. 136 del 2018.

P.Q.M.

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