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Ordinanza — n. 12153/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses VAT appeal, ruling appellate court correctly rejected late correction claim due to lack of proven material error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12153/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision that upheld a late VAT correction. The taxpayer argued the 2011 declaration was timely and contained no material errors, while the tax authority contended the late submission constituted an attempt to neutralize existing tax claims. The court ruled that while the principle of emendability exists, the appellate judge correctly found the taxpayer failed to prove a material error in the declaration, making the correction valid.

Regesto Legislator

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Art. 2, comma 8 e 8-bis d.P.R. 322/1998; Art. 360 c.p.c.: The principle of emendability applies to formal errors, but a taxpayer cannot challenge the substantive correctness of a late declaration via cassation if the lower court found no material error was proven.

Parole chiave

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VAT declaration emendability material error proof late correction validity tax appeal dismissal appellate court review inoltro della dichiarazione fiscale indagine per frode iva assoggettamento all'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 2, comma 8 e 8-bis d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 8, d.P.R.
Art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 115 cod. proc. civ.
civ., omessa valutazione di «circostanze importanti per la decisione», violazione dell’art. 115 cod.
Art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
D’Aquino carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R.
art. 86 cod. proc. civ
SNTRFL58S01F839F), rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 cod. proc. civ., elettivamente domiciliato presso il proprio domicilio PEC –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.
art. 115 cod. proc. civ
civ., omessa valutazione di «circostanze importanti per la decisione», violazione dell’art. 115 cod.
art. 360 cod. proc. civ
5 dell’art. 360 cod. proc. civ.
art. 2 d.P.R. n.322/1998
per omessa indicazione del fatto storico), ove si deduce che il ricorrente intendegiungere a un diverso accertamento in fatto rispetto a quello operato dal giudice di appello attraverso la deduzione della falsa applicazione del principio di emendabilità delle dichiarazioni a termini dell’art. 2 d.P.R. n.322/1998.
art. 8 d.P.R. n. 322/1998
35577), stante il rinvio dell’art. 8 d.P.R. n. 322/1998 all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. V, 2 dicembre 2022, n. 35577
Vero è che,come già rilevato da questa Corte (Cass., Sez. V, 2 dicembre 2022, n. 35577), stante il rinvio dell’art.
Cass., Sez. V, 30 luglio 2018, n. 20119
Cass., Sez. U., 30 giugno 2016, n. 13378
D’Aquino dichiarazione ove si tratti di errori di carattere meramente formale (Cass., Sez. U., 30 giugno 2016, n. 13378, ma già Cass, Sez.
Cass., Sez. U., 25 ottobre 2002, n. 15063
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15838/2018R.G. proposto da: STUDIO LEGALE SANTORO E ASSOCIATI, già Studio Associato Santoro –Romaniello, in persona del legale rappresentante SANTORO RAFFAELE(C.F. SNTRFL58S01F839F), rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 cod. proc. civ., elettivamente domiciliato presso il proprio domicilio PEC –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE – ADER (C.F. 1375688 1002 ), in persona dei rispettivi Direttor i pro tempore, rappresentat e e difes e ex lege Oggetto: tributi – IVA –dichiarazione N.15838/18 R.G.

Est. F. D’Aquino dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 - c ontroricorrent i – avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale della Campania, n. 9607/06/17, depositata in data 13 novembre 2017 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2024 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino. RILEVATO CHE 1. Lo STUDIO LEGALE SANTORO ASSOCIATI, già Studio Associato Santoro – Romaniello, ha impugnato una cartella di pagamento per omesso o irregolare versamento IVA del periodo di imposta 2010, emessa a termini dell’art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Il contribuente ha dedotto –per quanto qui ancora rileva - che aveva presentato nel 2015 una dichiarazione integrativa del periodo di imposta 2011, a seguito della quale risultava una minore imposta dovuta, essendovi stato un erroneo inserimento in contabilità di una fattura.

2. La CTP di Napoli ha accolto il ricorso, rilevando l’emendabilità delle dichiarazionie la tempestività della dichiarazione integrativa.

3. LaCTR della Campania, con sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello che non vi fosse prova della commissione di un errore nella dichiarazione.

4. Propone ricorso per cassazione il contribuente , affidato a due motivi, cui resistonocon controricorso l’ente impositore e l’agente della riscossione. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 8, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, nella parte in cui non distingue più tra dichiarazione a favore e dichiarazione a sfavore per le N.15838/18 R.G. Est. F. D’Aquino dichiarazioni fiscali integrative, per cui la dichiarazione integrativa del periodo di imposta 2011, in quanto presentata in data 2 agosto 2015, doveva ritenersi tempestiva.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma nn. 3 e 5 cod. proc. civ., omessa valutazione di «circostanze importanti per la decisione», violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.e omessa e insufficiente motivazione, nella parte in cui giudice di appello avrebbeignorato il principio di non contestazione, già consolidatosi in primo grado, non avendo l’Ufficio contestato la regolare tenuta delle scritture contabili, né l’errore commesso dal contribuente.

3. Va accolta la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso articolatadal controricorrente (in disparte l’inammissibilità del secondo motivo sotto il profilo di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. per omessa indicazione del fatto storico), ove si deduce che il ricorrente intendegiungere a un diverso accertamento in fatto rispetto a quello operato dal giudice di appello attraverso la deduzione della falsa applicazione del principio di emendabilità delle dichiarazioni a termini dell’art. 2 d.P.R. n.322/1998.

4. Vero è che,come già rilevato da questa Corte (Cass., Sez. V, 2 dicembre 2022, n. 35577), stante il rinvio dell’art. 8 d.P.R. n. 322/1998 all’art. 2, commi 8 e 8-bisd.P.R. n. 322 cit. , anche in materia IVA opera il principio per il quale la dichiarazione del contribuente, affetta da errore, sia esso di fatto sia di diritto, commesso dal dichiarante nella sua redazione, è sempre emendabile e ritrattabile, ove dalla medesima possa derivare l'assoggettamento del dichiarante a oneri di contribuzione fiscalediversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico, trattandosi di mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti (Cass., Sez. V, 30 luglio 2018, n. 20119).Principio conforme alla emendabilit à del la N.15838/18 R.G. Est. F. D’Aquino dichiarazione ove si tratti di errori di carattere meramente formale (Cass., Sez. U., 30 giugno 2016, n. 13378, ma già Cass, Sez. U., 25 ottobre 2002, n. 15063).

7. Tuttavia, nel caso di specie il giudice di appello ha esaminato la dichiarazione integrativa prodotta dal contribuente e ha verificato, oltre cheritenuto, che la suddetta dichiarazione non fosse affetta da errori meramente formali. Nella specie, la sentenza impugnata ha ritenuto che il contribuente «non ha però assolto all’onere probatorio di dimostrare la illegittimità della pretesa per un errore commessa nella dichiarazione», aggiungendo che «la dichiarazione integrativa tardivamente trasmessa voleva costituire un tentativo di neutralizzazione dei suoi effetti opponendo ad una pretesa tributaria già formata e portata a sua conoscenza una dichiarazione successiva del tutto diversa e non documentata rispetto all’errore invocato».

Il ricorrente, attraverso la censura di violazione di legge, intende giungere a un diverso giudizio in fatto circa l’inesistenza di un errore materiale nella compilazione della dichiarazione integrativa presentata, accertamento precluso in sede di legittimità e, in ogni caso, non demandabile a una censura di violazione di legge; dichiarazione - peraltro – relativa ai « redditi 2011 » , ossia a un periodo di imposta successivo. Ciò consente, peraltro, di assorbire l’ulteriore questione di inammissibilità del primo motivo di ricorso per difetto di specificità.

8. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 4.300,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a N.15838/18 R.G. Est. F. D’Aquino carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il r