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Ordinanza — n. 12145/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal for non-filing, citing procedural rules and opposing party's right to declare improcedibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12145/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal improcedible due to the appellant's failure to file the petition within the legal timeframe. The opposing party, represented by the State Attorney, exercised its right to request the case be entered on the docket to trigger a declaration of non-procedurability under civil procedure codes. The court upheld this decision, ruling that the lack of timely filing justified dismissing the appeal and awarding costs to the respondent.

Regesto Legislator

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Art. 369 cod. proc. civ.; Art. 370 cod. proc. civ.: The opposing party may request entry on the docket to declare an appeal improcedible for non-filing, and such a declaration requires the double uniform contribution payment.

Parole chiave

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non-filing appeal improcedibility declaration opposing party power uniform contribution payment civil procedure code costs award docket entry request eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 369 cod. proc. civ.
Art. 370 cod. proc. civ.
civ., di richiedere l'iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l'improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall'art. 370 cod.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
Art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012
369 c.p.c., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R.
art. 369 cod. proc. civ
art. 370 cod. proc. civ
civ., di richiedere l'iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l'improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall'art. 370 cod. proc. civ.
art. 369 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 29297 del 28/12/2011
Cass. n. 29297 del 28/12/2011, n.
Cass. n. 3193 del 18/2/2016
Cass. S.U. n. 20621/2023
Cass. S.U. n. 20621/2023) .
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12991/2023 R.G. proposto da: CATALFAMO GESUELE GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avv. Luciano Maria Domenico Creazzo (C.F.:CRZLNM74H03H224A ); ricorrente-non costituito contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZAdi COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA - MILANO n.3994/2022, depositata i l 19/10/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2024dal Co:MARCELLO MARIA FRACANZANI.

FATTI DI CAUSA L’Avvocatura generale dello Stato iscrive a ruolo il presente giudizio in mancanza di deposito del ricorso nei termini di legge. CONSIDERATO Che trova applicazione nella specie il principio secondo cui la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione -e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso -ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'art. 369 cod. proc. civ., di richiedere l'iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l'improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall'art. 370 cod. proc. civ. e trovando giustificazione nell'interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione (cfr.

Cass. n. 29297 del 28/12/2011, n. 3193 del 18/2/2016); Che la pronuncia con cui la Corte di cassazione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per effetto del mancato deposito dello stesso a norma dell'art. 369 c.p.c., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla norma(Cfr.

Cass. S.U. n. 20621/2023) .

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €.settemilaottocento/00, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-