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Ordinanza — n. 12116/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal regarding lawyer fee liquidation standards post-2014 DM abolition of minimums.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12116/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against a lower court decision that awarded litigation costs below statutory minimums. The taxpayer argued that since the 2014 decree abolished mandatory minimum fees, judges must justify significant deviations from standard parameters rather than applying rigid floors. The court agreed, ruling that while minimums no longer bind the lawyer-client relationship, the tariff tables remain valid benchmarks for calculating litigation expenses under the principle of losing party pays.

Regesto Legislator

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Art. 4 D.M. 5 aprile 2014 n.55; Art. 15 d.lgs. n. 546/1992; Art. 360 n. 3 c.p.c.: The abolition of mandatory minimum fees does not eliminate the tariff tables' role as standard benchmarks for litigation cost calculation, requiring judges to justify only appreciable deviations from these parameters.

Parole chiave

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litigation cost liquidation mandatory minimum fees taxpayer appeal lawyer fee standards principle of losing party pays prestazioni compensative detrazioni e rimborsi indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 4 D.M. 5 aprile 2014 n.55
RAGIONI DELLA DECISIONE Viene proposto unico motivo di ricorso con cui si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 4 del D.M.
Art. 15 d.lgs. n. 546/1992
37/2018 e delle tabelle 1-2-dei parametri ad esso collegate, art. 15 d.lgs. n. 546/1992, in relazioneall’art.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
546/1992, in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c..
Art. 2 d.l. n. 223 del 2006
Peraltro, a norma dell'art. 2, commi 1 e 2, del d.l.
art. 15 d.lgs. n. 546/1992
37/2018 e delle tabelle 1-2-dei parametri ad esso collegate, art. 15 d.lgs. n. 546/1992, in relazioneall’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. VI – 2 n. 10343/2020
Cass. VI-2 n. 26706/2019
Cass. VI-2 n. 26706/2019).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7873/2022 R.G. proposto da : MARTILLOTTA JOSÈ MOACYR, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato FONTANELLA GIANLUCA (FNTGLC76T06H501U) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 4135/2021 depositata il20/09/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2024dal Co:MARCELLO MARIA FRACANZANI. FATTI DI CAUSA Il contribuente è risultato integralmente vittorioso nella sentenza indicata in epigrafe con cui, non di meno,la Commissione tributaria regionale ha disposto la rifusione a suo favore delle spese di lite, liquidandole al di sotto dei minimi tariffari, anche intesi nella formulazione dell’adeguato compenso, più coerente con la disciplina delle libertà di stabilimento e circolazione, pilastro eurounitario, donde ricorre affidandosi ad unico motivo.

L’Agenzia delle entrate- Riscossione non ha svolto attività difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE Viene proposto unico motivo di ricorso con cui si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 4 del D.M. 5 aprile 2014 n.55 del Ministero della Giustizia, come modificato dal D.M. n. 37/2018 e delle tabelle 1-2-dei parametri ad esso collegate, art. 15 d.lgs. n. 546/1992, in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c.. La censura è fondata. È stato affermato che in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità deiminimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi (cass.

VI – 2 n. 10343/2020). Peraltro, a norma dell'art. 2, commi 1 e 2, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla legge n. 248 del 2006, l'abolizione deiminimi tariffari può operare nei rapporti tra professionista e cliente, ma l'esistenza della tariffa mantiene la propria efficacia quando il giudice debba procedere alla regolamentazione delle spese di giudizio in applicazione del criterio della soccombenza (crf. Cass. VI-2 n. 26706/2019).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per il Lazio – Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del