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Ordinanza — n. 12081/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal for lack of proof regarding business necessity of generic invoices and fuel cards.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12081/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision that rejected specific business expenses. The taxpayer argued that costs for meat processing and fuel were deductible, but the court found the supporting documentation insufficient. The court ruled that generic invoices and incomplete fuel cards failed to prove the direct link between the expenses and the company's business activities.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 96 c.p.c.: The court rejects a cassation appeal when the arguments do not contest the legal basis of the lower court's finding but merely request a re-evaluation of facts already scrutinized by the appellate judges.

Parole chiave

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tax appeal dismissal business expense deduction proof of business necessity generic invoice validity fuel card documentation cassation procedure tax audit evidence imposta sui carburanti

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis cod. proc. civ.
Art. 96 cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Andreina Giudicepietro in favore della controparte e di una ulteriore somma di euro500,00 in favore della Cassa delle Ammende; sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
articolo 96 cod. proc. civ
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.4294/2022 R.G. proposto da : Lucci Arrosticini s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata elettivamente in Pescara alla piazza E. Troilo n.23, presso gli avv.ti Lorenzo Del Federico e Piero Sanvitale, che la rappresentano e difendono; –ricorrente – e Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza n.546/21 d ella Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, depositata in data 7 luglio 2021e non notificata. tributi r.g. n.4294/2022 Cons. est.

Andreina Giudicepietro Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2024dal consigliere Andreina Giudicepietro . RILEVATO CHE la parte contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2014 con il quale l’amministrazione finanziaria, all’esito di verifica e relativo p.v.c., rideterminava il reddito d’impresa non riconoscendo alcuni costi aziendali, per mancata prova dell’inerenza all’attività imprenditoriale, attesa la genericità della fattura, non suffragata da ulteriore documentazione; con il ricorso proposto si contestavano tre dei rilievi accertati dai funzionari della Dp di Teramo all’esito della verifica generale cui avevano sottoposto la società ricorrente per il periodo d’ imposta 2014; nello specifico, sia in sede di verifica che di conseguente accertamento, non erano stati riconosciuti come deducibili ai fini delle imposte sui redditi e detraibili ai fini Iva determinati costi, secondo parte contribuente regolarmente contabilizzati e afferenti a fatture passive ricevute dalla ditta individuale Lucci Giuseppe, relative a lavorazione carni e prodotti finiti ( arrosticini ), ad acquisto di carni dalla medesima ditta individuale e a costi per il consumo di carburanti degli automezzi utilizzati per il trasporto e la consegna dei prodotti finiti presso i vari punti vendita dislocati sul territorio; detti costi erano stati disconosciuti dall’ Ufficio perché ritenuti non inerenti all’attività esercitata; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva in parte il ricorso della parte contribuente, riconoscendo la deducibilità dei costi e la detraibilità dell’Iva con riferimento ai rilievi relativi alle spese per la lavorazione delle carni e per l’acquisto dalla ditta individuale Lucci Giuseppe, mentre lo rigettava per le spese relative al carburante consumato per gli automezzi, ritenendo che le “schede carburanti“ non r.g. n.4294/2022 Cons. est.

Andreina Giudicepietro fossero state compilate in conformità alla specifica normativa di riferimento; avverso detta sentenza ha propostoappello principale l’Ufficio ed incidentale parte contribuente, nella parte in cui la C.t.p. aveva disconosciuto la deducibilità e la detraibilità delle spese per carburanti, la cui inerenza, secondo la società, non poteva non essere riconosciuta attesa la natura strumentale evidente degli automezzi utilizzati per il trasporto e la consegna dei prodotti presso i vari punti vendita dislocati sul territorio delle provincie abruzzesi; la Commissione tributaria regionale accoglieva l'appello dell'Ufficio, rigettando quello incidentale della contribuente; avverso tale sentenza parte contribuente proponeva ricorso in cassazione affidato a due motivi, cui l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso; a seguito della sintetica proposta di definizione del giudizio comunicata ai sensi dell’art. 380-bisc od. proc. civ. parte contribuente ha chiesto la trattazione del ricorso; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 17 aprile 2024, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 ;

CONSIDERATO CHE 1.1.con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione de ll’art.109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, (T.u.i.r.), in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.; la ricorrente sostiene che n ell’avviso di accertamento sono presenti rilievi afferenti l’indeducibilità di costi sostenuti dalla contribuente, sul presupposto che l’oggetto delle fatture ricevute dalla stessasiano generiche, con conseguente difetto di inerenza dei predetti costi ex art. 109, comma 5,Tuir e art. 19 del d PR n. 633/1972 ; r.g. n.4294/2022 Cons. est.

Andreina Giudicepietro secondo la ricorrente, dovrebbe farsi riferimento al concetto di inerenza allargata, fatto proprio anche dall’Amministrazione Finanziaria (Circ. Min. 07.07.1983, n. 30/9/944; Ris. Min. Fin. n. 1603 del 12.02.1985; Ris. Min. Fin. n. 158/E del 28.10.1998) e confermato dalla stessa Suprema Corte (sentenza 11.08.1995 n. 8818, poi ribadito in Cass., 19.5.2000 n. 6502 e Cass., 24.3.2006 n. 6650)), secondo cui la deducibilità dei costi e degli oneri è sempre condizionata ad una stretta inerenza degli stessi all’attività svolta, ossia che questi siano stati funzionali alla formazione del reddito o siano rapportati come causa ad effetto nel circuito della produzione del reddito ; parte contribuente deduce che nella concreta fattispecie, tutti i rilievi contenuti nell’accertamento sono relativi all’indeducibilità di costi rappresentati da: -c osti per carburanti e lubrificanti per l’importo di € 23.079,00; - c osti per lavori eseguiti da terzi per € 97.000,00 (nello specifico lavorazioni di carni da parte della ditta individuale Lucci, giacchè la società non era ancora in possesso delle autorizzazioni CE per la lavorazione) ; - c ost i per l’acquisto di carni per € 167.944,00 (destinatialla rivendita); secondo la ricorrente, dalla natura di tali costi, ritenuti indeducibili da parte dell’Agenzia delle e ntrate, risulta palesemente violato l’art. 109, comma 5 cit. da parte della C.t.r., che, al fine di negare la deducibilità dei costi sopra indicati, si sarebbe limitata a contestare la documentazione prodotta dalla società (e puntualmente valutata invece dai giudici di primo grado), senza minimamente soffermarsi su quello che dovrebbe rappresentare il fulcro della possibilità di dedurre i costi, vale a dire valutare se questi ultimi rientrino o meno nell’oggetto sociale perseguito e siano funzionali alla produzionedi ricavi; r.g. n.4294/2022 Cons. est.

Andreina Giudicepietro inoltre, la ricorrente, in relazione ai singoli costi contestati, riporta la documentazione prodotta, da cui se ne ricaverebbe l’inerenza; 1.2. con il secondomotivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 19 e 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.; invero, i rilievi contenuti nell’avviso di accertamento, oltre ad avere ad oggetto l’indeducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette, erano altresì relativi all’indetraibilità dell’Iva afferente alle fatture emesse dalla ditta individuale Lucci Arrosticini ed a quelle relative alle schede carburanti; secondo la ricorrente, in ambito IVA, il concetto di inerenza può dirsi “assorbito” nella nozione di afferenza, tesa a determinare un nesso ulteriore tra l’impiego di beni e dei servizi strumentali allo svolgimento di operazioni soggette ad IVA; nella concreta fattispecie non vi sarebbe contestazione sulla circostanza che i costi di cui alle fatture emesse dalla ditta individuale Luci Giuseppe (afferenti alle prestazioni di c.d.

“disosso” e alla cessione di carne) siano stati realmente sopportati, contabilizzati ed afferenti all’attivitàesercitata dalla società ricorrente; in applicazione della regola della non immediata applicazione dei principi espressi con riguardo all’imposizione diretta, l’orientamento della Corte di cassazione ha più volte chiarito che, in tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria può sollevare rilievi in ordine alla congruità di un costo solo allorché ne dimostri l’antieconomicità “manifesta” e “macroscopica” volte all’elusione/evasione dell’imposta (Cass. 4.6.2014 n. 12502); pertanto, secondo la contribuente, il disconoscimento della detrazione verrebbe a configurarsi in ipotesi più delineate, quali l’inesistenza dell’operazione (dunque la non effettività del servizio reso r.g. n.4294/2022 Cons. est.

Andreina Giudicepietro o del bene ricevuto) ovvero di evidente e macroscopica sproporzione dei costi in punto di inerenza/afferenza; 2.1. i motivi sono inammissibili; invero, la C.t.r. ha ampiamente motivato in ordine alla carenza della prova dell’inerenza dei costi, con un accertamento in fatto che non è stato impugnato, né è sindacabile nel merito in sede di legittimità; in particolare, i giudici di appello hanno ritenuto che, nella specie, non era configurabile l’abuso del diritto presunto dall’Ufficio perché i vantaggi fiscali contestati dall’Ufficio potevano essere disconosciuti contestando la violazione delle norme tributarie in materia di inerenza dei costi e delle spese deducibili o detraibili (art. 109, quinto comma, d.P.R. n. 917/1986 e 21 d.P.R. n. 633/1972) ; la C.t.r., con esame analitico della documentazione prodotta, ha evidenziato la genericità delle fatture e la mancanza di idonea documentazione di riscontro, non ritenendo sufficienti, né il contratto (privo di data certa, di dubbio contenuto e non richiamato nelle fatture), né la consulenza di parte (depositata dalla parte a notevole distanza di tempo dalla verifica fiscale); il giudice di appello ha rilevato che: le venti fatture di acquisto contenevano l’indicazione generica di merce in conto acquisti e l’importo complessivo della fornitura ( euro168.000,00 circa ) senza fornire ulteriori dettagli circa la specie delle carni, le quantità e il prezzo unitario; risultava del tutto pretermessa ogni indicazione circa le specifiche destinazioni dei diversi punti vendita e ogni riferimento ai ricavi che, a differenza dei costi indicati cumulativamente, erano stati specificati per ogni singolo punto vendita; un’unica fattura passiva che la ricorrente avevaricevuto dalla ditta individuale Lucci Giuseppe, che, nell’anno in contestazione, esercitava la medesima attività della Lucci s.r.l. e negli stessi locali, indicavagenericamente le spese relative alle r.g. n.4294/2022 Cons. est.

Andreina Giudicepietro lavorazioni svolte in favore di quest’ultima, con la seguente annotazione “spese per lavorazioni eseguite in favore della Lucci Arrosticini s.r.l.”; la fattura non contenevauna serie di indicazioni, tra le quali la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’ operazione, tenuto anche conto che, nel caso di specie, un’esigenza di tal genere avrebbe dovuto maggiormente essere avvertita e richiesta dalla società ricorrente a motivo della oggettiva commistione tra l’ attività della ditta individuale e quella della società, al fine di distinguere i rispettivi cicli di lavorazione, l’impiego di materiali e di manodopera e, in definitiva, per consentire all’Amministrazione finanziaria di esercitare i dovuti controlli con i poteri previsti dalla normativa di riferimento; argomentazioni non dissimili riguardavano l’incompletezza delle schede carburante per i costi ad esse relativi; le censure della ricorrente , dunque, si palesano complessivamente inammissibili, in quanto, non sono volte a contestare in diritto l’assunto della C.t.r. sulla mancata prova dell’inerenza per la genericità delle indicazioni attinenti alle prestazioni che hanno originato i costi; il ricorso, in definitiva, non coglie la ratio decidendidella sentenza impugnata e, pur contestando plurime violazioni di legge, in sostanza chiedea questa Corte una rivalutazione in fatto della documentazione già scrutinata dai giudici d’appello; poiché la trattazione del procedimento è stata chiesta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. a seguito di proposta di infondatezza del ricorso la Corte, avendo definito il giudizio in conformità della proposta, deve applicare il terzo e il quarto comma dell'articolo 96 cod. proc. civ.; sulla scorta di quanto esposto, la parte ricorrente va condannata al pagamento della somma di euro 2.500,00 (valutata equitativamente) r.g. n.4294/2022 Cons. est.

Andreina Giudicepietro in favore della controparte e di una ulteriore somma di euro500,00 in favore della Cassa delle Ammende; sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto;

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese del presente giudizio che liquida in €. 5.600,00, oltre spese prenotate a debito; condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di €. 2.500,00in favore della controricorrente e di una ulteriore somma di €. 500,00in favore della Cassa delle Ammende; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, di