Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 12080/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands tax appeal case to lower court to verify postal delivery proof of appeal notice.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 12080/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court dismissed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding the validity of an appeal notice. The taxpayer argued that the tax office failed to prove delivery of the appeal document via postal service, claiming a printed inquiry from Poste Italiane was insufficient evidence. The court ruled that the facts regarding the specific postal items and their contents require direct examination, leading to a remand for a new hearing.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, para. 1, n. 4 and n. 5 of the Civil Procedure Code; Art. 149, para. 2 of the Civil Procedure Code; Art. 6 of Law No. 212/2000: When a cassation appeal relies on the lack of proof for the notification of a prerequisite act, the court must remand the case to verify the factual circumstances if the existing evidence is inconclusive.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal notification postal delivery proof Civil Procedure Code remand for new hearing administrative tax dispute notification validity Cassation remand contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, para. 1, n. 4 of the Civil Procedure Code
CONSIDERATO CHE Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 360, para. 1, n. 5 of the Civil Procedure Code
CONSIDERATO CHE Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 149, para. 2 of the Civil Procedure Code
civ., violazione dell’art. 149, secondo comma, cod.
Art. 6 of Law No. 212/2000
civ., violazione dell’art. 6 l.
Art. 182 of the Civil Procedure Code
Art. 183 of the Civil Procedure Code
Art. 291 of the Civil Procedure Code
Art. 22 of D.Lgs. 31 December 1992, No. 546
Art. 53 of D.Lgs. No. 546/1992
546, come richiamato dall’art. 53 d.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10286/2016R.G. proposto da: PAOLILLO SALVATORE (C.F. PLLSVT55A24G722V), in proprio ex art.86 cod. proc. civ., nonché rappresentato e difeso dall’Avv. NICOLA NERI (C.F. NRENCL49L11H501O) in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Ostia Lido,Via Quinto Aurelio Simmaco, 7 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001 ), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 Oggetto: tributi N.10286/16 R.G.

Est. F. D’Aquino - c ontroricorrente – nonché nei confronti di MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore - intimato – avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale della Calabria, n. 1597/02/15, depositata in data 23 ottobre 2015 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2024 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino. RILEVATO CHE Il contribuente PAOLILLO SALVATORE ha impugnato una cartella di pagamentorelativa a tributi del periodo di imposta 2004, la quale ha fatto seguito a imposte risultanti da un avviso di accertamento emesso nei confronti del de cuius del ricorrente, avviso divenuto definitivo; che la CTP di Vibo Valentia ha accolto il ricorso; che la CTR della Calabria, con sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo correttamente notificato l’atto presupposto; che ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidato a tre motiv i , ulteriormente illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l’Ufficio;

CONSIDERATO CHE Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 182, 183, 291 cod. proc. civ., dell’art. 22 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come richiamato dall’art. 53 d. lgs. n. 546/1992, deducendo che l’Ufficio non avrebbe depositato la cartolina postale dell’avvenuta consegna dell’atto di appello, né la ricevuta della raccomandata di spedizione, circostanza rilevante alla luce del fatto che il contribuente non si era costituito in grado di appello; N.10286/16 R.G.

Est. F. D’Aquino che, in particolare, il ricorrente deduce che l’Ufficio avrebbe depositato in appello una stampa di Poste Italiane in data 15 marzo 2012, allegando che non vi sarebbe prova che in quella spedizione sarebbe stato contenuto l’atto di appello dell’Ufficio, motivo sul quale il ricorrente torna diffusamente in memoria, ove si evidenzia che la stampa di interrogazione di Poste Italiane non sarebbe equipollente alla produzione della cartolina di ricevimento; che conil secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., violazione dell’art. 149, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la cartolina postale costituisca prova della notificazione dell’atto presupposto; checon il terzo motivo si deduce in via gradata , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., violazione dell’art. 6 l. 27 luglio 2000, n. 212, per non avere l’Ufficio messo il ricorrente in condizione di conoscere la pretesa impositiva di cui all’atto presupposto; che, in relazione all’esame del primo motivo di ricorso, occorre acquisire il fascicolo del merito al fine di verificare le circostanze ivi dedotte;

P. Q. M. LaCorte rinviarsi la causa a nuovo ruolo al fine di acquisire a cura della cancelle