Decreto — n. 12054/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7128/2020 R.G. proposto da : STANLEYBET MALTA LIMITED, domiciliata in ROMA V. CRESCENZIO 69, presso lo studio dell’avvocato FELIZIANI ROBERTA (FLZRRT68A63L719W) rappresentato e difeso dall'avvocato AGNELLO DANIELA (GNLDNL65D41F158W) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’AvvocaturaGenerale del lo Stato (con indirizzo PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) - controricorrente - avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 12054/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : STANLEYBET MALTA LIMITED, domiciliata in ROMA V. CRESCENZIO 69, presso lo studio dell’avvocato FELIZIANI ROBERTA (FLZRRT68A63L719W) rappresentato e difeso dall'avvocato AGNELLO DANIELA (GNLDNL65D41F158W) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’AvvocaturaGenerale del lo Stato (con indirizzo PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) - controricorrente - avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
Parole chiave
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7128/2020 R.G. proposto da : STANLEYBET MALTA LIMITED, domiciliata in ROMA V. CRESCENZIO 69, presso lo studio dell’avvocato FELIZIANI ROBERTA (FLZRRT68A63L719W) rappresentato e difeso dall'avvocato AGNELLO DANIELA (GNLDNL65D41F158W) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’AvvocaturaGenerale del lo Stato (con indirizzo PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) - controricorrente - avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
DEL LAZIO n.4334/2019; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che deve provvedersi sulle spese, liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 1.800,00 oltre a spese prenotate a debito Così deciso in Roma,il