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Ordinanza — n. 12024/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes regional court ruling for failure to recognize formal VAT debt arising from omitted declaration. The court allows the taxpayer's appeal regarding the formal defect in the tax assessment. The decision establishes that formal omissions in tax declarations can generate a valid tax debt. The court ruled that the lower court erred by focusing on substantive errors rather than the formal basis of the debt. The case highlights the procedural requirements for tax notifications and the scope of judicial review. The outcome reverses the regional court's dismissal of the taxpayer's claim. The court emphasizes the importance of formal compliance in tax proceedings. The decision clarifies the legal consequences of omitted tax declarations. The ruling directs the case back to the regional court for re-evaluation. The court found the lower court's reasoning insufficient to support its decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12024/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court quashed the Regional Tax Court's decision, which had dismissed the taxpayer's appeal against a VAT payment order. The taxpayer argued that the tax debt arose solely from a formal omission in the declaration, while the Regional Court focused on substantive errors. The Court held that the Regional Court erred by failing to recognize the debt based on the formal omission, which is sufficient to establish the liability. Consequently, the case was remanded to the Regional Tax Court for a new evaluation of the formal defect.

Regesto Legislator

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Art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972; Art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973: A formal omission in a tax declaration is sufficient to establish the existence of a tax debt, and the court of law must recognize such debt even if substantive errors are present.

Parole chiave

Generato dall'IA
VAT payment order formal omission tax debt recognition omitted declaration Cassation review tax liability remand to regional court indagine per frode iva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972
Art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973
633 del 1972, in relazione all’art. 360, n.
Art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea
In via subordinata si chiede il rinvio alla Corte di Giustizia ex art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’unione europea.
Artt. 19 e 30 del d.p.r. n. 633 del 1972
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 30 del d.p.r. n. 633 del 1972, per aver la C.T.R.
Artt. 23 e 25 Cost.
Si denuncia inoltre la violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 25 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 4160/2020
Sez. 1, n. 17758/2016
Sez. 1, n. 640/2019
Sez. 1, n. 24155/2017
Sez. L, n. 195/2016
Sez. 5 n. 31433/2018
Sez. 5 n. 31433/2018 secondo cui«Nell'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria recuperi, ai sensi degli artt.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9576/2016 R.G. proposto da: DE BONI FAUSTINO, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Moschetti, Alberto De Felice e Francesco D’Ayala Valva, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio di quest’ultimo in viale Parioli n.43 –ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI VICENZA; EQUTALIA NORD SPA, –Intimate – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 1539/18/2015, depositata il 14 ottobre 2015; uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1° marzo 2024 dal Consigliere Annachiara Massafra.

FATTI DI CAUSA Equitalia Nord notificò il 15 febbraio 2012 a Faustino De Boni cartella di pagamento con cui si intimava il pagamento della somma complessiva di euro 22.385,16 a titolo di IVA per l’anno 2008 e relative sanzioni, interessi ed accessori, emessa a seguito di controllo automatizzato, ex art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972. Il contribuente impugnò il predetto atto deducendo sotto diversi profili sia i vizi propri della cartella di pagamento sia l’illegittimità della pretesa fiscale. La C.T.P. di Vicenza accolse il ricorso ritenendo, pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione, l’inesistenza della notifica della cartella di pagamento perché eseguita direttamente dall’Agente di riscossione, senza avvalersi dei soggetti abilitati alla notifica della cartella di pagamento indicati nell’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973.

La decisione venne impugnata dal Equitalia Nord spa in via principale ed in via incidentale dalcontribuente. La C.T.R. accolse il ricorso di Equitalia affermando, nella specie, la validità della notifica e respinse l’appello incidentale del contribuente. Faustino De Boni impugna la sentenza con quattro motivi, l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 30 del d.p.r. n. 633 del 1972, per aver la C.T.R. del Veneto assunto la “centralità della dichiarazione” ai fini dell’insorgenza del debito/credito di imposta.

Con il medesimo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dei principi europei di neutralità e proporzionalità dell’IVA secondo l’interpretazione datane dalla Corte di Giustizia. In via subordinata si chiede il rinvio alla Corte di Giustizia ex art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’unione europea.

2. Con il secondo motivo si denuncia l’illegittimità della sentenza della CTR in relazione ai principi costituzionali di legalità delle obbligazioni tributarie, di capacità contributiva, di coerenza, ragionevolezza nel sistema delle reazioni ordinamentali alle violazioni formali, di proporzionalità. Si denuncia inoltre la violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 25 Cost.

3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 36-bis del d.p.r. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.p.r. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., poiché il disconoscimento del credito IVA, riportato a nuovo, richiedeva avviso di rettifica e non semplice cartella esattoriale. 4.Con l’ultimo motivo si denuncia la violazione dell’art. 7 della l. n. 212 del 2000 atteso che la cartella sarebbe “muta” circa le ragioni dell’iscrizione a ruolo ed ai motivi che hanno portato a disattendere le difese preventive del contribuente. 5.Il primo motivo è fondato.

La nullità della dichiarazione, al pari della sua omessa presentazione, non può impedire alla parte di usufruire, a determinate condizioni, del credito eventualmente maturato nel corrispondente anno d'imposta del credito IVA e, pertanto, deve farsi applicazione del principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte con sentenza n. 17758/2016, secondo cui «In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e laconsequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonché da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementidell'anagrafe tributaria, ai sensi degli artt. 54-bis e 60 del d.P.R.n. 633 del 1972, fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, l'eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d'imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili».

Si legge nella motivazione della citata pronuncia che «il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto -ovvero non controverso che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili e di deduzione eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto)».

Sulla stessa scia Cass . Sez. 5 n. 31433/2018 secondo cui«Nell'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria recuperi, ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, un credito esposto nella dichiarazione oggetto di liquidazione, maturato in una annualità per la quale la dichiarazione risulti omessa, il contribuente può dimostrare, mediante la produzione di idonea documentazione, l'effettiva esistenza del credito non dichiarato, ed in tale modo viene posto nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato (salvo sanzioni ed interessi) qualora avesse presentato correttamente la dichiarazione, atteso che, da un lato, il suo diritto nasce dalla legge e non dalla dichiarazione e, da un altro, in sede contenziosa, ci si può sempre opporre alla maggiore pretesa tributaria del Fisco, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria» (da ultimo Sez. 5, n. 4160/2020).

Orbene, nella specie, è pacifico che il disconoscimento sia stato operato non in forza di una contestazione di merito ma in forza del riscontro formale dell'omessa indicazione n ella dichiarazione fiscale nell’anno in cui il credito IVA era sorto e , nondimeno , la sua utilizzazionein compensazione nel successivo anno. È appena il caso di precisare, infine, che i suddetti principi sono conferenti al riconoscimento dell’imposta, restando ferma l’eventuale applicazione delle sanzioni, correlate ad una condotta omissiva. 6.Il secondo motivo è assorbito, unitamente alla richiesta di rinvio pregiudiziale, dall’accoglimento del primo motivo.

7. Il terzo motivo è infondato alla luce dei principi di cui a S.U. n. 17758/2016 innanzi citati. 8.Il quarto motivo è infondato. Sussiste invero il vizio di violazione di legge, che consiste nella deduzione di una erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; non sussiste neppure il vizio di falsa applicazione di legge, che consiste o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista -pur rettamente individuata e interpretata- non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la corretta interpretazione; invece non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360 co.1 n.3 cod. proc. civ. l’allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che è esterna all’esatta interpretazione della disposizione e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass.

Sez. 1 14-1-2019 n. 640 Rv. 652398-01, Rv. 652398-01, Cass. Sez. 1 13- 10-2017 n. 24155 Rv. 645538-03, Cass. Sez. L. 11-1-2016 n. 195 Rv. 638425-01). Nella specie, il giudice di merito ha motivato in aderenza alla disposizione ritenuta violata, sicché la censura si risolve in una contestazione che involge apprezzamenti di merito, non ammissibile in questa sede. 9.In conclusione, accolto il primo motivo, assorbito il secondo ed infondati il terzo ed il quarto, il ricorso va accolto nei termini di cui sopra e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Veneto che, in diversa composizione, provvederà a rivalutare la vicenda processuale alla stregua dei suindicati principi giurisprudenziali, spettando al contribuente, in particolare, provare la sussistenza del credito in questione.

La Corte di Giustizia tributaria regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo ricorso nei termini di cui in motivazione, assorbito il secondo ed infondati il terzo e il quarto; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in dive