Cassation court dismisses tax agency appeal declaring tax litigation extinguished by legislative decree.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the tax agency's appeal against a lower court ruling that declared the tax litigation extinguished. The lower court found the case closed under Art. 1, Comm. 198 of Law 197/2022 due to the absence of a formal denial of the tax assessment. Consequently, the Cassation court upheld the extinction of the proceedings and the allocation of costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 391 cod. proc. civ.: The court ruled that tax litigation is extinguished by operation of law when the legislative framework mandates closure without a formal denial, unless parties explicitly request a hearing to contest the extinction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 591/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; contro TORRICELLI SRL (SOCIO PRO-QUOTA DEL 51% DELLA DEPURATORE SGR SOCIETA' CONSORTILE A RL, rappresentata e difesa dagli Avv. BEGHIN MAURO, PIVA PAOLO e PIVA GIUSEPPE, avverso SENTENZA della COMM. TRIB. REG. EMILIA ROMAGNA n. 738/14/2021 depositata il 24/05/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PR