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Ordinanza — n. 11975/2024 — snciv Generato dall'IA

Tax authority wins appeal; court annuls lower ruling due to insufficient proof of absolute irrecoverability of tax notice recipient.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11975/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The tax authority successfully appealed the Regional Tax Commission's decision, which had annulled a tax assessment notice sent to a company. The court found the lower court erred by failing to verify that the recipient was absolutely irrecoverable within the fiscal domicile before declaring the notice invalid. Consequently, the Cassation Court annulled the Regional Commission's judgment and remanded the case for a new trial to properly assess the recipient's whereabouts.

Regesto Legislator

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Art. 60 lett. e) d.P.R. n. 600/1973; Art. 140 c.p.c.: In tax notice proceedings, absolute irrecoverability requires proof that the recipient lacks any residence, office, or business in the fiscal domicile, and the notifier must demonstrate specific searches for alternative addresses within that municipality.

Parole chiave

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tax notice invalidity absolute irrecoverability fiscal domicile verification notification formalities tax assessment appeal dichiarazione dei redditi computo dei contributi imposta sul capitale

Disposizioni normative citate

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Art. 60 lett. e) d.P.R. n. 600 del 1973
civ., l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione o falsa applicazione dell’art. 60, primo comma, lett.
Art. 140 cod. proc. civ.
art. 140 c.p
art. 140 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. V, 13.11.2014, n. 24260
Cass. sez. V, 27.7.2018, n. 19958
Cass. sez. VI-V, 8.3.2019
Cass. sez. VI-V, 8.3.2019).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro Fanchi Davide, rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa su foglio allegato, dagli Avv.ti Maria Benedetti Bisetti e Gregorio Troilo, il quale ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo difensore, alla via Carlo Poma n. 2 in Roma; -resistente - avverso la sentenza n. 2238, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna il 15.12.2015, e pubblicata il 14.9.2016; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva:

Oggetto: Società di capitali - Ristretta base partecipativa - Reddito di partecipazione - Notificazione alla società - Irreperibilità assoluta - Formalità. Fatti di causa 1. A seguito di verifica fiscale era notificato dall’Amministrazione finanziaria avviso di accertamento alla Capital Service Srl, che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi ed aveva ridotta base partecipativa, calcolandosi il reddito percepito su base induttiva, con riferimento all’anno 2007. Era quindi notificato il 10.12.2013 al socio Fanchi Davide l’avviso di accertamento n. THU01T102221/2013, oggetto del presente giudizio, mediante il quale gli era contestato il reddito di partecipazione ritenuto conseguito in quanto titolare del 33% delle quote sociali della Capital Service, per un importo di Euro 46.397,00, oltre accessori (ric., p. 2).

2. Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Rimini, proponendo plurime censure, procedimentali e di merito, e contestando anche, per quanto di specifico interesse, l’invalidità della notificazione alla società dell’avviso di accertamento pregiudicante. La CTP reputava infondate le critiche proposte dal contribuente e rigettava il suo ricorso.

3. Davide Fanchi spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna. La CTR riteneva fondate le critiche proposte dal contribuente, con specifico riguardo all’invalidità della notificazione dell’avviso di accertamento pregiudicante come effettuata in favore della società. In conseguenza la CTR annullava l’avviso di accertamento impugnato.

4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronunzia adottata dal giudice dell’appello, l’Amministrazione finanziaria, affidandosi ad un motivo di impugnazione. Il contribuente non si è costituto tempestivamente nel giudizio di legittimità, ma ha depositato atto di costituzione riservandosi ulteriori difese. Davide Fanchi ha quindi depositato anche memoria, che risulta però inammissibile in difetto di tempestivo deposito di controricorso, essendo già vigente la modifica normativa di cui al d.l. n. 168/2016, convertito con modificazioni dalla l. 197/2016. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione o falsa applicazione dell’art. 60, primo comma, lett. e), del Dpr n. 600 del 1973, per avere la CTR erroneamente applicato le regole legali in tema di notificazione a destinatario ‘assolutamente’, e non solo relativamente, irreperibile.

2. Mediante il suo strumento di impugnazione l’Amministrazione finanziaria critica la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la CTR in materia di formalità di notificazione dell’avviso di accertamento pregiudicante, quello emesso nei confronti della società. Nella tesi dell’Ente impositore gli adempimenti indicati come necessari ai fini della validità della notificazione dalla CTR, attengono alla diversa ipotesi in cui il destinatario sia relativamente irreperibile, mentre nel caso di specie la procedura richiesta è diversa, perché la società era assolutamente irreperibile, non essendo stato rinvenuto alcunché di riconducibile alla stessa presso la sede sociale. 2.1.

Scrive la CTR che l’avviso di accertamento “non è stato consegnato all’amministratore della società, ma notificato irregolarmente, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., con deposito dell’atto presso la ‘Casa Comunale di Rimini’ senza che però dalla relazione di notificazione risultassero tutti gli adempimenti previsti dalla norma stessa e, in particolare, senza che venisse fatta menzione della spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, documenti che comunque non sono stati depositati neppure nel corso del primo e secondo giudizio” (sent.

CTR, p. 3). 2.2. La società, non risulta contestato, non è stata affatto reperita presso il domicilio fiscale conosciuto. Il messo notificatore ha quindi ritenuto ricorrere un’ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario, ed ha completato la notificazione ai sensi dell’art. 60, primo comma, lett. e), del Dpr n. 600 del 1973, provvedendo al deposito dell’atto nella Casa Comunale ed affiggendo avviso nell’albo pretorio del Comune. 2.3. L’art. 60, primo comma, lett. e), del Dpr n. 600 del 1973, nella versione applicabile, dispone:

“e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art.140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”. Si tratta pertanto di una disciplina speciale che, in base agli ordinari criteri, prevale su quella generale. Non risulta previsto, diversamente da quanto ritenuto dalla CTR, alcun invio di raccomandata informativa a seguito del tentativo di notifica e, del resto, in caso di irreperibilità assoluta non è conosciuto neppure l’indirizzo presso cui una simile comunicazione potrebbe essere utilmente inviata. 2.4.

In proposito questa Corte regolatrice, con giurisprudenza ormai consolidata, ha già avuto modo di chiarire che “è illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi (nella specie, cartella di pagamento) effettuata ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett.

e) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario nel comune ove è situato il domicilio fiscale del contribuente, senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all'interno dello stesso comune, dovendosi procedere secondo le modalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ. quando non risulti un'irreperibilità assoluta del notificato all'indirizzo conosciuto, la cui attestazione non può essere fornita dalla parte nel corso del giudizio”, Cass., sez.

V, 13.11.2014, n. 24260; e non si è mancato di specificare che “in tema di notifica degli atti impositivi, la cd. irreperibilità assoluta del destinatario che ne consente il compimento ai sensi dell'art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento”, Cass. sez.

V, 27.7.2018, n. 19958 (conf. Cass. sez. VI-V, 8.3.2019). 2.4.1. Pertanto rimane confermato che, in caso di notificazione tentata in favore di soggetto risultato assolutamente irreperibile, non è previsto l’invio di alcuna raccomandata informativa, e la Suprema Corte richiama piuttosto all’esigenza della necessaria verifica che risulti attestato lo svolgimento di ricerche di un diverso indirizzo del destinatario nel Comune. 2.4.2. Nel caso di specie il messo notificatore ha dichiarato espressamente: “non avendo potuto procedere con le altre norme di legge per assenza di abitazione, ufficio o azienda del destinatario nel domicilio fiscale del Comune di Rimini e per l’impossibilità di notificare ad altre persone legittimate a ricevere l’atto, poiché all’indirizzo della sede legale della società: non è stato possibile reperire il legale rappresentante pro tempore indicato, e confermato da visura camerale nella persona del Sig.

Cunsolo Antonio, per assenza di abitazione, ufficio o azienda e domicilio fiscale nel Comune di Rimini, né altre persone legittimate a ricevere l’atto tra quelle indicate dall’art. 145 e 138, 139, 140 c.p.c. ho depositato copia dell’atto …” (estratto da relata allegata in atti, e riprodotta in copia in ric., p. 7). L’attestazione dello svolgimento delle necessarie ricerche da parte del messo notificatore risulta pertanto specificamente annotata. Ne discende che il motivo di ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria risulta fondato, e deve perciò essere accolto.

In conseguenza la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, perché proceda a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti, esaminando le questioni proposte dalle parti in ordine alle quali non siano maturate preclusioni. La Corte di Cassazione,

P.Q.M.

accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna perché, in diversa composizione e