Cassation court dismisses appeal against tax authority's declaration of lawsuit extinction due to procedural time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by a taxpayer against the tax authority's declaration that the lawsuit had extinguished. The lower court ruled that the procedural timeline for declaring the extinction of the lawsuit had been met, citing specific articles of the 2022 law. Consequently, the court upheld the decision that the legal proceedings terminated without a substantive judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The court declares that a lawsuit extinguishes when the statutory timeline for declaring its extinction is fulfilled, thereby terminating the proceedings and allocating costs to the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6803/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro IMPAGLIONE CONCETTA, rappresentatie difesi dagli avvocati SOZZI CHIARA, ZIZZO GIUSEPPE avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n.2993/ 05/ 2021 depositata il 30/07/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROC