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Ordinanza — n. 11967/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses customs agency appeal, declaring cessation of dispute due to full payment and settlement offer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11967/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cessation of the dispute matter after the customs agency admitted full payment of duties. The taxpayer had submitted a request for expedited settlement, but the agency confirmed the debt was satisfied without further litigation. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered mutual compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 103 c.p.c.; Art. 104 c.p.c.: When the disputed amount is fully paid and the opposing party admits the solvency, the court must declare the cessation of the dispute matter and order mutual compensation of costs.

Parole chiave

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cessazione materia contendere definizione agevolata dazi doganali compensazione spese ammissione solutoria rinvio ruolo controversia tributaria dazi doganali non pagati

Disposizioni normative citate

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Art. 103 c.p.c.
Art. 104 c.p.c.
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3873/2018R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro Biagini Piero C. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via V. Bellini n. 24, presso lo studio dell’avv. Antonella Terranova, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Filippo Bruno per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 1067/04/17 depositata il 17 luglio 2017.

Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto procuratore generale dott. Ettore Pedicini, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16ottobre 20 2 3 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Oggetto: Tributi -Dazi doganali - Cessazione della materia del contendere.Cons. est. G.M. Nonno RILEVATO CHE 1. con sentenza n. 1067/04/17 del 17/07/2017 la Commissione tributaria regionale della Liguria (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) nei confronti della sentenza n. 47/02/15 della Commissione tributaria provinciale di La Spezia (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso della Biagini Piero C. s.r.l. (di seguito Biagini) avverso l’avviso di rettifica delle dichiarazioni doganali conseguenti ad alcune importazioni di merce (accessori pertubi) avvenute nel 2009; 1.1. come si evince dalla sentenza impugnata:

a) la vicenda trae origine dalla importazione di merce da Taiwan, merce acquistata da un esportatore, la Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd., al quale, a seguito di indagine effettuata dall’OLAF, era stato revocato il regime di esenzione dal dazio antidumpingprecedentemente concesso con regolamento CE n. 964/2003 del 2 giugno 2003;

b) la CTP accoglieva il ricorso della società contribuente per prescrizione delle pretese erariali;

c) avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle dogane proponeva appello; 1.2. l a CTR rigettava l’appello proposto evidenziando, con statuizione assorbente di ogni altra censura, la sussistenza della buona fede dell’importatore ai sensi dell’art. 220, § 2, lett. b), del regolamento CEE n. 2913/92 del 12 ottobre 1992 (Codice doganale comunitario -CDC) ;

2. ADM impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;

3. Biagini resisteva in giudizio con controricorso e, in data 19/02/2019, depositava memoria con la quale deduceva di avere presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136, chiedendo un rinvio dell’udienza di trattazione.Cons. est. G.M. Nonno 4. con ordinanza resa all’esito dell’udienza del 27/03/2019la Corte invitava le parti a fornire delucidazioni in ordine all’intervenuta definizione agevolata della lite e rinviava la causa a nuovo ruolo;

5. ADM depositava, quindi, note e documenti. CONSIDERATO CHE 1. come emerge dalla sentenza impugnata, la presente controversia verte unicamente sui maggiori dazi doganali richiesti da ADM, non risultando agli atti che l’avviso di rettifica impugnato riguardi anche le sanzioni; 1.1. ciò premesso, non risulta agli atti l’intervenuta definizione agevolata della controversia, ma unicamente il versamento di quanto dovuto da parte della società contribuente, per come dichiarato dalla stessa ADM con le note datate 29/05/2019; 1.2. ne consegue che va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo stato corrisposto quanto dovuto per stessa ammissione di ADM e avendo la società contribuente manifestato la propria volontà solutoria con l’istanza di definizione; né la società contribuente ha manifestato interesse alla definizione del giudizio una volta effettuato il pagamento;

2. le peculiari modalità di svolgimento della presente controversia giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa tra le