Cassation court dismisses main appeal on notification nullity but allows incidental appeal regarding pre-warning deadlines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the main appeal regarding the nullity of tax notice procedures but allowed the incidental appeal concerning the failure to challenge prior pre-warning notices. The taxpayer argued that the tax authority failed to prove absolute irrecoverability before serving payment demands, while the authorities contended that challenges to subsequent acts must address all underlying defects. The court ruled that since the taxpayer did not timely challenge the earlier pre-warning notices, those defects were absorbed, yet the omission to examine this specific issue required the main appeal to be absorbed by the successful incidental one.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 21 d.lgs. 546/1992; Art. 19 d.lgs. 546/1992: The taxpayer bears the burden of timely challenging tax acts within statutory deadlines; defects in subsequent acts must be raised via the immediate appeal to prevent the consolidation of tax claims, and failure to do so results in the absorption of related grievances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.16207/2019 R.G. proposto da : Giulio Rotoli, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Tallarico, presso cui elettivamente domicilia in Napoli al viale Gramsci n.16, pec: robertotallarico@avvocatinapoli.legalmail.it –ricorrente – e Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, ed Agenzia delle entrate riscossione, in persona del d irettore pro tempore , domiciliateope legis in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrenti-ricorrenti incidentali- e Agenzia delle entrate, direzione provinciale di L’Aquila, in persona del direttore pro tempore; -intimata- tributi r.g. n.16207/2019 Cons. est.
Andreina Giudicepietro avverso la sentenza n.1109/IV/2018 d ella Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo , depositata in data 19 novembre 2018 e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2024dal consigliere Andreina Giudicepietro . RILEVATOCHE: Giulio Rotoli ricorre con un unico motiv o contro l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate riscossione avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello del contribuente , in controversia avente ad oggetto l’impugnazione del sollecito di pagamento notificato in data 15/7/2016 per la mancata o irrituale notifica delle cartelle di pagamentoe delle prodromiche comunicazioni degli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni dei redditi; l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate riscossione resistono con controricorso, con cui spiegano ricorso incidentale; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 17 aprile 2024, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 ; in prossimità dell’adunanza camerale, parte contribuente ha depositato memoria;
CONSIDERATO CHE: 1.1. con l’unico motivo di ricorso principale , il contribuente denunzia la nullità della sentenza per la violazione e falsa applicazione degli artt.26, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n.602, 140 cod. proc. civ. e 60, comma 1, lett.e), d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, in relazione all'art. 360, primo comma,n.3, cod. proc. civ.; il contribuente rileva che la C.t.r. ha erroneamente ritenuto la tardività dell’impugnazione sul presupposto che le cartelle di pagamento erano state ritualmente notificate in data 24/12/2013 e r.g. n.16207/2019 Cons. est.
Andreina Giudicepietro 30/7/2014 con le modalità previste per l’irreperibilità assoluta del destinatario, sebbene la relata di notifica non menziona sse l’esperimento delle necessarie ricerche; 1.2. con l’unico motivo di ricorso incidentale, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate riscossione denunziano l’omessa pronuncia su di una specifica eccezione con carattere pregiudiziale, sollevata fin dal primo grado di giudizio e reiterata in appello, avente ad oggetto l’inammissibilità dell’impugnazione delle cartelle per la mancata impugnazione di due preavvisi di fermo successivi alle stesse e notificati prima del sollecito di pagamento da cui era scaturita l’impugnazione; 2.1. in relazione al motivo di ricorso principale, questa Corte ha avuto modo di chiarire che in tema di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., devono svolgerericerche volte a verificare che ricorra l'irreperibilitàassoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale (Cass. n.6765/2019); pertanto, sotto tale profilo il ricorso principale risulta ammissibile e potrebbe essere fondato, poiché la C.t.r., avendo ritenuto che la notifica fosse stata effettuata in un caso di irreperibilità assoluta del destinatario, ai fini della validità della notifica avrebbe dovuto verificare se il notificatore aveva dato atto di aver esperito le necessarie ricerche; tuttavia, diventanecessario esaminare il ricorso incidentale , che ha rilievo pregiudiziale, riguardando l’ammissibilità dell’impugnazione di parte contribuente, che, secondo le controricorrenti, aveva ricevuto due preavvisi di fermo rispettivamente notificati in data 30/7/2014 e r.g. n.16207/2019 Cons. est.
Andreina Giudicepietro 29/3/2016, prima che venisse notificato il sollecito di pagamento da cui era scaturita l’impugnazione; come ribadito anche in recenti pronunce di questa Corte, il contribuente ha l'onere della tempestiva impugnazione nel termine decadenziale di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, onde evitare il definitivo consolidarsi della pretesa tributaria, senza che alcun vizio possa, poi, essere invocato nel giudizio avverso l'atto consequenziale o, emergendo dagli atti processuali, possa essere rilevato di ufficio dal giudice (Cass. sent. n. 18448/15; n.22810/15; richiamate in Cass.n.12759/2018); si è anche detto che, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, ognuno degliatti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti diatti presupposti non notificati (cfr.
Cass. n. 13102/2017); pertanto i vizi della notifica delle cartelle di pagamento, che il contribuente asserisce di non aver ricevuto, andavano fatti valere con l’impugnazione del primo atto successivo alla cartella, per evitare il consolidamento della pretesa tributaria; il giudice di appello risulta aver omesso ogni esame della questione pertanto il ricorso incidentale va accolto, con il conseguente assorbimento del ricorso principale; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodell’Abruzzo, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso incidentale, assorbito quello principale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso incidentale accolto e rinvia, anche per le spese di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodell’Abruzzo, in diversa composizione. r.g