Cassation court dismisses appeal regarding tax procedure extinction due to lack of substantive legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal against a lower court ruling that declared the tax litigation extinguished. The lower court found the case closed based on the automatic extinction provisions of the 2022 tax reform law, noting the absence of a formal denial. The supreme court rejected the appeal because the appellant failed to demonstrate why the statutory extinction rules should not apply to the specific facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The extinction of a tax proceeding due to legislative provisions does not permit further litigation unless the parties explicitly request a hearing to contest the automatic closure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10162/2022 R.G. proposto da: LO VERSO SALVATORE, rappresentato e difeso dall’avvocato NASCIMBEN CARLO, unitamente agli avvocati VOZZA ANGELO, FASSANELLI ALESSIO. contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n.3668/ 19/ 2021 depositata il 13/10/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROC