Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11954/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for apparent lack of reasoning regarding intrastat acquisitions and VAT deduction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11954/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation accepted the tax authority's appeal against a regional tribunal's decision, finding a defect of apparent reasoning. The authority argued the tribunal failed to explain why it annulled the entire tax assessment despite only addressing specific issues regarding intrastat acquisitions and VAT deductions. Consequently, the court declared the lower court's judgment partially null and remanded the case for a new examination.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 36 d.lgs. 31/12/1992 n. 546: A judgment is partially null if the reasoning is insufficient to explain the annulment of the entire tax assessment when only part of the assessment was addressed.

Parole chiave

Generato dall'IA
apparent lack of reasoning intrastat acquisitions VAT deduction partial nullity tax assessment annulment Cassation procedure remand for retrial deducibilità delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
546, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 36 d.lgs. 31/12/1992 n. 546
e dell’art. 36 del d.lgs.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17978/2020R.G. proposto da Agenzia delle entrate , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro Testa Moto s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 142, presso lo studio dell’avv. Vincenzo Pennisi, rappresentata e difesa dall’avv. Sergio Antonio Cacopardo giusta procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia -Sezione staccata di Catania n. 7297 / 0 5/19 depositata il 12 dicembre 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16ottobre 20 2 3 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento -Motivazione apparente.Cons. est. G.M. Nonno FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 7297/05/19 del 1 2 / 12 /201 9 la Commissione tributaria regionale della Sicilia -Sezione staccata di Catania (di seguito CTR), rigettava l’appello proposto dalla Agenzia delle entrate (di seguito AE ) nei confronti del la sentenza n. 8880 / 06 /1 4 della Commissione tributaria provinciale di Catania (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di Testa Moto s.r.l. (di seguito Testa Moto ) avverso un avvis o di accertamento concernent e IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2007. 1.1.

Come si evince dalla sentenza impugnata, con l’avviso di accertamento era stato rideterminato induttivamente il reddito della società contribuente. 1.2. La CTR rigettava l’appello di AE evidenziando che:

a) i giudici di prime cure avevano constatato «una sostanziale concordanza tra i ricavi registrati e quelli presunti dall’ente impositore e riconosciuto i costi sostenuti dalla società»;

b) i costi potevano essere dedotti anche in caso di omessa od irregolare registrazione, salva la prova degli stessi che il contribuente poteva fornire con ogni mezzo, anche diverso dalle scritture contabili.

2. AEimpugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

3. Testa Moto resisteva in giudizio con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso AE ded u ce violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ. e dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciare e, in ogni caso, omesso di motivare in ordine alle riprese concernenti l’omessa contabilizzazione e regolarizzazione di acquisti intracomunitari, Cons. est. G.M. Nonno l’omessa presentazione degli elenchi INTRASTAT e l’indebita detrazione dell’imposta sugli acquisti in mancanza dell’istituzione dei registri IVA, nonché con riferimento alle sanzioni comminate. 1.1.

Il motivo, ammissibile perché l’inserimento di parti selezionate degli atti del giudizio di merito risponde alla necessità di rispettare il principio di autosufficienza,è fondato. 1.2. La ricorrente ha comprovato che le riprese indicate nell’avviso di accertamento riguardano anche l’omessa contabilizzazione e regolarizzazione di acquisti intracomunitari, l’omessa presentazione degli elenchi INTRASTAT e l’indebita detrazione dell’imposta sugli acquisti in mancanza dell’istituzione dei registri IVA, oltre alle correlative sanzioni.

Ed ha, altresì, comprovato di avere proposto appello anche con riferimento a tali riprese. 1.3. La sentenza impugnata, confermando integralmente la sentenza di primo grado, ma pronunciando soltanto su alcune delle riprese, ha annullato integralmente l’avviso di accertamento , così rigettando espressamente, senza alcuna motivazione diversa dal mero richiamo alla sentenza di primo grado, anche le altre doglianze di AE. 1.4. Trattasi chiaramente di vizio di motivazione apparente sicuramente denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in quanto la motivazione è inidonea a chiarire le ragioni dell’annullamento dell’intero avviso di accertamento, sicché va dichiarata la nullità della sentenza in parte qua. 2.In conclusione, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.Cons. est.

G.M. Nonno

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche pe