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Decreto — n. 11930/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure: Court declares lawsuit extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 11930/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil procedure extinguished following a tax authority appeal regarding the automatic termination of a tax dispute. The lower court ruled that the case ended under specific articles of the 2022 tax law, noting the absence of any formal objection to the extinction. Consequently, the higher court upheld this procedural outcome, confirming that the process terminated by operation of law without requiring further adjudication on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a tax dispute is automatically extinguished by statutory provision without a formal objection, the civil procedure terminates and costs remain with the party who advanced them.

Parole chiave

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automatic extinction tax procedure law civil process termination statutory default cost allocation rules tempestività tributaria contenzioso tributario differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
872 / 02 /20 2 1 depositata il 23 / 12 /20 21 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7748/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesadall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; contro MANDOZZI BENITO, rappresentato e difesodall’Avv. VANNUCCI MAURIZIO VINCENZO, avverso SENTENZA dellaCOMM. TRIB. REG. ABRUZZO n. 872 / 02 /20 2 1 depositata il 23 / 12 /20 21 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESS