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Sentenza — n. 11869/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal against tax authority's payment order for unincorporated association leader.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11869/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the taxpayer's appeal inadmissible, ruling that he could not raise new defenses regarding the notice of assessment in the payment order phase. The court found that as the legal representative of an unincorporated association, the individual was personally liable for tax debts incurred during their tenure. Consequently, the court rejected the argument that his honorary title exempted him from joint and several liability for the unpaid taxes.

Regesto Legislator

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Art. 38 c.c.; Art. 6 d.l. n. 119/2018: In unincorporated associations, legal representatives are jointly and severally liable for tax debts incurred during their tenure, precluding new defenses regarding personal liability in subsequent payment order proceedings.

Parole chiave

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unincorporated association liability tax payment order appeal joint and several liability legal representative responsibility tax assessment notice detrazioni e rimborsi pagamento dell'emolumento debiti fiscali

Disposizioni normative citate

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Art. 38 c.c.
Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 c.c. in relazione all’art.
Art. 6 d.l. n. 119 del 2018
Nel corso del giudizio di appello, instaurato dall’Agenzia delle Entrate, il ricorrente presentò domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
136 del 2018), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; nullità dell’accertamento e assenza di definitività dello stesso, in relazione all’art.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo Ric.
art. 378 c.p
Il contribuente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
art. 38 c.c
Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4747 del 24/02/2020
Cass., sez. 5 -, Sentenza n. 25650 del 15/10/2018
Cass., sez. 5 -, Sentenza n. 25650 del 15/10/2018 ).
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Testo completo

uente SENTENZA sulricorso iscritt o al n. 4112 / 20 22 R.G. propost o da Edgardo Venturi (C.F. VNTDRD62L27G643T ) , rappresentat o e difeso, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, da ll’Avv. Sandro Censi,con domicilio digitale indicato in ricorso; –ricorrente – contro Ric. n. 4112/2022sez. T – ud. 17 aprile 2024 est. Napolitano A. Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p ro tempore , rappresentata e difesaex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 944/2021 della Co mmissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna, depositata in data 6 / 7 /20 21 , non notificata; udita la relazione della causa svolta daldott.

Angelo Napolitano nella pubblica udienza del17 aprile 202 4 ; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Mario Fresa, che ha chiesto l’accoglimentodel ricorso; udito l’Avvocato dello Stato Salvatore Faraci per l’Agenzia delle Entrate; Fatto In data 4 febbraio 2016, l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Bologna, notificò all’Associazione Sportiva Dilettantistica Ova Rugby, in persona del legale rappresentante Edgardo Venturi, l’intimazione di pagamento n. THBIPPD00288/2015, relativa al periodo d’imposta 2007. L’Agenzia delle Entrate, pur avendo intestato, indirizzato e notificato l’atto alla sola OvaRugby, invitò, all’interno dell’atto, al pagamento degli importi richiesti non solo l’associazione, ma anche il Venturi “nella qualità di autore della violazione”.

Quest’ultimo afferma che l’intimazione era stata emessa con riferimento ad un avviso di accertamentointestato ed indirizzato alla Ova Rugby, mai notificato al Venturi, e ad una sentenza di un procedimento tributario d’impugnazione dello stesso avviso di accertamento in cui il Venturi non era mai stato parte. Il Venturi (d’ora in poi, anche “il ricorrente” o “il contribuente” ) impugnò l’intimazione di pagamento dinanzi alla C.T.P. di Bologna, che accolse il ricorso.Ric. n. 4112/2022sez. T – ud. 17 aprile 2024 est. Napolitano A.

Nel corso del giudizio di appello, instaurato dall’Agenzia delle Entrate, il ricorrente presentò domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018. L’Agenzia delle Entrate notificò il diniego in data 2 luglio 2020, che il Venturi impugnò dinanzi alla C.T.R. Con la sentenza qui impugnata la C.T.R., riuniti i due giudizi, accolse l’appello dell’Ufficio, previo rigetto dell’impugnazione avverso il diniego della definizione agevolata. Avverso la sentenza di appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. Il sostituto Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta. Il contribuente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Diritto 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (conv. in l. n. 136 del 2018), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; nullità dell’accertamento e assenza di definitività dello stesso, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. ed in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.”, il contribuente impugna la sentenza d’appello per aver rigettato l’impugnazione avverso il diniego di definizione agevolata della lite ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018.

In particolare, il contribuente deduce che la lite oggetto del presente giudizio è definibile in quanto, anche se formalmente involge un atto riscossivo (intimazione di pagamento), quest’ultimo è il primo atto ricevuto dal contribuente, in quanto il presupposto avviso di accertamento non era stato mai notificato al Venturi quale soggetto di diritto, essendo esso comunque affetto da nullità, poiché era stato notificato ad un’associazione estinta da tempo.

2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Inesistenza di un autonomo atto notificato al contribuente in proprio, nullità Ric. n. 4112/2022sez. T – ud. 17 aprile 2024 est. Napolitano A. dell’accertamento notificato all’associazione e assenza di definitività dello stesso, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. ed in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.”, il contribuente deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dalla C.T.R., non vi è un avviso di accertamento che sia stato notificato in proprio al Venturi e che costui avrebbe dovuto impugnare e, inoltre, l’avviso di accertamento notificato all’associazione sarebbe “inesistente” in quanto sarebbe stato notificato ad essa quando questa era estinta da tempo.

3. I primi due motivi, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono inammissibili. 3.1. La sentenza impugnata, in esito ad un accertamento insindacabile in questa sede e comunque non sindacato in relazione a norme che disciplinano le notificazioni e l’interpretazione degli atti giuridici, ha stabilito che l’avviso di accertamento presupposto della intimazione di pagamento era stato notificato anche ad Edgardo Venturi “personalmente”quale “autore della violazione”. Ne consegue che, non avendo il Venturi impugnato personalmente l’avviso di accertamento anche a lui, in proprio, notificato, l’intimazione di pagamento ricevuta rappresenta un atto puramente riscossivo, con la conseguenza che correttamente la C.T.R. ne ha ritenuto la non definibilità ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e che tale atto riscossivo può essere impugnato solo per vizi propri, ai sensi dell’art. 19, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992.

4. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Nullità del titolo esecutivo basato sulla definitività di una sentenza emessa a seguito di un procedimento inammissibile ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., secondo periodo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, il contribuente contesta la posizione dell’Agenzia delle Entrate che, nell’ambito del giudizio di merito, ha assunto a fondamento dell’intimazione di pagamento a lui notificata la sentenza emessa dalla C.T.P. di Bologna n. 354/09/15, div enuta definitiva il Ric. n. 4112/2022sez.

T – ud. 17 aprile 2024 est. Napolitano A. 20/10/2015. Sostiene, in sostanza, che tale sentenza sia radicalmente nulla (tamquam non esset) e che abbia errato la C.T.R. nell’affermare che essa, dichiarativa della inammissibilità per tardività del ricorso, sia divenuta definitiva per mancata impugnazione. 4.1. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse. Il precipitato del ragionamento del contribuente è che, una volta che l’associazione non riconosciuta si sia estinta quale soggetto di diritto, essa non possa essere più evocata in giudizio, perdendo la legitimatio ad causam.

Ma anche se si assumono per corrette le premesse e le conseguenze del ragionamento del contribuente, resta comunque il fatto che il Venturi ha ricevuto la notifica anche quale “autore della violazione” dell’avviso di accertamento, presupposto dell’intimazione di pagamento impugnata, con la conseguenza che quest’atto, quale atto della riscossione,non potrebbe comunque essere oggetto della definizione agevolata richiesta in pendenza di giudizio di appello dal contribuentee che, comunque, esso potrebbe essere impugnato solo per vizi propri.

5. Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ed in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. ” , il contribuente censura la sentenza d’appello perché sarebbe stata pronunciata in assenza dell’assolvimento, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’onere di provare la responsabilità del Venturi, ex art. 38 c.c., nella sua veste di legale rappresentante dell’associazione sportiva. In particolare, il Venturi si sarebbe limitato a ricoprire la carica di Presidente onorario dell’associazione, senza mai contrarre obbligazioni in nome e per conto dell’associazione. 5.1.

Il motivo è inammissibile. Una volta che si è stabilito, da parte della sentenza d’appello, che l’avviso di accertamento, quale atto impositivo, era stato notificato Ric. n. 4112/2022sez. T – ud. 17 aprile 2024 est. Napolitano A. anche al contribuente in proprio quale autore della violazione, al Venturi è preclusa la possibilità di far valere in questa sede doglianze che avrebbe dovuto far valere contro l’avviso di accertamento, visto che, non avendo impugnato quest’ultimo, avrebbe potuto impugnare l’intimazione di pagamento solo per vizi propri.

In ogni caso, il motivo sarebbe comunque infondato alla luce dell’orientamento di questa Corte secondo il quale “nelle associazioni non riconosciute, mentre per i debiti sorti su base negoziale non rileva la posizione astrattamente rivestita dal soggetto nella compagine dell'ente, rispondendo la responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, di cui all'art. 38 c.c., all'esigenza di garantire i creditori in assenza di forma di pubblicità legale del patrimonio dell'ente, per i debiti d'imposta, sorti "ex lege", risponde solidalmente delle sanzioni e del tributo non corrisposto, nel solo periodo di relativa investitura, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia effettivamente diretto la gestione complessiva dell'ente” (Cass., sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4747 del 24/02/2020 ;

Cass., sez. 5 -, Sentenza n. 25650 del 15/10/2018 ). Orbene, il Venturi si limita ad affermare di essersi limitato a ricoprire la causa di Presidente onorario, ma dalla sentenza impugnata risulta che egli, nel periodo in questione, era il legale rappresentante dell’associazione non riconosciuta, sicché deve presumersi in capo a lui il ruolo di direzione della gestione complessiva dell’ente rappresentato, vieppiù in un caso, come quello di specie, in cui il contribuente non ha indicato quale soggetto concretamente si occupasse, nel periodo di riferimento, di tale gestione.

6. In conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo Ric. n. 4112/2022sez. T – ud. 17 aprile 2024 est. Napolitano A. unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibileil ricorso. Condanna Edgardo Venturial pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro tremilacinquecento, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto p