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Ordinanza — n. 11854/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure of service and untimely notification of the appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11854/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the tax agency's cassation appeal inadmissible because the appeal was never properly served on the taxpayer. Although the taxpayer argued the postal service failed to deliver the document, the Court found the taxpayer had not diligently pursued the delivery or re-notified the appeal within the statutory time limits. Consequently, the appeal was rejected, and the tax agency was ordered to pay the taxpayer's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 325 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: The appeal is inadmissible if the appellant fails to notify the appeal within the peremptory time limits, even if the delay is due to postal negligence, provided the appellant did not diligently act to ensure the appeal's delivery.

Parole chiave

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inadmissible appeal failure of service postal negligence peremptory time limits diligent conduct tax cassation legal costs lite in materia di contribuzioni pubbliche

Disposizioni normative citate

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Art. 325 c.p.c.
Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
civ., in relazione all'art. 360, primo comma,n.4, cod.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
civ., in relazione all'art. 360, primo comma,n.4, cod.
Art. 132, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Art. 1, secondo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
civ., in relazione all'art. 360, primo comma,n.4, cod.
Art. 12, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212
Art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212
Art. 32, nn. 2 e 7, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Art. 33 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Art. 52 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 14594/2016
Cass. S.U. n. 13394/2022
Cass. 29/01/2016, n. 1778
115 (Cass. 29/01/2016, n. 1778);
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.27982/2019 R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – e Paolo Sacchetti, rappresentato e difeso dall’avv.Daniele Monari, presso cui elettivamente domicilia in Mirandola alla via Cavallotti n.2 pec: ; -controricorrente- avverso la sentenza n. 316/19 d ella Commissione tributaria regionale dell’Emilia – Romagna , depositata in data 1 4 febbraio 2019 e non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2024dal consigliere Andreina Giudicepietro . tributi r.g. n.27982/2019 Cons. est. Andreina Giudicepietro RILEVATOCHE: l’Agenzia delle entratericorre con tre motivi contro Paolo Sacchetti avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello dell’Ufficio ed accolto quello incidentale di parte contribuente, annullando l’avviso di accertamento per Irpef, Irap ed Iva relative all’anno di imposta 2006; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 1 7 aprile 2024, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 ; in prossimità dell’adunanza camerale, parte contribuente ha depositato memoria;

CONSIDERATO CHE: 1.1. con il primo motivo, la ricorrente denunzia la nullità della sentenza per la violazione dell’art.112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma,n.4, cod. proc. civ.; 1.2. conil secondo motivo, la ricorrente denunzia la nullità della sentenza per l’assoluta contraddittorietà della motivazione in violazione dell’art.132, comma 2, n.4, degli artt. 1, secondo comma, e 36, secondo comma, n.4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all'art. 360, primo comma,n.4, cod. proc. civ.; 1.3. con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 12, comma 1, e 7 legge 27 luglio 2000, n.212, degli artt. 32, nn.2 e 7, e 33 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, e 52 d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, in relazione all'art. 360, primo comma,n.3, cod. proc. civ.; 2.1. preliminarmente va esaminata l’eccezione del contribuente d’inammissibilità del ricorso per non essere mai pervenuta al destinatario la notifica dello stesso; r.g. n.27982/2019 Cons. est.

Andreina Giudicepietro in particolare, il controricorrente, senza spiegare difese nel merito, deduce l’ omessa notifica del ricorso per cassazione e, comunque, l’inesistenza della notifica stessa; invero, come comprovato dalla documentazione allegata alla memoria difensiva del contribuente, la notifica postale del ricorso per cassazione non è andata a buon fine a causa di un disservizio delle Poste Italiane; nella missiva di poste Poste Italiane, pervenuta in risposta al reclamo appositamente presentato dal difensore del contribuente, si legge che con riferimento alla sua segnalazione, relativa all’atto giudiziario n.786000048282 a lei diretto, desideriamo fornirle gli opportuni chiarimenti.

A seguito di nostre verifiche, le comunichiamo che in data 20/09/2019 il nostro operatore ha tentato il recapito del plico e per temporanea assenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro è stato emesso avviso di giacenza. Nel caso specifico, purtroppo, l’invio è stato rinviato al mittente anziché essere inoltrato all’Ufficio competente per la giacenza di sportello, per cui non le è stato possibile ritirare il plico ; secondo parte controricorrente, a fronte dellamancata notifica, l’Avvocatura Generale dello Stato, non appena conosciuto l’esito del procedimento notificatorio, avrebbe dovuto attivarsi per ripetere la notifica in un termine ragionevole, cosa che nel caso di specie non è avvenuta; ritiene il collegio che il caso in esame sia equiparabile al caso della mancata consegna dell’atto da notificare per causa non imputabile alnotificante; al riguardo,la giurisprudenza di questa Corte ha avuto occasione di precisare chesussiste l’inesistenza della notificazione ogniqualvolta ad essa come nella specie consegua l’omessa consegna dell’atto da r.g. n.27982/2019 Cons. est.

Andreina Giudicepietro notificare (cfr. altres̀ Cass., 20/12/2021, n. 40724; Cass., 27/10/2017, n. 25552; Cass., 4/6/2010, n. 13639); a tanto si aggiunga che le Sezioni Unite hanno sancito che in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestivitàgli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Cass.

S.U. n.14594/2016); occorre quindi ribadire che i termini decadenziali per proporre l’impugnazione sono perentori, con conseguente decadenza dal potere di impugnare la pronuncia a seguito dell’inutile decorso del tempo per causa imputabile a negligenza del procuratore della parte; in particolare, quando la notificadi atti processuali non è andata a buon fine per ragioni non imputabili alnotificante, l'estensione del principio della scissione degli effetti alla procedura notificatoria che non abbia avuto esito, ai fini della conservazione degli effetti collegati alla richiesta originaria, è condizionata all'accertamento dell'assenza di colpa delnotificante, che rileva sotto un duplice aspetto in quanto, da un lato, è necessario che il mancato perfezionamento non derivi da responsabilità della parte, dall'altro che quest'ultima non sia rimasta inerte, ma abbia diligentemente agito per assicurare la continuità e la speditezza del procedimento (cfr.

Cass. S.U. n.13394/2022); pertanto, nel caso di specie, risulta provato e documentato che il destinatario del ricorso per cassazione non ha mai ricevuto né avuto possibilità di ricevere l’atto notificato per posta in data 20/09/2019 dall’Avvocatura dello Stato per impugnare la sentenza della C .t.r. dell’Emilia- Romagna n.316/2019 ; r.g. n.27982/2019 Cons. est. Andreina Giudicepietro solo dopo il deposito della memoria difensiva del controricorrente, avvenuto in data16/03/2021, l’Avvocatura Generale dello Stato ha provveduto a notificare tardivamente via PEC, in data 22/03/2021,il ricorso per cassazione non notificato tempestivamente in precedenza; nèla costituzione in giudizio del controricorrente pù ritenersi avere avuto effetto sanante, sia perchéla tardività non costituisce vizio soggetto a sanatoria per acquiescenza, sia perché il resistente, nel costituirsi nel presente giudizio di legittimità, ha preliminarmente ed esclusivamente eccepito l’inesistenza della notifica del ricorso avversario; pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente; rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio n. 115 (Cass. 29/01/2016, n. 1778);

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibileil ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre il 15%