Court dismisses tax dispute over phantom company fines due to voluntary tax amnesty payment and unused VAT credit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the tax litigation extinguished after the taxpayers voluntarily paid the disputed taxes and utilized a specific tax amnesty provision. Although the taxpayers argued they had an unused VAT credit that prevented full payment, the Court found the debt extinguished by the amnesty act regardless of this credit. Consequently, the judgment was terminated without a ruling on the merits of the phantom company allegations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 del D.L. n. 193/2016; When taxpayers voluntarily pay the tax debt and adhere to the amnesty provisions, the litigation is extinguished even if they claim an unused VAT credit or contest the underlying phantom company status.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agro Sas di Vok Ignazio e C., in persona del legale rappresentante pro tempore, e Vok Marjeta (già Vok Marietta), contribuenti rappresentati e difesi, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall’Avv. Francesca Fegatelli, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, alla via degli Scipioni n. 268/a in Roma; -ricorrenti - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1139, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto il 26.5.2014, e pubblicata il 1.7.2014; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva:
Oggetto:Società di persone e socio -Regime delle società di comodo -Interpello negativo - Mancato adeguamento - Adesione al condono di cui all’art. 6 del Dl n. 193/2016. Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate notificava alla Agro Sas di Vok Ignazio e C., in persona del legale rappresentante pro tempore, società attiva nel settore immobiliare, ed a Vok Marjeta, socio al 99,9% (controric., p. 2), gli avvisi di accertamento n. 83801A200553, e 83802A200549, aventi ad oggetto i tributi dell’Irpef, dell’Iva e dell’Irap, in relazione all’anno 2006.
In sostanza l’Amministrazione finanziaria contestava la violazione della normativa sulle società di comodo. “Il reddito imponibile ai fini Irpef”, era “da imputare ai soci in proporzione della quota di partecipazione agli utili” (avv. acc.to, p. 4).
2. Società e socio proponevano impugnativa avverso gli avvisi di accertamento ricevuti, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Padova, sostenendo che la mancata operatività della società era dipesa dalla difficoltà oggettiva concretizzatasi nelle lungaggini burocratiche seguite alla richiesta della concessione amministrativa finalizzata alla realizzazione di un campo da golf. La CTP riuniva i ricorsi e li respingeva.
3. I contribuenti spiegavano appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Venezia Mestre. La CTR confermava la decisione dei primi giudici.
4. Hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti, affidandosi a tre motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate.
5. In prossimità della fissata udienza dell’8.3.2023, i ricorrenti hanno depositato istanza datata 11.1.2023, mediante la quale, comunicata l’estinzione della società e la sua cancellazione in data 5.1.2021, domandavano pronunziarsi la cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell’adesione al condono di cui all’art. 6 del Dl. n. 193 del 2016. 5.1. Questa Corte ha quindi disposto, mediante l’ordinanza interlocutoria n. 9338 del 2023, che gli istanti provvedessero agli adempimenti di deposito e notifica di cui al dispositivo.
I contribuenti hanno documentato di aver provveduto agli adempimenti ed è stato quindi possibile fissare nuovamente la trattazione del giudizio. I ricorrenti hanno poi depositato ulteriore nota esplicativa, datata 5.6.2023, con la quale, tra l’altro, ribadivano la domanda di cessazione della materia del contendere e comunicavano la scomparsa di Vox Marjeta. L’Ente impositore ha quindi depositato una propria nota. 5.2. Alla fissata udienza del 13.10.2023, con ordinanza Cass. sez. V, n. 30266, dep. 31.10.2023, il Collegio riteneva necessario disporrel’acquisizione integrale dei fascicoli di merito del processo, anche al fine di poter approfondire se debba ritenersi estinto il giudizio in relazione alle contestazioni mosse dall’Amministrazione finanziaria in materia di Iva.
La causa è stata quindi nuovamente fissata per la trattazione. Ragioni della decisione 1. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito dei motivi di impugnazione proposti dai ricorrenti, in primo luogo per effetto del loro accesso a normativa condonistica.
2. Occorre premettere che, come chiarito nella istanza datata 5.6.2023 e depositata dai ricorrenti, la somma contestata con gli avvisi di accertamento oggetto del presente giudizio è stata successivamente richiesta in pagamento dall’Amministrazione finanziaria a Vok Marjeta, mediante tre cartelle esattoriali. Le prime due sono state interamente onorate dalla contribuente, come documentato. In relazione alla terza cartella esattoriale, recante n. 077 2014 0020979805, è stata proposta domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del Dl n. 193 del 2016, come conv. 2.1.
L’istanza è stata ricevuta il 21.4.2017 dall’Incaricato per la riscossione, Equitalia Spa, che ha proceduto al calcolo degli oneri (prot. 2017 – EQUIDR – 3104021, del 21.4.2017). La contribuente ha quindi prodotto copia del bollettino di versamento attestante l’integrale corresponsione delle somme dovute. 2.2. L’Agenzia delle Entrate, con propria nota depositata dal difensore, ha osservato che i pagamenti sono stati effettuati a fronte di una iscrizione a ruolo a titolo provvisorio, che non ne esclude la ripetibilità, ed ha quindi domandato di subordinare l’estinzione del giudizio ad una formale rinunzia allo stesso da parte dei ricorrenti.
Osservato che la normativa di definizione agevolata non esclude la sua applicazione in simili circostanze, e che la parte ha conseguito dall’Incaricato per la riscossione il calcolo degli oneri ed ha onorato il proprio debito tributario, occorre comunque dichiarare l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
3. Inoltre, con l’avviso di accertamento n. 83802A200549 l’Amministrazione finanziaria aveva contestato l’inoperatività della società anche ai fini Iva, evidenziando che ai sensi dell’art. 30, comma 4, della legge n. 724 del 1994, il credito risultante dalla dichiarazione annuale non era suscettibile di rimborso e non poteva essere utilizzato in compensazione con altre imposte, potendo “solamente essere riportato nel periodo d’imposta successivo per la compensazione verticale (IVA con IVA). Lo stesso può essere liberamente utilizzabile nell’esercizio in cui la società torna ad essere operativa” (avv. accert. p. 4).
4. La Agro Sas vantava un credito Iva pari ad Euro 20.127,00, relativo ad anni precedenti. Ha quindi riportato l’ammontare del credito Iva da una voce attiva (credito Iva utilizzabile), ad una voce passiva (sopravvenienze passive e perdite non deducibili, rigo RF19) con la dichiarazione dei redditi per l’anno 2019, presentata nell’anno 2020. Pertanto il credito “non è stato utilizzato e non è stato più disponibile” (mem. 5.6.2023, p. IV). Quindi, nella successiva dichiarazione Iva relativa all’anno 2020, presentata nel 2021, l’importo non è stato annotato al rigo VL8 (credito risultante dalla dichiarazione per il 2019 o credito annuale non trasferibile).
In conseguenza il credito è rimasto definitivamente non usufruibile, senza essere stato utilizzato. 4.1. I ricorrenti hanno documentato le loro affermazioni producendo le dichiarazioni dei redditi richiamate e l’Agenzia delle Entrate nulla ha osservato in merito. Anche con riferimento all’Iva, pertanto, può essere dichiarata l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere. In definitiva, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere in relazione all’intero processo.
5. Sussistono giusti motivi, tenuto conto della condotta dei ricorrenti, perché le spese di lite siano dichiarate interamente compensate tra le parti. 5.1. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione. L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni della norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400). La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio introdotto da Agro Sas di Vok Ignazio e C., in persona del legal